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D.L. 08/08/1994, n. 507

Misure urgenti in materia di dighe.
In vigore dal 22/08/1994.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 14/04/2023, n. 39 (L. 13/06/2023, n. 68)
- D.L. 16/06/2022, n. 68 (L. 05/08/2022, n. 108)
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
- L. 21/10/1994, n. 584 (Legge di conversione). In vigore dal 22/10/1994.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli

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Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'i

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Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) modalità e termini per la presentazione dei progetti

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Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. La domanda di approvazione in sanatoria è presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero del lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della Regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda è corredata da una relazione tecnica, a firma, per quanto di competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso; una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere. N1

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali:

a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore

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Art. 4.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a

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Art. 5.

All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera a), ed il comma 4. Al comma

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Art. 6.

Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articol

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Art. 7.

1. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate nominativamente cento unità di personale provviste di professionalità specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi medesimi, appartenenti alle amministrazioni statali, anche ad or

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Art. 8.

Il comando di personale di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il comando di personale ed i processi di mobilità di cui all'articolo 12, comma 8-quater,

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Art. 9.

1. Ai fini del completamento delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 settembre 1

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Art. 10.

1. Il personale in servizio presso la regione Toscana, già addetto alle funzioni idrauliche trasferite allo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1

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Art. 11.

1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'

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Art. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge 5 genna

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Art. 13.

1. In attesa, della emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della

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Art. 14.

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'

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Art. 15.

1. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, del

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Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la c

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