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D. Leg.vo 29/07/2015, n. 123

Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
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[Premessa]


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154R, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, ed il relativo Allegato B;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58R, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici, come modificato dall'articolo 1, comma 1, de

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

b) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

c) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

d) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

e) «munizioni»: i proiettili e le cariche propu

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Art. 3. - Categorie di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 20 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 17, comma 3.

2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

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Art. 4. - Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635R, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Confer

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Art. 5. - Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:

a) fuochi d'artificio:

1) di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;

2) di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;

3) di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;

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Capo II - Obblighi degli operatori economici
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Art. 6. - Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17, comma 3. Qualora la conformità di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità

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Art. 7. - Tracciabilità

1. Al fine di consentire la tracciabilità degli articoli pirotecnici, i fabbricanti vi appongo

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Art. 8. - Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana.

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 6, e all'ar

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Art. 9. - Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di

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Art. 10. - Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo articoli pirotecnici conformi.

2. Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17, comma 3. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'articolo pirotecnico, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme all'allegato I, non immette l'articolo pirotecnico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando

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Art. 11. - Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria, nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo

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Art. 12. - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del present

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Art. 13. - Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici indicano agli organi di polizia e alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

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Art. 14. - Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE

1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, almeno 48 ore prima della

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Art. 15. - Sistema informatico di raccolta dati

1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di funz

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Capo III - Conformità degli articoli pirotecnici
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Art. 16. - Presunzione di conformità degli articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di ess

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Art. 17. - Procedure di valutazione della conformità

1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere g), h) e i), è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che n

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Art. 18. - Dichiarazione di conformità UE

1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

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Art. 19. - Marcatura CE

1. La marcatura CE di conformità è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV.

2. La marca

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Capo IV - Notifica degli organismi di valutazione della conformità
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Art. 20. - Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica

1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici di cui al presente decreto, è richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di articoli pirotecnici di cui all’articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773R, e di cui al Titolo II - Paragrafo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635R.

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Art. 21. - Modifica delle notifiche

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 22, o non adempie ai suoi obblig

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Art. 22. - Prescrizioni relative agli organismi notificati

1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, e della successiva notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.

2. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta. Esso ha personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli articoli pirotecnici ovvero delle sostanze esplosive, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso degli articoli pirotecnici o delle sostanze esplosive valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di articoli pirotecnici per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utili

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Art. 23. - Controllo degli organismi notificati

1. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale senza oneri dell'ente nazionale it

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Art. 24. - Presunzione di conformità degli organismi notificati

1. Si presume conforme l'organismo notificato che dimostri la propria conformit&agrav

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Art. 25. - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affi

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Art. 26. - Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato II.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione de

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Art. 27. - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o r

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Art. 28. - Coordinamento degli organismi notificati

1. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce che gli organismi notificati, dir

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Capo V - Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici
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Art. 29. - Sorveglianza del mercato

1. Il Prefetto, quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito così denominata, controlla che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, sono sicuri e non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone.

2. L'autorità di sorveglianza del mercato, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei co

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Art. 30. - Disposizioni procedurali per gli articoli pirotecnici che presentano rischi

1. Qualora l'autorità di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, essa effettua una valutazione dell'articolo pirotecnico interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorità medesima. Se nel corso della valutazione l'autorità conclude che l'articolo pirotecnico non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzio

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Art. 31. - Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza

1. Se l'autorità di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, ritiene che un articolo pirotecnico, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di fa

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Art. 32. - Non conformità formale

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30, se l'autorità di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo

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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 33. - Disciplina sanzionatoria

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773R, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fu

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Art. 34. - Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 4, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonché quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territor

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Art. 35. - Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri

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Art. 36. - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legi

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Art. 37. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli

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Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza

(di cui all'articolo 6, comma 1)


1. Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

2. Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.

3. Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.

Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:

a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché dimensioni;

b) stabilità fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;

c) sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;

d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica;

e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere

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Allegato II - Procedure di valutazione della conformità

(di cui all'articolo 17, comma 3)


MODULO B: Esame UE del tipo

1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un articolo pirotecnico, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale articolo pirotecnico rispetta le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.

2. L'esame UE del tipo è effettuato in base a una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

i) una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;

ii) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi delle componenti, delle sottounità, dei circuiti ecc.;

iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo pirotecnico;

iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

vi) le relazioni sulle prove effettuate;

d) i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;

e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4. L'organismo notificato:

per l'articolo pirotecnico:

4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico;

per i campioni:

4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;

4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, comprese quelle in altre pertinenti specifiche tecniche applicate soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;

4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni del presente decreto applicabili all'articolo pirotecnico in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli articoli pirotecnici fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'articolo pirotecnico ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

8. Ogni organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo economico in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero medesimo l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione dell'Unione europea e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.


MODULO C2: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esc

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2011729 2012738
Allegato III - Dichiarazione di conformità UE (n. ...)

N1(di cui all'articolo 18, comma 1)


1. Numero di registrazione a norma dell'articolo 9:

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2011729 2012739
Allegato IV - Marcatura CE

(di cui all'articolo 19, comma 1)


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