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D. P.R. 18/11/1998, n. 459

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
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[Premessa]


Il Presidente della Repubblica


Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) infrastruttura: l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche;

b) infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

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Art. 2. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metro

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Art. 3. - Fascia di pertinenza

1. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 2

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Art. 4. - Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h

1. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

2. Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente s

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Art. 5. - Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h

1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'art. 3, comma 1, l

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Art. 6. - Limiti massimi di emissione per materiale rotabile di nuova costruzione

1. I valori limite di emissione LAmax del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati A e B del p

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Allegato A

1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocità di 250 km/h che entra in servizio dal 1° gennaio 2002 è fissato ad 88 dB LAmax.

2. I valori limite di emissione da rispettare

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Allegato B

1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocità di 250 km/h che entra in servizio dal 1° gennaio 2012 è fissato ad 85 dB LAmax.

2. I valori limite di emissione da rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche a

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