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D. Leg.vo 05/12/2019, n. 163

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017», ed in particolare l'articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 25;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 517/2014 e all'

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Art. 3. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra

1. Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.

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Art. 4. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite

1. L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui

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Art. 5. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite

1. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, è punito con la sanzione amministrat

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Art. 6. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella Banca Dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018

1. Le imprese certificate di cui all'artic

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Art. 7. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto serra

1. L'operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato di cui all'

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Art. 8. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione

1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafi 1, lettere a), b), c) e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato di cui agli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della R

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Art. 9. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di restrizioni all'immissione in commercio

1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature elencati all'allegato III del regolamento (UE) n. 517/2014 con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1, non si applica all'immissione in commercio di materiale militare e ai prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.

3. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone

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Art. 10. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature

1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (U

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Art. 11. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso

1. Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attività di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento

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Art. 12. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi

1. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate

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Art. 13. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote

1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantità di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto l'assegnazione della rispettiva quota ai sensi dell'articolo 16, del regolamento (UE) n. 517/2014, so

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Art. 14. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi

1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalità di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la regi

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Art. 15. - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento

1. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che non rispetta gli obblighi di cui comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

2. L'impresa che ha distrutto, nel corso dell'anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2

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Art. 16. - Procedimento di applicazione delle sanzioni

1. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.

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Art. 17. - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 16 sono versati all'entrata d

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Art. 18. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 19. - Abrogazione
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