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D. Leg.vo 30/03/1990, n. 76

Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in G.U. 11/06/1990, n. 134
- D.L. 03/05/1991, n. 142 (L. 03/07/1991, n. 195)
- D.L. 05/10/1993, n. 398 (L. 04/12/1993, n. 493)
- L. 24/12/1993, n. 537
- D.P.R. 20/12/1994, n. 760
- D.L. 08/02/1995, n. 32 (L. 07/04/1995, n. 104)
- D.L. 23/06/1995, n. 244 (L. 08/08/1995, n. 341)
- L. 07/08/1997, n. 266
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'

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Art. 1.

1. È approvato l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia

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Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982
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TITOLO I - Organizzazione degli interventi
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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. (Art. 2, c. 1, legge n. 12/1988, Art. 4, c. 5, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980; Art. 1, c. 1, 2 e 6, D.L. n. 19/1981, conv. con mod. legge n. 128/1981; Art. 1, c. 2, D.L. n. 129/1982, conv. con mod. legge n. 303/1982; Art. 6, c. 11, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987; Art. 23,

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Art. 2. - Dichiarazione di preminente interesse nazionale

1. (Art. 2, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 6, c. 11, D.L. n. 8/1987, conv. con mo

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Art. 3. - Fondo per il risanamento e la ricostruzione

1. (Art. 3, c. 1, legge n. 219/1981). - Al risanamento ed allo sviluppo dei territori indicati nell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilità costituite da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

2. (Art. 3, c. 3, legge n. 219/1981). - Le risorse di cui al precedente comma affluiscono all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato «Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981» ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione delle norme vigenti.

3. (Art. 3, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 2, c. 1, legge n. 12/1988). -

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Art. 4. - Ripartizione del fondo

1. (Art. 4, c. 2, legge n. 219/1981). - Il CIPE provvede a ripartire fra le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria le somme alle stesse spettanti nel triennio secondo le previsioni del bilancio pluriennale dello Stato.

2. (Art. 4, c. 3, legge n. 219/1981). - Il CIPE con riferimento al triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrate, nonché le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.

3. (Art. 6, c. 1, legge n. 910/1986; Art. 16, c. 1, legge n. 41/1986). - Il fondo di cui al precedente articolo 3 è ripartito dal CIPE con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti da precedenti disposizioni legislative e salvo revisioni annuali da parte del CIPE stesso in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti di dotazione di competenza e di cassa iscritte in bilancio. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE è autorizzato altresì ad approvare le occorrenti variazioni compensative ai riparti di cui al presente articolo.

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Art. 5. - Indirizzo e coordinamento

1. (Art. 9, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento, ai sensi degli

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TITOLO II - Ricostruzione e riparazione dell'edilizia residenziale e delle opere pubbliche
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Capo I - Interventi regionali
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Art. 6. - Definizione degli interventi

1. (Art. 5, c. 1, legge n. 219/1981). - Gli interventi per la ricostr

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Art. 7. - Attuazione degli interventi

1. (Art. 6, c. 1, legge n. 219/1981). - I comuni, le comunità montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.

2. (

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Art. 8. - Compiti regionali

1. (Art. 7, legge n. 291/1981; Art. 2, c. 1, legge n. 12/1988). - Le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;

b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;

c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 22, e, in tale

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Art. 9. - Articolazione degli interventi

1. L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola nei limiti delle disposizioni del presente testo unico attraverso:

a) (Art. 8, lett. a), legge n. 219/1981; Art. 1-sexies, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli da 10 a 14, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione ovvero a tutti coloro che ne dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino;

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Art. 10. - Contributi e finanziamenti per la ricostruzione

1. (Art. 9, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 5, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 23, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora le unità immobiliari siano assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto che intendano ricostruire la unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, pu

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Art. 11. - Contributi e finanziamenti per la riparazione

1. (Art. 2, c. 9-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Le disposizioni contenute nel precedente articolo con le limitazioni previste nei successivi commi si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici indicati nell'articolo 1.

2. (Art. 2, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 3, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per c

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Art. 12. - Maggiorazione dei contributi

1. (Art. 2, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Il contributo indicato nei precedenti articoli 10 e 11 è maggiorato delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

2. (Art. 2, c. 4, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Il predetto contributo è altresì maggiorato delle somme necessari

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Art. 13. - Interventi su immobili d'interesse storico-artistico o appartenenti a comunità religiose

1. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Per la riparazione degli immobili di proprietà privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non utilizzati per fini pubblici, oltre al contributo di cui all'art. 11, comma 2, lett. c), è altresì assegnato sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. Il contributo è assegnato dal comune, che determina le priorità, sentita la soprintendenza competente anche sulla congruità della spesa preventivata. Il contributo verrà erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver già eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente.

2. (Art. 3, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Per gli immobili di proprietà privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla data del 22 novembre 1987, nonché per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'art 11 comma 2 lett. c), è assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo è utilizzato per effettuare in ordine di priorità, gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potrà essere aumentato sino alla copertura

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Art. 14. - Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario

1. (Art. 5, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti anche economici, hanno titolo in sostituzione del proprietario, all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

2. (Art. 5, c. 2-bis, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203.

3. (Art. 5, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - I contratti in corso a

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Art. 15. - Condominio di edifici

1. (Art. 12, c. 7, legge n. 219/1981; Art. 10, legge n. 80/1984). - Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applica per la determinazione della maggioranza la disposizione del successivo comma 3.

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Art. 16. - Alienazione degli immobili
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Art. 17. - Particolare disciplina in materia di locazione

1. (Art. 4-ter, c. 1, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980; Art. 5-quater, D.L. n. 333/ 1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). - Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio ed è esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilità e l'abilitabilità degli immobili medesimi.

2.

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Art. 18. - Termini e documentazione per l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e per la riparazione

1. (Art. 2, c. 1, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). - I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono concessi, unitamente alla autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 19, comma 1. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

2. (Art. 2, c. 2, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 3, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - La domanda di contributo prodotta a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984 è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

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Art. 19. - Disciplina delle commissioni comunali e del procedimento di assegnazione del contributo

1. (Art. 2, c. 1 e 3, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 16, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 4, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - La commissione di cui all'articolo 18, comma 1, è composta da quattro membri, di cui almeno due tecnici, è presieduta dal sindaco o suo delegato ed è eletta dal consiglio comunale con voto limitato tale da garantire la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare. Ai membri della commissione è corrisposto per ogni perizia esaminata e definita un compenso della misura di lire 25.000. I comuni terremotati ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma del precedente articolo possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande presentate per i contributi di cui agli articoli 10 e 11.

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Art. 20. - Apertura di credito e mutui

1. (Art. 23, c. 5, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Con il provvedimento di assegnazione di cui al precedente articolo viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2.

2. (Art. 23, c. 6, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro.

3. (

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Art. 21. - Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione

1. (Art. 4, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - 1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori. N3

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Art. 22. - Esecuzione degli interventi

1. (Art. 16, c. 1, legge n. 219/1981). - Gli interventi di cui al precedente articolo 9, lettere d), e), f) e g) possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimenticati anche su base sovracomunale.

2. (Art. 16, c. 2, legge n. 219/1981). - L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonché l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunit&agra

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Capo II - Interventi statali
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Art. 23. - Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici

1. (Art. 23, c. 7, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 17, c. 1, legge n. 219/1981). - Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 22.

2. (Art. 23, c. 2, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 17, c. 1, legge n. 219/1981). - Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, rela

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TITOLO III - Attività produttive
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Capo I - Agricoltura
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Art. 24. - Interventi nel settore agricolo

1. (Art. 18, legge n. 219/1981). - Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle

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Art. 25. - Piccola proprietà contadina

1. (Art. 19, legge n. 219/1981). - A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagame

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Art. 26. - Garanzia per le operazioni di credito agrario
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Capo II - Industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione
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Art. 27. - Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali

1. (Art. 21, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 9, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni di cui all'art. 1 è concesso, in base a domanda presentata entro il 31 dicembre 1982, un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento della attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del sisma.

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Art. 28. - Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo

1. (Art. 22, c. 1, legge n. 219/1981). - A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

2. (Art. 22, c. 3, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 10, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Il contributo di cui al comma precedente è esteso alla spesa necessaria per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economic

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Art. 29. - Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze

1. (Art. 23, c. 1, legge n. 219/1981). - Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra la data del sisma e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 27 e 28.

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Art. 30. - Provvidenze per la cooperazione

1. (Art. 1-bis, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986; Art. 24, c. 3, legge n. 219/1981; Art. 12, c. 1, legge n. 80/1984; Norma di coordinamento). - Le regioni Basilicata e Campania provvedono a ripartire, secondo criteri definiti dai rispettivi Consigli regionali, sulla base di quanto deliberato dal CIPE, il fondo di 100 miliardi istituito a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3, per le finalità di cui ai successivi commi del

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Art. 31. - Impiego di lavoratori in cassa integrazione

1. (Art. 25, c. 1, legge n. 219/1981). - I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia po

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Art. 32. - Prestazione di garanzie
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TITOLO IV - Norme particolari per le zone disastrate e quelle gravemente danneggiate
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Art. 33. - Direttive generali

1. (Art. 27, c. 1, legge n. 219/1981). - La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completame

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Art. 34. - Ricostruzione dei comuni disastrati e dei comuni gravemente danneggiati

1. (Art. 28, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 3, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano il piano regolatore generale nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla regione.

2. (Art. 28, c. 9, legge n. 219/1981; Art. 3, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del sisma del piano regolatore generale, sono tenuti ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici.

3. (Art. 28, c. 2, legge n. 219/1981). - I comuni indicati nei precedenti commi sono obbligati altresì ad adottare o confermare tra i seguenti piani esecutivi necessari:

a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato anche sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;

b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive compresi quelli commerciali e turistici;

c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito.

4. (Art. 6, c. 1, legge n. 80/1984). - Nei comuni dichiarati disastrati il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può es

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Art. 35. - Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale

1. (Art. 8, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Le domande presentate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, equivalgono a manifestazioni di volontà di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unità immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale.

2. (Art. 8, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Il consiglio stesso definisce le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.

3. (Art.

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Art. 36. - Poteri sostitutivi e interventi di recupero

1. (Art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - Il sindaco previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinché diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 34, comma 3, lett. a) e b) e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree e degli immobili.

2. (Art. 9, c. 3-ter, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984). - La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 34, comma 3, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente testo unico.

3. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 48/1986, conv. con mod.

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Art. 37. - Acquisizione di aree
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Art. 38. - Sistemazione idrogeologica
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Art. 39. - Sviluppo industriale nelle zone disastrate

1. (Art. 32, c. 1, 2 e 3, legge n. 219/1981; Norma di coordinamento). - Le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale.

2. (Art. 32, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 9, c. 3, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria.

3. (Art. 3-bis, D.L. n. 309/1986, conv. con mod. legge n. 472/1986). - La misura del contributo di cui al comma precedente è aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma può essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento.

4. (Art. 8, c. 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1

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Art. 40. - Piani di insediamento produttivo

1. (Art. 8, c. 4, legge n. 730/1986). - Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati delle regioni della Basilicata e Campania

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Art. 41. - Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato

1. (Art. 33, c. 1, legge n. 219/1981). - I comuni individuano nei piani di cui a

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Art. 42. - Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato

1. (Art. 34, c. 1, legge n. 219/1981). - Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 39 e 41 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla regione, sottopone al CIPE un programma della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizza

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TITOLO V - Progetti regionali di sviluppo
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Art. 43. - Definizione dei progetti

1. (Art. 35, c. 1, legge n. 219/1981). - Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territ

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Art. 44. - Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo

1. (Art. 4, c. 1, legge n. 80/1984). - Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo i consigli regionali della Basilicata e della Campania, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

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Art. 45. - Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo

1. (Art. 5, c. 1, legge n. 80/1984; Art. 11, c. 20, legge n. 887/1984; Art. 6, c. 6, legge n. 910/1986; Art. 17, c. 10,

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Art. 46. - Programma speciale di metanizzazione

1. (Norma di coordinamento). - È data integrale attuazione al programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, approvato dal CIPE con deliberazione del 16 dicembre 1981 ai sensi dell'articolo 37 della

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TITOLO VI - Norme procedurali, di organizzazione e fiscali
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Capo I - Semplificazione delle procedure
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Art. 47. - Controlli

1. (Art. 54, c. 1, legge n. 219/1981). - Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dal presente testo unico, i relativi controlli s

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Art. 48. - Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto

1. (Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 3, c. 9, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 28, c. 14, legge n. 219/1981; Art. 3-sexies, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982). - Per sopperire, in particolare, alle esigenze di ricostruzione, i comuni danneggiati, dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dal

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Art. 49. - Autorizzazione ai lavori

1. (Art. 56, c. 1, legge n. 219/1981). - Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'art. 9, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

2. (Art. 56, c. 2, legge n. 219/1981). - La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

3. (Art. 56, c. 3, legge n. 219/1981). - Non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione del sindaco

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Art. 50. - Intese Stato-Regioni
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Art. 51. - Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale
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Capo II - Norme di organizzazione
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Sezione I - Università degli studi della Basilicata
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Art. 52. - Istituzione
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Art. 53. - Facoltà e corsi di laurea

1. (Art. 40, legge n. 219/1981). - L'Università statale degli studi della Basilicata comprende le

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Art. 54. - Disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature
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Art. 55. - Statuto e norme di rinvio
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Sezione II - Facoltà di ingegneria nell'Università di Salerno
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Art. 56. - Istituzione

1. (Art. 48, c. 1, legge n. 219/1981). - A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 è istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

2. (Art. 48, c. 2, legge n. 219/1981). - I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, già funzion

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Sezione III - Beni culturali
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Art. 57. - Istituzione di soprintendenze e programmi del Ministero

1. (Art. 5-sexies, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981). - Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania istituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in:

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Sezione IV - Lavori pubblici
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Art. 58. - Potenziamento delle strutture periferiche del Ministero
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Sezione V - Altre norme di organizzazione
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Art. 59. - Personale tecnico

1. (Art. 2, c. 1, legge n. 80/1984). - I comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati che non abbiano ancora dato attuazione all'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 18 aprile 1984, n. 80, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico nei limiti indicati dal comma seguente.

2. (Art. 2, c. 2, legge n. 80/1984). - La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e alla data del 19 aprile 1984 già approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non può comunque incrementarsi

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Art. 60. - Personale convenzionato

1. (Art. 12, legge n. 730/1986; Norma di coordinamento). - Al personale convenzionato da enti, amministrazioni e dal Commissario straordinario di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti indicati nell'articolo 1 del presen

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Art. 61. - Comuni privi di segretari comunali
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Art. 62. - Delegazione speciale della Cassa depositi e prestiti

1. (Art. 15-ter, c. 1, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - La speciale delegazione della Cassa depositi e prestiti per le zone colpite dai terremoti di cui all'articolo 1 istituita con l'articolo 15-ter del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 874, provvede al finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica.

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Art. 63. - Compiti della Cassa depositi e prestiti in materia di edilizia abitativa

1. (Art. 2, c. 1, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981; Art. 16, c. 16, legge n. 41/1986). - La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo precedente provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal sisma ed alla relativa assistenza tecnica ai fini del completamento dei programmi abitativi:

a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto - di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad a

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Art. 64. - Adempimenti preliminari a carico dei comuni

1. (Art. 2-bis, c. 1, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981). - I comuni, all'atto della richiesta del mutuo di cui al precedente articolo dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 63, comma 1, lett. b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali è prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

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Art. 65. - Procedure per il completamento degli interventi

1. (Art. 16, c. 16, legge n. 41/1986). - In aggiunta al finanziamento originario di 1.000 miliardi di lire autorizzato con l'articolo 2, comma 3, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, la Cassa depositi e prestiti per il completamento d

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Art. 66. - Trasferimento di sede dei dipendenti pubblici

1. (Art. 24, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. l

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Art. 67. - Disposizioni in materia carceraria

1. (Art. 20, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Pe

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Art. 68. - Benefici a favore dei supplenti delle scuole private
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Capo III - Agevolazioni fiscali
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Art. 69. - Acquisto di immobili

1. (Art. 72, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 8, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1990, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la pr

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Art. 70. - Esenzione da imposte e tasse

1. (Art. 73, c. 1, legge n. 219/1981). - Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi alla attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'

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Art. 71. - Agevolazioni in materia di indennizzi
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Art. 72. - Limiti alla cumulabilità

1. (Art. 75, c. 1, legge n. 219/1981). - Le provvidenze disposte con il presente testo unico non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

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Art. 73. - Imposta locale sui redditi

1. (Art. 3, u.c., D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Norma di

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Art. 74. - Imposta sul valore aggiunto

1. (Art. 13, c. 1, legge n. 48/1989; Art. 5, c. 1, lettere c) ed f), D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980). - Nei comuni colpiti dai terremoti di cui all'art. 1 fino alla data del 31 dicembre 1989, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto:

a) le cessioni di beni e le prestazion

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Art. 75. - Esenzione dalla ritenuta sui depositi e conti correnti

1. (Art. 3, n. 6, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Non sono soggetti alla ritenuta pr

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Art. 76. - Perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma
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Art. 77. Sospensione della tassa per l'occupazione di spazi pubblici e per talune concessioni comunali

1. (Art. 35-quater, c. 1, D.L. n. 55/1983, conv. con mod. legge n. 131/1983). - Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attività a causa della completa distruzione dei locali commerciali provocata dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 che non abbiano beneficiato d

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Art. 78. - Attestazioni ai fini fiscali
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TITOLO VII - Norme finali e transitorie
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Art. 79. - Norme relative alla cessazione dello stato di emergenza e alla destinazione dei residui fondi stanziati

1. (Art. 1, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 1, c. 5, legge n. 113/1983 N1). - A decorrere dal 19 aprile 1984 i prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con m

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Art. 80. - Immobili danneggiati da più eventi sismici e completamento della ricostruzione

1. (Art. 7, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Norma di coordinamento). - I proprietari delle unità immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai

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Art. 81. - Dichiarazione di morte presunta

1. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980). - Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dalla data del sisma stesso.

2. (Art. 3, c. 2, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980). - La procedura di cui agli

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Art. 82. - Attribuzione della qualifica di infortunato o di inabile permanente e provvidenze in favore del volontariato

1. (Art. 13, c. 1, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 10 che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento della preesistente invalidità.

2. (Art. 13, c. 2, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, cal

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Art. 83. - Prestiti esteri

1. (Art. 78, c. 1, legge n. 219/1981). - Il Ministro del tesoro in relazione all'articolo 3, comma 1, è autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.

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Art. 84. - Rimborso dei mutui

1. (Art. 15-bis, c. 1 e 3, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - La direzione generale del tesoro continua a provvedere al rimborso dei mutui accordati dalla Banca europea per gli investimenti nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità economica europea per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione

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Art. 85. - Garanzie dello Stato per i mutui BEI e rischio di cambio

1. (Art. 15-bis, c. 3, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - Continuano ad essere garantiti dallo Stato pe

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Art. 86. - Collocamento in aspettativa

1. (Art. 6-ter, c. 1, D.L. n. 245/1989, conv. con mod. legge n. 288/1989). - Fino al 30 giugno 1990 è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati.

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Art. 87. - Investimenti per l'edilizia residenziale

1. (Art. 5, c. 1, legge n. 730/1986). - Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati

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Art. 88. - Attribuzioni particolari del Ministro dei lavori pubblici

1. (Art. 18, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Il Ministro dei lavori pubblici determina, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati, con proprio decret

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Art. 89. - Durata dei provvedimenti sospensivi della efficacia di atti
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Art. 90. - Sanzioni penali

1. (Art. 15-quater, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980). - Le pene per i reati previsti dagli articoli

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Art. 91. - Eccezionale presunzione di legittimità

1. (Art. 4, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187

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Art. 92. - Disciplina degli alloggi prefabbricati

1. (Art. 2, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono tramite il commissario per le zone terremotate o che pervengano in dono tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate, sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati.

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Art. 93. - Recupero di contributi per omessi lavori concernenti piccole riparazioni
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Art. 94. - Riesame di taluni strumenti urbanistici
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Art. 95. - Termini in materia di edilizia abitativa

1. (Art. 4, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

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Art. 96. - Disposizioni particolari in materia di edilizia residenziale

1. (Art. 5, c. 8, D.L. n. 474/1987, conv. con mod.

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Art. 97. - Interpretazione autentica in materia di integrazione salariale

1. (Art. 5, D.L. n. 338/1989, conv. con mod. legge n. 389/1989). - L'articolo 12 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 77

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Art. 98. - Convenzione-tipo per mutui concernenti l'edilizia abitativa
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Art. 99. - Disciplina speciale per il comune di Teana
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Art. 100. - Individuazione delle risorse per il completamento della ricostruzione
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Art. 101. - Disciplina dei procedimenti pendenti
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Art. 102. - Regime delle opere realizzate mediante donazioni

1. (Art. 4, D.L. n. 19/1984, conv. con m

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Art. 103. - Determinazione dei prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere
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Art. 104. - Affidabilità di piccoli lavori a imprese non iscritte nell'albo dei costruttori

1. (Art. 9, D.L. n. 474/1987, conv. con

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Art. 105. - Limite d'investimento degli insediamenti in corso alla data del 27 gennaio 1987 nelle aree disastrate

1. (Art. 8, c. 2-ter, D.L. n. 8/1987, conv. con mo

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Art. 106. - Riduzione degli oneri per consumo di energia elettrica

1. (Art. 1-bis, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981). - L'importo dovuto per il consumo

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Art. 107. - Sanatoria
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Art. 108. - Oneri derivanti da espropri e occupazioni temporanee
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Art. 109. - Regolamenti delegati
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Art. 110. - Validità degli atti ed efficacia dei rapporti sorti in base a decreti legge non convertiti
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53711 3818151
Art. 111. - Relazione al Parlamento

1. (Art. 69, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 6-bis, c. 3 e art. 9, c. 5, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - Il Ministro per gli

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Art. 112. - Disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico
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Art. 113. - Rinvio normativo

1. (Norma di coordinamento). - Restano salvi gli effetti delle eventuali ulteriori disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati successivamente al 31 dicembre 1989.



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