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Sent. C. Stato 18/02/1992, n. 132

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1. Edilizia ed urbanistica - Sospensione dei lavori - Ordinanza del Sindaco - Presupposti e limiti.
1. L'ordinanza di sospensione di lavori edilizi, emessa con le forme del provvedimento previsto dall'art. 153 T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, postula l'esistenza del concreto pregiudizio all'interesse della collettività e la precisa indicazione del pregiudizio ipotizzato, nonché la ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti o sacrificati, ricercando comunque forme e modalità tali da arrecare il minor sacrificio possibile delle posizioni soggettive.

1. Secondo l'art. 153, 1° c. del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (Legge comunale e provinciale) e successive modifiche «appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica in materia di edilizia, di polizia locale e di igiene pubblica, e di fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi» (il 2° e 3° comma dello stesso articolo trattano della esecutività ed esecuzione delle suddette spese e dei ricorsi contro questi provvedimenti).
T.U. 4 febbraio 1915 n. 148 art. 153

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