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D. Leg.vo 02/02/2007, n. 22

Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.
In vigore dal 18/03/2007.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 28/01/2008, n. 28
- D. Min. Sviluppo Economico 12/05/2010
- D. Leg.vo 19/05/2016, n. 84
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[Premessa]



N5


Il Presidente della Repubblica

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Art. 1. - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici “da III a XII, di seguito “gli allegati specifici degli strumenti”” N6 concernenti i contatori dell’acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002)

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Art. 2 - Definizioni

N10

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “strumento di misura”: ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nell'articolo 1, comma 1;

b) “sottounità”: un dispositivo hardware così denominato negli allegati specifici degli strumenti che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente ad altre sottounità, con cui è compatibile, o con uno strumento di misura con cui è compatibile;

c) “controlli metrologici legali”: i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, i

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Art. 3. - Applicabilità alle sottounità

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con gli opportuni adattamenti al

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Art. 4. - Requisiti essenziali e valutazione della conformità

1. Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui all’a

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Art. 4-bis - Obblighi dei fabbricanti

N12

1. All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio dei loro strumenti di misura, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'articolo 8 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 7. Qualora la conformità di uno strumento di misura alle prescrizioni applicabili del presente decreto sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformità i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE e la marcatura metrolog

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Art. 4-ter - Rappresentanti autorizzati

N12

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

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Art. 4-quater - Obblighi degli importatori

N12

1. Gli importatori immettono sul mercato solo gli strumenti di misura conformi.

2. Prima di immettere uno strumento di misura sul mercato o metterlo in servizio, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 7. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sullo strumento di misura sia apposta la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, che lo strumento di misura sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia risp

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Art. 4-quinquies - Obblighi dei distributori

N12

1. Quando mettono uno strumento di misura a disposizione sul mercato o in servizio, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere uno strumento di misura a disposizione sul mercato o in servizio, i distributori verificano

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Art. 4-sexies - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori)

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Art. 4-septies - Identificazione degli operatori economici

N12

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Art. 5. - Marcatura di conformità

1. La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni del presente decreto è attestata dalla pre

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Art. 6 - Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio)

N10

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Art. 7 - Procedure di valutazione della conformità

N10

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Art. 8. - Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti fissati dal presente decreto.

2. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare:

a) la definizione delle caratteristiche metrologiche;

b) la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono “correttamente regolati” N8 avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;

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Art. 8-bis - Dichiarazione di conformità UE

N12

1. La dichiarazione

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Art. 9 - Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica

N10

1. Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell'elaborazione ed attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sugli organismi notificati, oltre che del rispetto delle disposizioni dell'articolo 9-ter.

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Art. 9-bis - Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità

N12

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.

2. L'organismo di valutazione della conformità è disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dallo strumento di misura oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di strumenti di misura che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli strumenti sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso degli strumenti di misura valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della confo

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Art. 9-ter - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

N12

1. Un organismo no

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Art. 9-quater - Organismi interni accreditati

N12

1. Un organismo interno accreditato può essere utilizzato per svolgere attività di valutazione della conformità per l'impresa di cui fa parte ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al modulo A2 e al modulo C2 dell

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Art. 9-quinquies - Procedura di notifica

N12

1. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e notifica tali organismi alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

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Art. 9-sexies - Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni

N12

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato II.

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Art. 10 - Domanda di notifica

N10

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Art. 11 - Modifiche delle notifiche

N10

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Art. 12 - Presunzione di conformità degli strumenti di misura

N10

1. Gli strumenti di misura che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono

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Art. 13 - Principi generali della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare e regole e condizioni per l'apposizione delle stesse

N10

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola “M” e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in u

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Art. 14 - Vigilanza del mercato e controllo sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione

N10

1. Agli strumenti di misura si applicano l'artico

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Art. 15. - Norma di rinvio

1. Alle procedure relative all’attività di notifica degli organismi di cui all’articolo 9 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stess

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Art. 16 - Procedure a livello nazionale per gli strumenti di misura che presentano rischi

N10

1. Nel caso in cui le autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 14 hanno motivi sufficienti per ritenere che uno strumento disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per gli aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici coperti dal presente decreto, effettuano una valutazione dello strumento di misura interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico conclude che lo strumento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere lo strumento di misura conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine

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Art. 16-bis - Procedura di salvaguardia dell'Unione

N12

1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazi

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Art. 16-ter - Strumenti di misura conformi che presentano un rischio

N12

1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, ritiene che

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Art. 17 - Non conformità formale

N10

1. Fatto salvo l'articolo 16, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

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Art. 18 - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

N10

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:

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Art. 19. - Aggiornamento e controlli successivi

1. All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decret

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Art. 20. - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o mette in servizio strumenti di misura utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui agli allegati specifici da III a XII, non conformi ai requisiti essenziali per essi prescritti e privi della idonea marcatura CE è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somm

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Art. 21. - Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, che recepisce la direttiva 71/318/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 736, che recepisce la direttiva 71/319/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi da

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Art. 22. - Disposizioni transitorie

1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell’omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di mis

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Art. 22.bis. - Esclusioni dal campo di applicazione

N2

1. Al fine di favorire la possibilità per i consumatori di acquistare latte crudo, non preconfezionato, in piccole quantità predeterminate, fino ad un massimo di cinque litri per ciascuna erogazione, i distributori automatici per la vendita di tale prodotto al consumatore, il quale deve essere munito di adeguato recipiente, sono esonerati, ai sensi “dell'articolo 3 della direttiva 2014/32/UE” N8 dalle procedure di valutazione di conformità, dall'apposizione delle marcature di cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall'articolo 14, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimenta

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Art. 23. - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori on

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Art. 24. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli

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Allegato I - Requisiti essenziali (Art. 4, comma 1)

N18

Lo strumento di misura deve garantire un elevato livello di tutela metrologica affinché le parti possano reputare affidabile il risultato della misurazione; la progettazione e la fabbricazione dello strumento di misura debbono essere di elevata qualità per quanto riguarda le tecnologie di misurazione e la sicurezza dei dati da misurare. Nel presente allegato sono definiti i requisiti cui gli strumenti di misura debbono conformarsi per conseguire tali obiettivi, completati, se del caso, dai requisiti specifici dello strumento “riportati negli allegati da III a XII” N8, in cui si illustrano in modo più dettagliato alcuni aspetti dei requisiti generali.

Le soluzioni adottate al fine di rispondere ai requisiti tengono conto dell’impiego cui lo strumento è destinato, nonché di prevedibili impieghi scorretti dello strumento medesimo.


Definizioni


Misurando

Con “misurando” si intende la quantità effettivamente sottoposta a misurazione.


Grandezza d’influenza

Con “grandezza d’influenza” si intende una quantità che non è il misurando ma che influenza il risultato della misurazione.


Condizioni di funzionamento nominali

Con “condizioni di funzionamento nominali” si intendono i valori relativi al misurando e alle grandezze d’influenza che costituiscono le condizioni di funzionamento normali di uno strumento.


Disturbo

Una grandezza d’influenza il cui valore è entro i limiti specificati nel requisito pertinente ma al di fuori delle specifiche condizioni di funzionamento nominali dello strumento di misura. Una grandezza d’influenza costituisce un disturbo se le relative condizioni di funzionamento nominali non sono specificate.


Valore di variazione critico

Con “valore di variazione critico” si intende il valore in corrispondenza del quale la variazione del risultato della misurazione è reputata indesiderabile.


Misura materializzata

Con “misura materializzata” si intende un dispositivo inteso a riprodurre o a fornire in modo permanente, nel corso del suo impiego, uno o più valori noti di una data quantità.


Transazione commerciale di vendita diretta

Con “transazione commerciale di vendita diretta” si intende una transazione in cui:

- il risultato della misurazione è la base su cui è determinato il prezzo da pagare;

- almeno una delle parti interessate dalla transazione relativa alla misurazione è un consumatore o qualsiasi altra parte che richieda un livello analogo di protezione; e

- tutte le parti della transazione accettano il risultato della misurazione sul posto e sul momento.


Ambienti climatici

Gli ambienti climatici sono le condizioni in cui possono essere impiegati gli strumenti di misura.

Per tener conto delle differenze climatiche tra gli Stati membri è stata definita una serie di limiti di temperatura.


Servizio di pubblica utilità

È considerato servizio di pubblica utilità quello svolto da un ente erogatore di elettricità, gas, “energia termica” N24 o acqua.


Requisiti


1. Errori tollerati

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Allegato II (Art. 7, comma 1)

N19

MODULO A: CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che gli strumenti di misura interessati soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nell'articolo 18. La documentazione consente di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

3. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli strumenti fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.

4. Marcatura e dichiarazione di conformità UE

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare stabilita dal presente decreto a ciascuno strumento di misura individuale che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto.

4.2. Per un modello di strumento il fabbricante redige una dichiarazione di conformità UE scritta che tiene insieme alla documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento di misura. Nella dichiarazione di conformità UE si identifica lo strumento per cui essa è stata redatta.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato purché siano specificati nel mandato.


MODULO A2: CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E CONTROLLI DI SORVEGLIANZA SUGLI STRUMENTI A INTERVALLI CASUALI

1. Il controllo interno della produzione, unito a controlli ufficiali sugli strumenti a intervalli casuali, è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli strumenti di misura interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nell'articolo 18. La documentazione consente di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

3. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli strumenti fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.

4. Controlli sugli strumenti

A scelta del produttore, un organismo accreditato interno all'organizzazione del produttore o un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, determinati dall'organismo al fine di verificare la qualità dei controlli interni degli strumenti, tenendo conto tra l'altro della complessità tecnologica degli strumenti e del quantitativo prodotto. Si esamina un campione adeguato degli strumenti di misura finali, prelevato in loco dall'organismo prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano le prove appropriate individuate nelle parti pertinenti delle norme armonizzate, e/o dei documenti normativi e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche per verificare la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti del presente decreto. In assenza di norme armonizzate o di documenti normativi pertinenti, l'organismo accreditato interno o l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire.

Nei casi in cui un elevato numero di strumenti del campione non risulti conforme a un livello qualitativo accettabile, l'organismo accreditato interno o l'organismo notificato adotta misure appropriate.

Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5. Marcatura e dichiarazione di conformità UE

5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di strumento e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica lo strumento per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

6. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 5 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato purché siano specificati nel mandato.


MODULO B: ESAME UE DEL TIPO

1. L'esame UE del tipo è la parte della procedura di valutazione della conformità nella quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di uno strumento, e verifica e attesta che tale progetto tecnico dello strumento soddisfa le disposizioni del presente decreto ad esso applicabili.

2. L'esame UE del tipo può essere effettuato con uno dei metodi seguenti.

a) Esame di un esemplare dello strumento di misura completo che sia rappresentativo della produzione considerata (tipo di produzione).

b) Accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al punto 3, più esame di esemplari di una o più parti essenziali dello strumento che siano rappresentative della produzione considerate (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

c) Accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al punto 3, senza esame di un esemplare (tipo di progetto).

L'organismo notificato decide il metodo più appropriato e gli esemplari necessari.

3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica descritta all'articolo 18. La documentazione tecnica consente di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti del presente decreto e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa specifica i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

La richiesta contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:

d) gli esemplari, rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per eseguire il programma di prove;

e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tali documenti supplementari devono citare tutti i documenti che sono stati utilizzati, in particolare se le norme armonizzate pertinenti e/o i documenti normativi non siano stati applicati integralmente. Gli elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate in conformità con altre specifiche tecniche pertinenti dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilità.

4. L'organismo notificato:

Per quanto concerne lo strumento:

4.1. esamina la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento.

Per i campioni:

4.2. verifica che gli esemplari siano stati fabbricati in conformità con la documentazione tecnica e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, e/o dei documenti normativi, come pure gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

4.3. effettua o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate e ai documenti normativi, questi siano stati applicati correttamente;

4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove le soluzioni indicate nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi non siano state applicate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali del presente decreto;

4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove.

Per le altre parti dello strumento di misura:

4.6. esamina la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misura.

5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi nei confronti delle autorità notificanti, l'organismo notificato rende pubblico il contenuto di tale relazione, in tutto o in parte, solo previo consenso del fabbricante.

6. Qualora il tipo soddisfi le disposizioni del presente decreto, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati contengono tutte le informazioni pertinenti al fine di consentire la valutazione della conformità degli strumenti di misura fabbricati rispetto al progetto esaminato e di consentire il controllo in servizio, in particolare al fine di garantire la conformità degli strumenti fabbricati con il tipo esaminato per quanto concerne la riproducibilità dei risultati e delle misure, quando essi sono correttamente tarati tramite gli opportuni mezzi previsti; nel certificato figurano:

- le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento,

- le misure richieste per garantire l'integrità dello strumento (sigillo, identificazione del software ecc.),

- informazioni su altri elementi necessari per l'identificazione dello strumento e per verificarne la conformità visiva al tipo,

- se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria per verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati,

- nel caso di una sottounità, tutte le informazioni necessarie per garantire la compatibilità con altre sottounità o con gli strumenti di misura.

Il certificato di esame UE del tipo è valido per dieci anni a decorrere dalla data del rilascio, e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni.

Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto a esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

8. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dello strumento di misura ai requisiti essenziali del presente decreto o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

9. Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.

L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

10. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui lo strumento di misura è stato immesso sul mercato.

11. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 8 e 10, purché siano specificati nel mandato.


MODULO C: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO

1. La conformità al tipo basata sul controllo di produzione interno è la parte della procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2 e 3, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

2. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo possano garantire la conformità degli strumenti di misura fabbricati al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

3. Marcatura e dichiarazione di conformità UE

3.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento che risulti conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto.

3.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante redige una dichiarazione di conformità UE scritta che tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. Nella dichiarazione di conformità UE si identifica il modello di strumento per cui essa è stata redatta.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

4. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato purché siano specificati nel mandato.


MODULO C2: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E CONTROLLI UFFICIALI SUGLI STRUMENTI A INTERVALLI CASUALI

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

2. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo possano garantire la conformità degli strumenti di misura fabbricati al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

3. Controlli sugli strumenti

A scelta del produttore, un organismo accreditato interno all'organizzazione del produttore o un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua, o fa eseguire, controlli sul prodotto a intervalli casuali, determinati dall'organismo al fine di verificare la qualità dei controlli interni degli strumenti, tenendo conto tra l'altro della complessità tecnologica degli strumenti di misura e del quantitativo prodotto. Si esamina un campione adeguato dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo accreditato interno o dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate e/o dei documenti normativi e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificare la conformità dello strumento di misura al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

Nei casi in cui un campione non risulti conforme a un livello qualitativo accettabile, l'organismo accreditato interno o l'organismo notificato adotta misure appropriate.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dello strumento funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dello strumento.

Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

4. Marcatura e dichiarazione di conformità UE

4.1. Il fabb

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Allegato III - Contatori dell’acqua (MI-001) - (Art. 1, comma 1)

N20

Ai contatori dell’acqua destinati alla misurazione di volumi d’acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, si applicano i requisiti pertinenti dell’Allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.


Definizioni

Contatore dell’acqua

Strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d’acqua che passa attraverso il trasduttore di misurazione.


Portata minima (Q1)

La portata d’acqua minima in presenza della quale il contatore dell’acqua fornisce indicazioni che soddisfano i requisiti in materia di errore massimo tollerato.


Portata di transizione (Q2)

La portata di transizione è il valore della portata che si situa tra la portata permanente e la portata minima, e in presenza del quale il campo di portata è diviso in due zone, la “zona superiore” e la “zona inferiore”. A ciascuna zona corrisponde un errore massimo tollerato specifico. Portata permanente (Q3)

La portata più elevata in presenza della quale il contatore dell’acqua è in grado di funzionare in modo soddisfacente in condizioni d’uso normali, vale a dire in presenza di un flusso stabile o intermittente.


Portata di sovraccarico (Q4)

La portata sovraccarico è la portata più elevata in presenza

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Allegato IV - Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume (MI-002) - (Art. 1, comma 1)

N20

Ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione del volume descritti qui di seguito, destinati ad essere impiegati ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, si applicano i requisiti pertinenti dell’allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.


Definizioni


Contatore del gas

Strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso.


Dispositivo di conversione

Dispositivo installato su un contatore del gas, che converte automaticamente la quantità misurata in condizioni di conteggio in una quantità in condizioni di base.


Portata minima (Qmin)

La portata minima in cui il contatore del gas fornisce indicazioni che soddisfano i requisiti in materia di errore massimo tollerato.


Portata massima (Qmax)

La portata massima in cui il contatore del gas fornisce indicazioni che soddisfano i requisiti in materia di errore massimo tollerato.


Portata di transizione (Qt)

La portata di transizione è il valore della portata che si situa tra la portata massima e la portata minima, e in cui il campo di portata è diviso in due zone, la “zona superiore” e la “zona inferiore”. A ciascuna zona corrisponde un errore massimo tollerato caratteristico.


Portata di sovraccarico (Qr)

La portata di sovraccarico è la portata più elevata in presenza della quale il contatore può funzionare per un breve periodo di tempo senza deteriorarsi.


Condizioni di base

Le condizioni specifiche in cui si converte la quantità di fluido misurata.


PARTE I - REQUISITI SPECIFICI DEI CONTATORI DEL GAS


1. Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento, tenendo conto dei segue

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Allegato V - Contatori di energia elettrica attiva (MI-003) - (Art. 1, comma 1)

N20

Ai contatori di energia elettrica attiva destinati ad uso residenziale, commerciale, e industriale leggero si applicano i requisiti pertinenti dell’allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.

Nota: I contatori di energia elettrica possono essere usati in combinazione con trasformatori esterni, a seconda della tecnica di misurazione applicata. Tuttavia, questo allegato contempla soltanto i contatori elettrici e non i trasformatori.


Definizioni

Un contatore di energia elettrica attiva è un dispositivo che misura l’energia elettrica attiva consumata in un circuito.

I = intensità della corrente elettrica che circola nel contatore;

In = corrente di riferimento specificata per cui è stato progettato il trasformatore in funzione;

Ist = valore minimo dichiarato di I in corrispondenza del quale il contatore registra energia elettrica attiva a fattore di potenza unitario (contatori polifase a carico equilibrato);

Imin = valore di I al di sopra del quale l’errore si mantiene entro i limiti massimi tollerabili (contatori polifase a carico equilibrato);

Itr = valore di I al di sopra del quale l’errore si mantiene entro i limiti minori tollerabili corrispondenti all’indice della classe del contatore;

Imax = valore massimo di I per cui l’errore rimane entro i limiti massimi tollerabili;

U = tensione dell’energia elettrica fornita al contatore;

Un = tensione dell’energia elettrica di riferimento specificata;

f = frequenza della tensione elettrica fornita al contatore;

fn = frequenza di riferimento specificata;

PF = fattore di potenza = cos = coseno dello sfasamento tra I e U.


Requisiti specifici


1. Accuratezza

Il fabbricante specifica l’indice di classe dei contatori. Gli indici di classe, sono così definiti: classe A, classe B e classe C.


2. Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante specifica le condizioni di funzionamento nominali del contatore; in particolare:

I valori di fn, Un, In, Ist, Imin, Itr e Imax applicabili al contatore. Per i valori prescelti, il contatore deve soddisfare le condizioni della tabella 1.


Tabella 1



Classe A

Classe B

Classe C

Per contatori a collegamento diretto

I st

0,05 · I tr

0,04 · I tr

0,04 · I tr

I min

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Allegato VI - Contatori di energia termica (MI-004) - (Art. 1, comma 1)

I requisiti pertinenti dell’allegato I, i requisiti specifici e le procedure di accertamento di conformità elencati in questo allegato si applicano ai contatori di calore di seguito descritti e destinati ad uso residenziale, commerciale e per l’industria leggera.


Definizioni

Un contatore di “energia termica” N24 è uno strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore.

Un contatore è o uno strumento completo, oppure uno strumento composto dalle sottounità “sensore di flusso”, “coppia di sensori di temperatura” e “calcolatore”, conformemente alle definizioni dell’articolo 2, lettera b), o ad una combinazione delle medesime.

θ = la temperatura del liquido di trasmissione di “energia termica” N24;

θin = valore di θ all’ingresso del circuito di scambio termico;

θout = valore di θ all’uscita del circuito di scambio termico;

Δθ = la differenza di temperatura θin – θout; con Δθ 0;

θmax = il limite superiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l’errore massimo tollerato;

θmin = il limite inferiore di θ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l’errore massimo tollerato;

Δθmax = limite superiore di Δθ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l’errore massimo tollerato;

Δθmin = limite inferiore di Δθ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l’errore massimo tollerato;

q = portata del liquido di trasmissione di calore;

qs = valore massimo di q consentito per brevi periodi ai fini del corretto funzionamento del contatore;

qp = valore massimo di q consentito in permanenza ai fini del corretto funzionamento del contatore;

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Allegato VII - Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005) - (Art. 1, comma 1)

N20

Agli strumenti di misura destinati alla misurazione continua e dinamica di quantità (volumi e masse) di liquidi diversi dall’acqua si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell’allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di valutazione di accertamento di conformità elencate nel presente allegato. Se pertinente i termini “volume, ed L” di questo allegato possono essere letti: “massa e kg”.


Definizioni


Misuratore

Strumento inteso a misurare in modo continuato, memorizzare e visualizzare, in condizioni di misura, la quantità del liquido che passa attraverso il trasduttore di misurazione in un condotto chiuso e a pieno carico.


Calcolatore

La parte del misuratore che riceve i segnali di output dal trasduttore (dai) (trasduttori) di misurazione e eventualmente da strumenti di misura associati e indica i risultati della misurazione.


Strumento di misura associato

Uno strumento collegato al calcolatore per misurare le quantità caratteristiche del liquido, allo scopo di fare una correzione e/o una conversione.


Dispositivo di conversione

La parte del calcolatore che, tenendo conto delle caratteristiche del liquido (temperatura, densità ecc.) misurate mediante strumenti di misura associati, ovvero immagazzinate in una memoria, converte automaticamente:

- in un volume in condizioni di base e/o in una massa la quantità del liquido misurato alle condizioni di misura, oppure

- in un volume alle condizioni di misura e/o in un volume e alle condizioni di base la massa del liquido misurato alle condizioni di misura.

Nota: Un dispositivo di conversione include i relativi strumenti di misura associati.


Condizioni di base

Le condizioni specifiche in cui è convertita la quantità di liquido misurata alle condizioni di misura.


Sistema di misurazione

Sistema che include il misuratore stesso e tutti i dispositivi necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione.


Distributore di carburante

Un sistema di misura per il rifornimento di carburante di veicoli a motore, piccole imbarcazioni e piccoli aeromobili.


Sistema self-service

Il sistema che consente al cliente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale.


Dispositivo self-service

Lo specifico dispositivo che è parte di un sistema self-service e consente a uno o più sistemi di misura di funzionare nel sistema self-service.


Quantità minima misurata (Qmm)

La quantità minima misurata è la più piccola quantità di liquido per la quale la misurazione accettabile dal punto di vista metrologico per il sistema di misurazione.


Indicazione diretta

L’indicazione, volume o massa, corrispondente alla misura e che il misuratore è fisicamente in grado di misurare.

Nota: L’indicazione diretta può essere convertita nell’indicazione di un’altra quantità mediante l’uso di un dispositivo di conversione.


Interrompibile/non interrompibile

Un sistema di misura è considerato interrompibile/non interrompibile quando il flusso di liquido può/non può essere arrestato facilmente e con rapidità.


Campo di portata

Il campo tra la portata minima (Qmin) e la portata massima (Qmax).


Requisiti specifici


1. Condizioni di funzionamento nominale

Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominale dello strumento, in particolare:

1.1. Il campo di portata

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Allegato VIII - Strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006) - (Art. 1, comma 1)

Agli strumenti per pesare a funzionamento automatico definiti qui di seguito, il cui fine è la determinazione della massa di un corpo utilizzando l’azione della forza di gravità che agisce su di esso, si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell’allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel capitolo I del presente allegato.


Definizioni


Strumento per pesare a funzionamento automatico

Strumento che determina la massa di un prodotto senza l’intervento di un operatore e che segue un programma predeterminato di processi automatici caratteristico di tale strumento.


Selezionatrice ponderale a funzionamento automatico

Strumento per pesare automatico che determina la massa di carichi discreti (per esempio, preconfezionati) o di singoli carichi di materiale sfuso.


Dosatrice ponderale di controllo a funzionamento automatico

Selezionatrice ponderale a funzionamento automatico che ripartisce inoltre gli oggetti di massa differente in uno o più sottoinsiemi, in funzione del valore della differenza tra la massa dell’oggetto e un punto di selezione nominale.


Etichettatrice di peso

Selezionatrice ponderale a funzionamento automatico che appone ai singoli articoli l’etichetta con l’indicazione del peso.


Etichettatrice peso/prezzo

Strumento per pesare a funzionamento automatico che appone ai singoli articoli l’etichetta con l’indicazione del peso e informazioni sul prezzo.


Riempitrice gravimetrica automatica

Strumento per pesare a funzionamento automatico che riempie contenitori con una massa predeterminata e virtualmente costante di prodotto in grani.


Totalizzatore a funzionamento discontinuo (strumento per pesare/totalizzatore a tramoggia)

Strumento per pesare a funzionamento automatico che determina la massa di un prodotto in grani dividendolo in carichi discreti. Le masse di ciascun carico discreto sono determinate l’una dopo l’altra e sommate. Ciascun carico discreto è poi riunito nell’ammasso.


Totalizzatore a funzionamento continuo

Strumento per pesare a funzionamento automatico che determina la massa di un prodotto sfuso su un nastro trasportatore, senza ricorrere ad una suddivisione sistematica del prodotto e senza interrompere il movimento del nastro trasportatore.


Pesa a ponte per veicoli ferroviari

Strumento per pesare a funzionamento automatico dotato di un ricevitore di carico comprensivo di binari su cui transitano veicoli ferroviari.


Requisiti specifici


Capitolo I - Requisiti comuni a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento automatico

1. Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento come segue:

1.1. Per il misurando: l’intervallo di misura in termini di portata massima e minima,

1.2. Per le grandezze d’influenza dell’alimentazione elettrica:

in caso di alimentazione in corrente alternata: tensione di alimentazione nominale in corrente alternata o limiti dell’alimentazione in corrente alternata, in caso di alimentazione in corrente continua: tensione di alimentazione nominale e minima in corrente continua o limiti dell’alimentazione in corrente continua.

1.3. Per le grandezze d’influenza meccanica e climatica:

L’intervallo minimo delle temperature è di 30 °C, salvo specificazione diversa nei successivi capitoli.

Le classi di ambiente meccanico di cui all’allegato I, punto 1.3.2., non sono applicabili. Per gli strumenti sottoposti a particolari sollecitazioni meccaniche, per esempio strumenti incorporati in veicoli, il fabbricante definisce le condizioni meccaniche d’uso.

1.4. Per altre grandezze d’influenza (se del caso):

i ritmi di funzionamento,

le caratteristiche del prodotto da pesare.

2. Effetto tollerato dei disturbi - Ambiente elettromagnetico

Il tipo di prestazione richiesto e il valore di variazione critico sono riportati nel capitolo pertinente del presente allegato a ciascun tipo di strumento.

3. Idoneità

3.1. Si debbono predisporre mezzi adeguati a limitare gli effetti dell’inclinazione, del caricamento e del ritmo di funzionamento, tali che nel corso del normale funzionamento non si superino gli errori massimi tollerati.

3.2. Si deve disporre di sistemi per la manipolazione del materiale adeguati, di modo che lo strumento, nel corso del normale funzionamento, possa rispettare gli errori massimi tollerati.

3.3. L’interfaccia di controllo per l’operatore deve essere chiara ed efficace.

3.4. L’integrità del visualizzatore (qualora ve ne sia uno) deve essere verificabile da parte dell’operatore.

3.5. Si deve disporre di un dispositivo adeguato di azzeramento dello strumento, di modo che quest’ultimo, nel corso del normale funzionamento, possa rispettare gli errori massimi tollerati.

3.6. Qualsiasi risultato che esuli dall’intervallo di misura deve essere identificato come tale, qualora esista un procedimento di stampa.

4. Accertamento di conformità

Le procedure di accertamento di conformità di cui all’articolo 7, tra le quali il fabbricante può scegliere, sono le seguenti:

Per i sistemi meccanici: B + D o B + E o B + F o D1 o F1 o G o H1.

Per gli strumenti elettromeccanici: B + D o B + E o B + F o G o H1.

Per i sistemi elettronici o i sistemi contenenti software: B + D o B + F o G o H1.


Capitolo II - Selezionatrici ponderali a funzionamento automatico

1 . Classi di precisione

1.1. Gli strumenti sono suddivisi in categorie principali designate con: X o Y come specificato dal fabbricante.

1.2. Le categorie principali sono a loro volta suddivise in quattro classi di accuratezza:

XI, XII, XIII & XIV

e

Y (I), Y (II), Y (a) & Y (b)

specificate dal fabbricante.

2. Strumenti di categoria X

2.1. La categoria X si applica agli strumenti impiegati per verificare i preconfezionati realizzati conformemente ai requisiti della direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (1) e della direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (2).

2.2. Le classi di precisione sono integrate da un fattore (x) che quantifica lo scarto tipo massimo tollerato, come specificato nel punto 4.2.

Il fabbricante deve specificare il fattore (x), dove (x) è 2 ed espresso nella forma 1 x 10 k, 2 x 10 k o 5 x 10 k, dove k è un numero intero negativo (compreso lo zero).

3. Strumenti di categoria Y

La categoria Y si applica a tutte le altre selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.

4. Errore massimo tollerato

4.1. Errore medio di categoria X/Errore massimo tollerato degli strumenti di categoria Y


Tabella 1

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Allegato IX - Tassametri (MI-007) - (Art. 1, comma 1)

N20

Ai tassametri si applicano i requisiti pertinenti dell’allegato I, i requisiti specifici di cui al presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.


Definizioni


Tassametro

Un dispositivo che funziona insieme ad un generatore di segnale N1 per produrre uno strumento di misura.

Il dispositivo misura la durata, calcola la distanza sulla base di un segnale emesso dal generatore di segnale di distanza. Inoltre esso calcola e visualizza l’importo da corrispondere per la corsa (prezzo della corsa) sulla base della distanza calcolata e/o della durata della corsa.


Prezzo della corsa

Importo totale dovuto per la corsa sulla base di una tariffa iniziale e/o della lunghezza e/o della durata del percorso. Il prezzo della corsa non include eventuali supplementi per servizi extra.


Velocità trasversale

Valore ottenuto dividendo un valore di tariffa in base al tempo per il valore applicabile di tariffa in base alla distanza.


Modo di calcolo normale s (applicazione singola della tariffa)

Calcolo del prezzo della corsa basato sull’applicazione della tariffa in base alla durata al di sotto della velocità trasversale e sull’applicazione della tariffa in base alla distanza al di sopra della velocità trasversale.


Modo di calcolo normale d (applicazione doppia della tariffa)

Calcolo del prezzo della corsa basato sull’applicazione simultanea della tariffa in base alla durata e della tariffa in base alla distanza per tutto il percorso.


Modalità di funzionamento

I vari modi in cui un tassametro svolge le sue funzioni. Le modalità di funzionamento sono segnalate dalle seguenti indicazioni:

- “libero”: modalità di funzionamento in cui il calcolo del prezzo della corsa è disattivato;

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Allegato X - Misure materializzate (MI-008) - (Art. 1, comma 1)

N20


Capitolo I - Misure materializzate di lunghezza

Alle misure materializzate di lunghezza qui di seguito descritte si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell’allegato I, i requisiti specifici di cui al presente capitolo e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente capitolo. Tuttavia il requisito relativo alla consegna di una copia delle dichiarazioni di conformità può essere inteso con riferimento a un lotto o partita anziché a singoli strumenti.


Definizioni


Misura materializzata di lunghezza

Strumento che comporta suddivisioni le cui distanze sono date in unità legali di lunghezza.


Requisiti specifici


Condizioni di riferimento

1.1. Per i metri a nastro di lunghezza pari o superiore a cinque metri, gli errori massimi tollerati debbono essere rispettati qualora si applichi una trazione di cinquanta newton o con valori di forza diversi, specificati dal fabbricante e opportunamente impressi sul metro, o non sia necessaria alcuna forza di trazione, nel caso di misure rigide o semirigide.

1.2. La temperatura di riferimento è di 20 °C, salvo diversa specifica e relativa appropriata marcatura sullo strumento da parte del fabbricante.


Errori massimi tollerati

2. L’errore massimo tollerato, positivo o negativo in due graduazioni non consecutive della scala è (a + bL), dove:

- L è il valore della lunghezza, arrotondato al metro intero seguente,

- a e b sono riportati nella tabella 1 che segue.

Se un intervallo terminale è limitato da una superficie, l’errore massimo tollerato per qualsiasi distanza a partire da tale punto è aumentato del valore c riportato, nella tabella 1 che segue.


Tabella 1


Classi di accuratezza

a (mm)

b

c (mm)

I

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Allegato XI - Strumenti di misura della dimensione (MI-009) - (Art. 1, comma 1)

N20

Agli strumenti di misura dei tipi definiti qui di seguito si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell’allegato I, i requisiti specifici di cui al presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.


Definizioni


Strumenti di misura della lunghezza

Lo strumento di misura della lunghezza serve a determinare la lunghezza di materiali del tipo corda (sotto forma di tessili, bande e cavi), mediante il movimento di avanzamento del prodotto da misurare.


Strumenti di misura della superficie

Lo strumento di misura della superficie serve a determinare la superficie di oggetti di forma irregolare (ad esempio, pellami).


Strumenti di misura multidimensionali

Lo strumento di misura multidimensionale serve a determinare le dimensioni (lunghezza, altezza, profondità) del più piccolo parallelepipedo rettangolo compreso nel prodotto.


Capitolo I - Requisiti comuni a tutti gli strumenti di misura della dimensione


Immunità elettromagnetica

1. L’effetto di un’interferenza elettromagnetica su uno strumento di misura della dimensione deve essere tale che:

- la variazione del risultato della misurazione non sia superiore al valore di variazione critico, quale definito al punto 2.3, oppure

- sia impossibile effettuare una qualsiasi misurazione, oppure

- si producano variazioni momentanee del risultato della misurazione tali da non poter essere interpretate, memorizzate e trasmesse come risultato della misurazione, oppure

- si producano variazioni del risultato della misurazione sufficientemente marcate da essere riscontrate da tutti coloro che sono interessati al risultato della misurazione.

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Allegato XII - Analizzatori di gas di scarico (MI-010) - (Art. 1, comma 1)

N20

Agli analizzatori di gas di scarico qui di seguito descritti, destinati all’ispezione e alla manutenzione professionale dei veicoli a motore, si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell’allegato I, i requisiti specifici di cui al presente capitolo e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente capitolo.


Definizioni


Analizzatori di gas di scarico

Un analizzatore di gas di scarico è uno strumento di misura che serve a determinare le frazioni volumetriche di specifici componenti dei gas di scarico del motore di un veicolo ad accensione a scintilla al livello di umidità del campione analizzato.

Detti componenti del gas sono: monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO2), idrocarburi (HC) e ossigeno (O2).

Il contenuto di idrocarburi deve essere espresso come concentrazione di n-esano (C6H14) con tecniche di assorbimento ad infrarossi.

Le frazioni volumetriche dei componenti del gas sono espresse in percentuale (% vol) per CO, CO2 e O2 ed in parti per milione (ppm vol).

Inoltre, un analizzatore di gas di scarico calcola il valore del parametro λ da frazioni volumetriche dei componenti del gas di scarico.


Parametro λ

Il parametro λ è un valore dimensionale rappresentativo dell’efficienza combustiva di un motore in termini di rapporto aria/combustibile nei gas di scarico. Esso viene determinato con una formula di riferimento standard.


Requisiti specifici


Classi di strumenti

1. Per gli analizzatori di gas di scarico si stanno definendo due classi (0 e I). I pertinenti intervalli minimi di misura sono riportati nella tabella 1.


Tabella 1 - classi e intervalli di misura


Parametro

Classe 0 e I

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Allegato XIII - Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX) - (Art. 8-bis, comma 2)

1. Modello di strumento/strumento (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):

2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dello strumento che ne consenta la rintracciabilità); può, se richiesto ai fini dell'identificazione dello strumento, includere un'immagine).

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