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L. 21/07/2016, n. 149

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.
In vigore dal 05/08/2016.
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Art. 1 - Ratifica della Convenzione

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione re

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Art. 2 - Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data d

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Art. 3 - Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale e nel rispetto altresì dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4;

b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Con

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Art. 4 - Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che:

1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;

b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;

c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:

1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;

2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;

3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica provveda con decreto motivato senza ritardo;

4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale;

5) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:

5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

5.2) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge itali

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Art. 5 - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a tutela dei diritti fondamentali: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

1. All'articolo 698 del codice di procedura penaleR, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può es

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Art. 6 - Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziari

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Art. 7 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica

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