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Sent. C. Stato 03/04/2000, n. 1906

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Norme applicabili - Quelle vigenti quando il manufatto da ristrutturare venne realizzato. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Non si configura per edificio già distrutto o demolito.
1. Alle attività edilizie di ristrutturazione si applicano le norme che erano in vigore quando venne costruita l'opera da ristrutturare e non le norme che erano poi vigenti all'epoca della richiesta. 2. La riedificazione di opere edili inesistenti da anni perché distrutti o demoliti non può considerarsi ristrutturazione edilizia.

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