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D. Leg.vo 04/04/2006, n. 216

Attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
In vigore dal 20.6.2006.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 07/03/2008, n. 51
- L. 23/07/2009, n. 99
- L. 20/11/2009, n. 166
- D. Leg.vo 30/12/2010, n. 257
- D. Leg.vo 13/03/2013, n. 30
(A decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 13/03/2013, n. 30 è abrogato il presente decreto, e successive modificazioni, ad eccezione dell’allegato A che è abrogato a partire dal 1° maggio 2013.
Il D. Leg.vo 13/03/2013, n. 30 inoltre dispone che fino alla data di istituzione del Comitato di cui all’articolo 4 resta in vigore l’articolo 3-bis del presente decreto. Fino a tale data il Comitato di cui all’articolo 3-bis del presente decreto svolge i compiti attribuiti dal D. Leg.vo 13/03/2013, n. 30 al Comitato di cui all’articolo 4, nonché quelli di cui al D. Leg.vo 14/09/2011, n. 162.”
Ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D. Leg.vo 13/03/2013, n. 30 i riferimenti al presente decreto, e successive modificazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al D. Leg.vo 13/03/2013, n. 30.)
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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento nell’ordinamento nazionale della

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Art. 2. - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attiv

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Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) attività di attuazione congiunta «, di seguito JI» N1: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell’allegato I ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;

b) attività di meccanismo di sviluppo pulito «, di seguito CDM» N1: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell’allegato I ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

c) attività di progetto: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell’allegato I ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 4;

e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;

N1 «e-bis) credito di emissione: unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. D

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Art. 3-bis. - Autorità nazionale competente

N16 1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Il Comitato ha il compito di:

a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione ;

e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 3-quater, comma 3;

f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonché i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;

h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effet

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Art. 4. - Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun impianto può esercitare l

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Art. 5. - Domanda di autorizzazione

1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell’autorizzazione prima della data

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61425 905960
Art. 6. - Rilascio e contenuto dell’autorizzazione

1. L’autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da par

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61425 905961
Art. 7. - Aggiornamento dell’autorizzazione

1. Il gestore richiede l’aggiornamento dell’autorizzazione, con le modalità e nelle forme definite dall’autorità nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell’impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell’identità del gestore, ovvero di mod

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Art. 8. - Autorità nazionale competente

N9 “1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall’articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l’adeguato supporto logistico e organizzativo”.

N9 “1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente”.

2. Il Comitato ha il compito di:

a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all’articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

d) disporre l’assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell’ambito del PNA;

e) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonché i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all’articolo 4;

g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 7;

h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;

i) approvare ai sensi dell’articolo 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un’attività elencata nell’allegato A;

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Art. 9. - Coordinamento con altri dispositivi di legge

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Unificata, pr

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Art. 10. - Piano nazionale di assegnazione

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito denominato «PNA», predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima dell’inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonché le modalità di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA, inoltre defin

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Art. 11. - Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l’assegnazione di quote agli impianti nuovi entran

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61425 905966
Art. 12. - Raccolta dati per l’assegnazione delle quote di emissione

1. Ai fini dell’assegnazione delle quote d’emissione, i gestori degli impianti comunicano

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Art. 13. - Monitoraggio delle emissioni

1. Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell’autorizzazione

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Art. 14. - Registro nazionale delle emissioni e delle quote d’emissioni

1. "È istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT",N1 il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell’accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalità previste dal presente decreto. "Nel Registro è a

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"Art. 14-bis. - Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra

N11. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato il "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra", conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decis

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Art. 15. - Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni

1. Il trasferimento delle quote di emissioni è libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.

2. Le quote di emissioni rilasciate da autorità competenti di altri Stati membri dell’Unione europea possono essere utilizzate per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

3. L’amministratore del registro di cui articolo 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalità di richiesta del trasferimento e le modalità di verifica sono definite dal Comitato.

4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ci

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Art. 16. - Verifica delle comunicazioni delle emissioni

1. La verifica della dichiarazione accerta l’affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall’impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni eff

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Art. 17. - Accreditamento dei verificatori

1. Il Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i verificatori dotati di adeguata professionalità e che dimostrino di conoscere:

a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 2003/87/CE, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati d

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Art. 18. - Validità delle quote

1. Le quote hanno validità per le emissioni rilasciate durante il periodo di riferimento per il quale sono state assegnate.

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Art. 19. - Raggruppamenti

1. I gestori degli impianti che svolgono un’attività elencata nell’allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l’adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

2. Il Comitato presenta alla Co

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Art. 20. - Sanzioni

1. Chiunque esercita un’attività regolata dal presente decreto senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. "Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate." N1

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 4 entro trenta giorni dalla data d’accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell’attività dell’impianto.

3. Il gestore dell’impianto che non comunichi le informazioni di cui all’articolo 12 nei tempi e con le modalità ivi previsti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla da

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Art. 21. - Chiusure e Sospensioni

1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva.

2. Un impianto viene considerato in stato sospensio

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Art. 22. - Nuovi entranti

1. L’assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:

a) le mig

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Art. 23. - Relazione alla Commissione europea

1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente decreto. La

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Art. 24. - Accesso all’informazione

N1 "1. Le decisioni concernenti l'assegna

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Art. 25. - Abrogazioni

1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre

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Art. 26. - Disposizioni finanziarie

1. Alle attività "di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17" N1 si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell’ambien

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Art. 27. - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all’articolo 8, la funzione di autorità nazionale competente viene assunta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, che può avvalersi a tale fine dell’APAT senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Art. 28. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ga

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ALLEGATO A CATEGORIE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto.

2. Nell’ambito di attività energetiche di cui al punto 1.1 viene definito come impianto di combustione un impianto adibito alla produzione di energia elettrica e calore, inclusivo di eventuali impianti di utenza ad esso asserviti, classificato con i codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05 così come previsti dal sistema comunitario Nomenclature of Source Emissions (NOSE). Il calore generato da tali impianti può essere trasferito all’utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinato a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o ad usi industriali in diversi processi produttivi.

3. I valori limite di seguito riportati si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

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ALLEGATO B GAS AD EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE


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ALLEGATO C ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER RILASCIO/ AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA

1. Dati identificativi del gestore dell’impianto.

2. Dati identificativi dell’impianto.

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MODALITÀ PRINCIPALE DI INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualifica

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ALLEGATO D CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 15


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Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell’allegato I sono soggette a verifica.

2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell’art. 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell’anno precedente. L’esercizio deve riguardare l’affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e d

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61425 905990
Metodologia - Analisi strategica

6. La verifica si basa su un’analisi strategica di tutte le attività svolte presso l&rsq

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Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell’impianto per verificare l’affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che cont

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Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichia

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ALLEGATO E PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 13

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l’applicazione di calcoli o in base a misurazioni.


Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all’attivita \ times Fattore di emissione \ times

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61425 905994
ALLEGATO F ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 COMMA 5

A. Dati identificativi del gestore dell’impianto

B. Informazioni che identificano l’impianto, compresi:

– nome dell’impianto,

– indirizzo, codice postale e paese,

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ALLEGATO G CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 22 E 30

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l’obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall’altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell’obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 200

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61425 905996
ALLEGATO H ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA PRESENTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 12, COMMA 2

1. Dati identificativi del gestore N4 dell’impianto

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61425 905997
MODALITÁ PRINCIPALE DI INVIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, COMMA 1

I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.


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