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D. Leg.vo 01/12/1997, n. 468

Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24.6.97, n. 196.

Con le modifiche introdotte da
- L. 31/10/2003, n. 306

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[Premessa]


Il Presidente della Repubblica


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Art. 1. - Definizione

1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.

2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:

a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occup

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Art. 2. - Lavori di pubblica utilità

1. I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;

b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dell'amianto;

c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della s

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Art. 3. - Soggetti promotori dei progetti di L.S.U.

1. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29,dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri int

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Art. 4. - Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili

1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c):

a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;

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Art. 5. - Procedure per l'approvazione dei progetti di L.S.U.

1. I progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dai soggetti promotori, sono presentati alle commissioni regionali per l'impiego competenti, che provvedono all'approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempreché entro tale termine non venga comunicata, dalla direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie ovvero la richiesta di integrazione di informazioni riguardanti il progetto.

2. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo i criteri di base definiti dal Minis

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Art. 6. - Procedure per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti

1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e del principio delle pari opportunità.

2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, è limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, e successi

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Art. 7. - Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione

N3

1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, possono svolgere le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4,

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Art. 8. - Disciplina dell'utilizzo nelle attività

N3

1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobi

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Art. 9. - Decadenza

1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'articolo 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all'articolo 6 della L. 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il p

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Art. 10. - Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili

1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29,al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:

a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali analoghe o connesse a quelle già oggetto dei p

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Art. 11. - Fondo per l'occupazione

1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite a livello regionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato, come media delle quattro rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al 31 dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata secondo l'incidenza della disoccupazione e l'entità delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e 1997.

2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego destinan

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Art. 12. - Disciplina transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.R

2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della L. 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - setto

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Art. 13. - Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell'articolo 1 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre

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