FAST FIND : NN16220

L. 06/01/1931, n. 92

Conversione in legge, con modifiche, del R. Decreto-Legge 3 aprile 1930, n. 682, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche.
Scarica il pdf completo
4197105 4200125
Preambolo


VITTORIO EMA

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4197105 4200126
Articolo unico

È convertito in legge il r. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682 R, che approva le nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche, con le modificazioni seguenti:

All'art. 7, delle norme per le località della prima categoria il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Per edifici isolati, che abbiano intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta nel seguente articolo 8, possono essere ammessi, in seguito a parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutto o parte di ciascun edificio, un numero di piani ed altezze, maggiori di quelli stabiliti nel precedente art. 6 e nei primi due commi di questo articolo, quando siano giustificati da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, di interesse artistico o di esercizio industriale.”.

Allo stesso art. 7, delle norme per le località della prima categoria, dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente:

“In tali edifici anche l'altezza dei singoli piani può essere maggiore di quella fissata dal successivo art. 10.”.

L'art. 11, delle norme per le località della seconda categoria è sostituito dal seguente:

“Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati o nel prolungamento dei centri abitati lungo strade esistenti non contemplate da piani regolatori, sono soggette all'osservanza delle norme fissate nei precedenti articoli. qualora la strada lungo la quale si deve fabbricare non abbia la larghezza minima di metri 8, i nuovi edifici debbono costruirsi alla distanza di metri 4 dall'asse della strada esistente e la loro altezza media verso la strada stessa non può essere superiore a metri 10,50 (m. 8 + 2,50).

Per gli edifici di altezza superiore a m. 10,50 la distanza di m. 4 dall'asse stradale deve essere aumentata della differenza fra l'altezza di ciascun edificio e i metri 10,50.

Quando non si possa costruire che da un solo lato della strada l'altezza degli edifici stabilita dai due comma precedenti, può essere aumentata di m. 4, sempre nei limiti fissati dai precedenti articoli.”.

Il terzo comma dell'art. 12 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

“I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, di ardesia artificiale o di cemento armato o di tipo equivalente. tutte le altre opere debbono essere intelaiate o baraccate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio.”.

Il primo comma dell'art. 20 delle norme per le località della prima categoria è sostituito dal seguente:

“Quando negli edifici a muratura ordinaria le travi portanti dei solai abbiano tale sezione da lasciar temere la flessione laterale, questa deve esser

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Costruzioni in zone sismiche
  • Norme tecniche

La classificazione sismica di tutti i comuni italiani dal 1927 a oggi

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Costruzioni in zone sismiche
  • Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
  • Imposte sul reddito
  • Fisco e Previdenza
  • Norme tecniche

Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Costruzioni in zone sismiche
  • Edilizia e immobili
  • Norme tecniche

Disciplina delle costruzioni in zone sismiche

ZONE SISMICHE IN ITALIA E NORME TECNICHE - NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE E AMBITO DI APPLICAZIONE (Adempimenti per costruzioni in zone sismiche nel Testo unico dell’edilizia; Generalità sugli interventi soggetti agli obblighi; Classificazione interventi in base alla pericolosità; Precisazioni della giurisprudenza sull’ambito applicativo) - ADEMPIMENTI PER LE OPERE IN ZONA SISMICA (Soggetti tenuti agli adempimenti; Denuncia dei lavori in zona sismica; Autorizzazione sismica; Certificazione in caso di sopraelevazione; Disciplina per le zone sismiche di nuova classificazione; Eliminazione di barriere architettoniche) - AGEVOLAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA (C.D. “SISMABONUS”) - VIGILANZA E SANZIONI, ILLECITI “ANTISISMICI” (Vigilanza; Sanzioni (illeciti antisismici); Prescrizione degli illeciti antisismici).
A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Norme tecniche
  • Costruzioni
  • Costruzioni in zone sismiche

Interventi su edifici esistenti in base alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI ESISTENTI (Edifici esistenti ai fini delle NTC 2018; Interventi strutturali volontari o necessari; Interventi strutturali e non strutturali; Categorie di interventi strutturali su edifici esistenti, criteri e modalità di intervento) - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI (Che cos’è la valutazione della sicurezza di una costruzione; Quando è obbligatorio procedere alla valutazione della sicurezza; Scopo e oggetto della valutazione della sicurezza; Verifiche da eseguire in caso di interventi non dichiaratamente strutturali; Elementi e criteri generali per l’esecuzione della valutazione della sicurezza; Esito della valutazione della sicurezza) - CLASSI D’USO DELLE COSTRUZIONI ED INTERVENTI SULL’ESISTENTE (Mutamento della classe d’uso dell’edificio ed eventualità di intervento strutturale; Individuazione della corretta classe d’uso; Specifica sulle classi d’uso III e IV; Patrimonio storico, artistico e culturale; Cambio di classe d’uso in aumento e intervento strutturale; Classificazione degli ambienti ai fini dei sovraccarichi) - SCHEMA GRAFICO RIEPILOGATIVO.
A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Norme tecniche
  • Dighe
  • Opere idrauliche, acquedottistiche, marittime e lacuali
  • Costruzioni

Norme tecniche e amministrative per le dighe e gli sbarramenti di ritenuta

A cura di:
  • Alfonso Mancini