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D.L. 12/11/1996, n. 576

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.
In vigore dal 12/11/1996.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 31/12/1996, n. 677 (Legge di conversione). In vigore dal 10/01/1997, in corsivo.
- D.L. 19/05/1997, n. 130 (L. 16/07/1997, n. 228)
- L. 27/12/1997, n. 449
- L. 31/12/1998, n. 483
- O.P.C.M. 12/03/2003, n. 3268
- O.P.C.M. 18/04/2003, n. 3280
- O.P.C.M. 18/04/2003, n. 3281
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli

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TITOLO I - Interventi per calamità dell'ottobre 1996
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Art. - 1. Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996

1. Nei territori delle province colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, per le quali è stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati.

2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a determinare gli interventi di emergenza che dovranno ricomprendere l'attività di primo soccorso e di assistenza alle popolazioni e le azioni necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, eliminando, ove possibile, situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle zone colp

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Art. 2. - Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti nelle province della regione Calabria diretti ad eliminare le conseguenze degli eventi alluvionali, di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti le reti fognarie, la depurazione e la potabilizzazione delle acque e la bonifica e la sistemazione dell'alveo dei corsi di acqua, delle aree spondali e delle aree comunque alluvionate, il Presidente della regione Calabria, è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite delle somme già assegnate ed ancora disponibili nell'ambito dei mutui già previsti dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441,

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Art. 2-bis. - Disposizioni procedurali

1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinan

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Art. 3. - Interventi di emergenza nelle province del Piemonte colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996

1. Per attivare gli interventi di emergenza nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 ed è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire

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Art. 3-bis. - Disposizioni sulla leva

N1

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TITOLO II - Ulteriori interventi per le calamità naturali verificatesi nel giugno 1996 nelle province di Lucca, Massa Carrara, Pordenone e Udine
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Art. 4. - Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili

1. Ai soggetti che alla data del 19 giugno 1996 e del 22 giugno 1996 risultavano proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati, rispettivamente, nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1996, e nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Udine e Pordenone, individuati dall'ordinanza dello stesso Ministro n. 2451 del 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996, che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali, è assegnato, limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni interessate in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Nei comuni di cui al comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base di direttive tecniche impartite dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni territorialmente competenti, entro novanta giorni dalla data di adozione delle predette direttive tecniche. Se la regione non provvede entro tale termine,

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Art. 5. - Provvidenze a favore delle imprese

1. Al fine della ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subìto in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1, gravi danni a beni mobili o immobili di loro proprietà ivi comprese le scorte, le regioni assegnano un contributo a fondo perduto fino al 30% del valore dei danni subìti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, nel limite massimo di complessive lire trecento milioni per ciascun soggetto.

1-bis. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara e prima d

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Art. 6. - Interventi infrastrutturali d'emergenza e di prevenzione

1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione di pericolo, compresi quelli previsti dagli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4, previsti nei piani di cui alle ordinanze indicate all'articolo 4, comma 1, il cui fabbisogno complessivo è stimato in lire 130 miliardi per la regione Toscana e in lire 100 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali per lire 98 miliardi per la regione To

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Art. 7. - Provvidenze da parte di enti pubblici polizze assicurative e disposizioni varie

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito da

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Art. 7-bis. - Misure a tutela delle attività produttive della zona di Consiglio

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese evacuate dall'area della frana in località “La Lama”, nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del

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Art. 7-ter. - Lavoro straordinario per attività tecnico-amministrative

1. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzar

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TITOLO III - Disposizioni in materia di utilizzazione di somme destinate ad interventi di protezione civile
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Art. 8. - Finanziamenti di interventi di protezione civile

1. Le somme assegnate con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti possono essere revocate e affluiscono al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenz

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Art. 9. - Mutui

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere all'ammortamento dei mutui che le regioni int

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Art. 10. - Procedure per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti

1. Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad applicare

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345152 5288227
Art. 11. - Disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali

1. Il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, ter

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Art. 11-bis. - Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali

1. Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i servizi tecn

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Art. 11-ter. - Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982

1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: “abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda” sono sostituite dalle seguenti: “abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda”.

2. Dopo il comma 2 dell'

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Art. 12. - Variazioni di bilancio

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art. 12-bis. - Disposizioni relative all'attuazione degli interventi per il bradisismo di Pozzuoli

1. Al comma 2 dell'

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Art. 13. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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