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Lett. Circ. Min. Interno 06/10/2011, n. 13061

Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». Primi indirizzi applicativi.

Con le rettifiche introdotte dalla Lett. Circ. 21/10/2011, n. 13722

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1. Premessa

Con circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011, a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è stata richiamata l'attenzione delle SS. LL. sull'imminente entrata in vigore, 7 ottobre 2011, del nuovo regolamento di prevenzione incendi, richiamato in oggetto.

Come già sottolineato nella predetta circolare, il regolamento introduce importanti element

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2. Le novità introdotte dal nuovo regolamento

Facendo proprio il principio di proporzionalità viene perseguito un duplice obiettivo: rendere più snella e veloce l'azione amministrativa, rendere più efficace l'opera di controllo dei Comandi provinciali che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato.

A tal fine il nuovo regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C, elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/2011 R che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Vengono quindi abrogati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, R che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; R

- il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.

Analogamente sono differenziate la modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi in coerenza con i principi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 49, comma 4-quater della legge 30 luglio 2010, n. 122. R

Come pr

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3. Nuovi procedimenti volontari

Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF).

Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera.

Altro procedimento innovativo, introdotto dal D.P.R. 151/2011, è quello legato alla possibilità di richiedere verifiche in corso d'opera al competente Comando provinciale per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi,

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4. Procedimenti nel periodo transitorio

Il periodo transitorio è regolamentato dall'articolo 11 del D.P.R. 151/2011 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il D.P.R 37/1998 e non ancora conclusi.

Proprio in merito a questa casistica si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.

b) Attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 37/1998 R ed il Comando non abbia ancora emesso parere.

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5. Documentazione e modulistica a corredo delle pratiche

Rispetto alla previgente normativa, il D.P.R 15/11/2011 prevede nuovi procedimenti diversificati sulla base del citato criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa. In particolare:

- valutazione dei progetti, esclusivamente per le attività di cui alle categorie B e C;

- controlli di prevenzione incendi, per le attività in categoria A, B e C;

- deroga, per le attività in categoria A, B e C;

- nulla osta di fattibilità, per le attività in categoria B e C;

- verifiche in corso d'opera, per le attività in categoria A, B e C.

Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 7 del nuovo regolamento, la documentazione da allegare alle istanze ed alle segnalazioni dovrà essere, così come stabilito dall'articolo 11, comma 1, per quanto applicabile, quella già indicata dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.

In merito alle certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio siano stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, si utilizzeranno, fino all'emanazione del previsto decreto, i modelli precedentemente utilizzati: CERT IMP, CERT

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6. Il sistema tariffario nel transitorio

Oltre a disciplinare i procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il nuovo regolamento individua nell'allegato I le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Le attività soggette non corrispondono per tipologia e numero a quelle individuate nella previgente normativa.

È stato pertanto inserito nel nuovo regolamento un secondo allegato che contiene una tabella di equiparazione tra le nuove attività e quelle precedentemente individuate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, nonché una comparazione con le attività di nuova istituzione, rimanendo fermi i disposti normativi riguardo all'onerosità dei servizi di prevenzione incendi, così come previsto dall'art. 23, comma 1, del D. Leg.vo 139/2006.

Per adempiere

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7. Gestione transitoria dell'applicativo prevenzione incendi 2000

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, anche l'applicativo Prevenzione incendi 2000 dovrà essere adeguato alle nuove procedure.

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Allegato - Valori della durata del servizio necessari per il calcolo delle tariffe da riconoscere ai Vigili del fuoco nell’espletamento degli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011

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Allegato - Modulistica a corredo delle pratiche

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