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L. 28/07/2016, n. 153

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
Stralcio. In vigore dal 24/08/2016.
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Art. 1. - Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la Convenzione del C

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Art. 2. - Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione del Consiglio d’Eu

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Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per «materia radioattiva»: le materie nucleari e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, con contestuale emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all’ambiente;

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Art. 4. - Modifiche al codice penale

1. Al codice penale R sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). — Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies &egr

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Art. 5. - Modifica al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43

1. All’articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.

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Art. 6. - Punto di contatto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare

1. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è il Ministero della giustizia.

2. Quando procede in ordine a taluno dei reati di cui all’articolo 280-ter del codice penale,

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Art. 7. - Provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare

1. L’autorità giudiziaria che dispone il sequestro di materia radioattiva o di un ordigno nucleare ovvero di un impianto nucleare, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti di cui all’articolo 280-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente

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Art. 8. - Introduzione dell’articolo 156-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Dopo l’articolo 156 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 R, è inserito il seguente:

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Art. 9. - Autorità previste dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, nonché dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo

1. Per Autorità di intelligence finanziaria ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge si intende l’Un

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Art. 10. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle dis

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Allegato - Omissis


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