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D.L. 30/12/2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile.
In vigore dal 30/12/2009.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 26/02/2010, n. 26 (Legge di conversione). In vigore dal 28/02/2013, in corsivo.
- D.L. 26/11/2010, n. 196 (L. 24/01/2011, n. 1)
- D.L. 29/11/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- Sentenza C. Cost. 23/03/2011, n. 109
- D.P.C.M. 25/03/2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
- D.L. 29/12/2011, n. 216 (L. 24/02/2012, n. 14)
- D.L. 25/01/2012, n. 2 (L. 24/03/2012, n. 28)
- D.L. 15/05/2012, n. 59 (L. 12/07/2012 n. 100)
- D.L. 14/01/2013, n. 1 (L. 01/02/2013, n. 11)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 10/12/2013, n. 136 (L. 06/02/2014, n. 6)
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- L. 30/12/2018, n. 145
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311698 5235619
Art. 1 - Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009

1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 1 mi

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Art. 2 - Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento protezione civile, una «Unità stralcio» e una «Unità operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previst

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Art. 3 - Unità stralcio

1. L’Unità stralcio di cui all’articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l’accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all’emergenza rifiuti di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». P

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311698 5235622
Art. 4 - Unità operativa

1. L’unità operativa di cui all’articolo 2 attende:

a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all’articolo 6 del decreto legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l’esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;

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Art. 5 - Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate

1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediant

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Art. 5-bis. Disposizioni concernenti l’attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svo

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311698 5235625
Art. 6 - Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra

1. Ai fini dell’accertamento del valore dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra per il tra

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311698 5235626
Art. 7 - Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra

1. Entro il “30 giugno 2012” N14 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato. N3

2. L’eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all’acquisizione dell’impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.

3. Al soggetto proprietario dell’impianto, all’atto del trasferimento definitivo della proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell’articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all’atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell&rsqu

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Art. 8 - Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra

1. Il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all’esito positivo del collaudo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 7.

2. A

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Art. 9 - Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti

1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all’articolo 6 del decreto legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque,

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311698 5235629
Art. 10 - Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti

1. L’evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, sono eseguite, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell’articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute.

2. Entro il 30 giugno 2010, si procede al collaudo di tutti gli interventi realizzati alla stregua

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Art. 11 - Regione, province, società provinciali e consorzi

1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d’urgenza, nelle forme di assoluta ed integrale partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.

2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il “31 dicembre 2014” N8

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Art. 11-bis. - Accordo di programma

1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle e

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Art. 12 - Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani

1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell’ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l’abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all’art

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Art. 13 - Personale dei consorzi

1. In relazione alle specifiche finalità di cui all’articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organi

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Art. 14 - Personale del Dipartimento della protezione civile

1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propria competenza, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale con incarico di seconda fascia nell’ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008, nonché dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell’articolo 15, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del pred

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311698 5235635
Art. 14-bis. Disposizioni per indennità di trasferimento e per l’attribuzione di compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento militare e civile» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Alla copertura degli oneri derivanti dal

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311698 5235636
Art. 15 - Disposizioni in materia di protezione civile

1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l’applicazione delle previsioni normative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell&rsq

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Art. 15-bis. Modifica dell’articolo 15 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39

1. All’articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,R i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L’uso del logo,

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Art. 16 Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile

1. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi e fino alla scadenza del vigente contratto di gestione degli aeromobili antincendio, il Dipartimento della pro

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311698 5235639
Art. 17 - Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque “non oltre i cinque anniN22 dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato.” N23 I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzaz

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311698 5235640
Art. 17-bis. Formazione degli operatori ambientali

1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per at

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311698 5235641
Art. 17-ter. Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari

1. Il Commissario straordinario per l’emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate.

2. L’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai

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311698 5235642
Art. 17-quater. Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari

1. I prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurano il coordinamento e l’unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di cui all’articolo 17-ter.

2. Al fine di assicurare l’efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell’articolo 180, comma 2, del codice dei

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311698 5235643
Art. 18 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2010, e 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l’anno 2010, si provvede:

a) quanto ad euro 35.000.000 per l&rsqu

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Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione il legge.




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