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D.L. 18/10/2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Stralcio. In vigore dal 19/12/2012.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 23/12/2022, n. 201
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 151
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- D.L. 14/06/2021, n. 82 (L. 04/08/2021, n. 109)
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 30/04/2020, n. 28 (L. 25/06/2020, n. 70)
- D.L. 26/10/2019, n. 124
- D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14
- D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D. Leg.vo 15/12/2017, n. 218
- D. Leg.vo 13/12/2017, n. 217
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- L. 11/12/2016, n. 232
- D. Leg.vo 26/08/2016, n. 179
- D.L. 03/05/2016, n. 59 (L. 30/06/2016, n. 119)
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- D. Leg.vo 22/01/2016, n. 10
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- L. 28/12/2015, n. 208
- L. 29/07/2015, n. 115
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81
- D.L. 24/01/2015, n. 3 (L. 24/03/2015, n. 33)
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D.L. 31/08/2013, n. 101 (L. 30/10/2013, n. 125)
- L. 06/08/2013, n. 97
- D.L. 28/06/2013, n. 76 (L. 09/08/2013, n. 99)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- L. 24/12/2012, n. 228
- L. 17/12/2012, n. 221 (Legge di conversione), riportate in corsivo.
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Sezione I - AGENDA E IDENTITÀ DIGITALE
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Art. 1 - Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT

1. Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo alle cat

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Art. 2 - Anagrafe nazionale della popolazione residente

“Art. 62. - (Anagrafe nazionale della popolazione residente. - (ANPR)). - 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

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Art. 2-bis - Regole tecniche per le basi di dati

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro novanta giorni dalla data di e

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Art. 3 - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

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Art. 4 - Domicilio digitale del cittadino

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. - (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domic

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Art. 5 - Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, al

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Sezione II - AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO
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Art. 6 - Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.”;

b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), è inserito il seguente:

“1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.”;

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Art. 7 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del

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Art. 8 - Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto

1-3. Omissis

4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante “Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto”, e considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:

a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;

b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;

c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;

d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:

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Art. 9 - Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “dispositivo di firma” sono inserite le seguenti: “elettronica qualificata o digitale”;

0b) all'articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”;

0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità”;

a) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

“Art. 52. - (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza

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Art. 9-bis - Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

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Sezione III - AGENDA DIGITALE PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA DIGITALE
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Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - Libri e centri scolastici digitali

1-2. Omissis

3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.”.

4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituita dalla seguente:

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Art. 11-bis - Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno

N18

1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/ 2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano

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Sezione IV - SANITÀ DIGITALE
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766242 9789842
Art. 12 - Omissis

 

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766242 9789843
Art. 13 - Prescrizione medica e cartella clinica digitale

1-3. Omissis

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Art. 13-bis - Ricetta medica

1. Omissis

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766242 9789845
Sezione V - AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA
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766242 9789846
Art. 13-ter - Carta dei diritti

1. Lo Stato riconosce l'importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depre

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Art. 14 - Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)] - Italia] per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa, definite dal medesimo regime d'aiuto.

2. All'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “inizia nuovamente” sono sostituite con la seguente: “riprende”.

2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori interessati, in conformità alle previsioni del regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati. N9

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale, specificando che devono prioritariamente essere utilizzati gli scavi già attualmente in uso per i sottoservizi. Tale decreto definisce la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto str

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Art. 14-bis - Omissis

 

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Art. 15 - Pagamenti elettronici

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). — 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:

1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;

2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento d

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Sezione VI - Giustizia digitale
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Art. 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. N111

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Art. 16-bis - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
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Art. 16-ter. - Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, co

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Art. 16-quater. - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale";

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "«di cui all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a norma dell'articolo 2 deve";

c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

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766242 9789855
Art. 16-quinquies. - Copertura finanziaria

1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relati

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Art. 16-sexies - Domicilio digitale

1. Quando l

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Art. 16-septies - Tempo delle notificazioni con modalità telematiche

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766242 9789858
Art. 16-octies - Ufficio per il processo

N29

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Art. 16-novies - Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita

N53

1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elench

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Art. 16-decies. - Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti

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Art. 16-undecies - Modalità dell'attestazione di conformità

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Art. 17 - Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;

b) dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«31-bis (Comunicazioni del curatore). - Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;

c) all'articolo 33, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

d) all'articolo 92, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;

2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);

4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;

e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente comma: «La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

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Art. 18 - Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1-2. Omissis

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Sezione VII - RICERCA, INNOVAZIONE E COMUNITÀ INTELLIGENTI
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Art. 19 - Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon 2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa, e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.”.

2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, così come introdotto dal comma 1, riguardano:

a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;

b) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;

c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;

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Art. 20 - Comunità intelligenti

1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti. A tal fine l'Agenzia N84:

a)-b) N85

c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti N86;

d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.

2. N89

3. N65.

4.

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Art. 20-bis - Art. 20-ter - Omissis

 

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Sezione VIII - ASSICURAZIONI, MUTUALITÀ E MERCATO FINANZIARIO
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Art. 21 - Omissis

 

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Art. 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

1-9. Omissis

9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis è i

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Art. 23 - Art. 23-bis - Omissis

 

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Art. 23-ter - Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua

1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

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Art. 23-quater - Art. 24-ter - Omissis

 

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Sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
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Art. 25 - Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, N47le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

a) N32

b) è costituita da non più di sessanta mesi;N48

c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; N48

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; N33

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono “uguali o superiori al 15 per cento” N34 del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimen

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Art. 26 - Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.

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Art. 27 - Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato

1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizion

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766242 9789878
Art. 27-bis. - (Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati)

1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-le

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Art. 28 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di "cinque anni"N100 dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le società già costituite.

2-6. N52

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Art. 29 - Incentivi all'investimento in start-up innovative

1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. N104

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può ecced

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766242 9789881
Art. 29-bis - Incentivi in “de minimis” all’investimento in start-up innovative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall’art

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Art. 30 - Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative

1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

«5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.

5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la società definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.».

2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto decreto è inserito il seguente:

«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative.

Articolo 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative). - 1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed è iscritto nel registro di cui al comma 2.

2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizio

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Art. 31 - Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo

1. La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della

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766242 9789884
Art. 32 - Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori e delle università, sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie oggetto della presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e fina

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Sezione IX - (Omissis)

 

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Sezione X - ULTERIORE MISURE PER LA CRESCITA DEL PAESE
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Art. 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

1. "Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche"N41 di importo superiore a "50"N41 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera"N12. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico-finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. N13

2-bis. Omissis

2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche"N41 di importo superiore a "50"N41 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pub

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Art. 33-bis - Requisito della cifra d'affari realizzata

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Art. 33-ter - Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltant

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766242 9789890
Art. 33-quater - Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione

N78

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Art. 33-quinquies - Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA
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Art. 33-sexies - Omissis

 

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Art. 33-septies - Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese

1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4. N120

1-bis. Le amminis

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Art. 33-octies - Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi

1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da u

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766242 9789895
Art. 34 - Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2013”. La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.

2. Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione europea 2010/460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C38/B/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi”;

b) omissis.

4. N79

5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti.

6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “del Ministro” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministero”.

7-10. Omissis

11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.

12. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.

13. Omissis

14. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 34-bis - Autorità nazionale anticorruzione

1. N15

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Art. 34-ter - Documentazione di spesa

1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrat

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Art. 34-quater - Imprese turistico-balneari

1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400

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Art. 34-quinquies - Omissis

 

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Art. 34-septies. - Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca

1. All'

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Art. 34-octies - Omissis

 

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Art. 34-novies - Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale
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Art. 34-decies - Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente

1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalità di finanziamento previste, la società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo è trasmesso entro trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari.

2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la società Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonché ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico-finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalit�

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Art. 34-undecies - Omissis

 

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Art. 34-duodecies - Proroga di termine

1. All'

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Art. 35 - Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri

N42

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Art. 36 - Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa

1-3. Omissis

4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»;

b) il numero 1) è soppresso;

c) alla lettera e), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;».

4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: "con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere

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Art. 36-bis - Omissis

 

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Art. 37 - Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza

1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'

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Art. 37-bis - Zone a burocrazia zero

1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate “zone a burocrazia zero”, non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.

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Art. 38 - Disposizioni finanziarie

1. Omissis

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: “Non sono invece considerate attività commerciali:” sono inserite le seguenti: “le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;”;

b) all'articolo 10, primo comma, il n. 5) è sostituito dal seguente:

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Art. 39 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf

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Allegato I (previsto dall'articolo 34, comma 36)

Articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (diritti della motorizzazione civile).

 

 

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Testo coordinato con la legge di conversione

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