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Risoluz. Ag. Entrate 17/10/2017, n. 126/E

Agevolazioni "prima casa" nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342
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Premessa

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell'

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Quesito

L’istante, signora XXX , residente a YYY, fa presente di essere unica erede testamentaria del defunto marito, con il quale possedeva in comproprietà tre immobili abitativi siti in YYY.

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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’interpellante ritiene di poter fruire delle agevolazioni previste dall’ar

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n.342 prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione “non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario, ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131”.

Con riferimento alla riportata disposizione, si precisa che il rinvio effettuato alle case di abitazioni ‘non di lusso’ deve essere inteso, a seguito delle modifiche normative apportate con l’articolo 10 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, riferito alle case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (si veda, in tal senso, la circolare del 21 febbraio 2014, n. 2

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