FAST FIND : NN17606

D.L. 22/03/2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivit

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Titolo I - Sostegno alle imprese e all’economia
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Art. 01 - Proroga del versamento dell'IRAP

N1

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Art. 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA

N6

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.N2

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.N2

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 mi

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Art. 1-bis - Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

N1

1. All'

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Art. 1-ter - Contributo a fondo perduto per le start-up

N1

1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicemb

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7263188 11024805
Art. 1-quater - Accelerazione delle attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori

N1

1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del Fondo

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Art. 2 - Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici

N7

1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

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Art. 3 - Fondo autonomi e professionisti

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

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7263188 11024808
Art. 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto

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7263188 11024809
Art. 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19

N6

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare. Le comunicazioni e le p

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7263188 11024810
Art. 5-bis - Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

N3

1. Ai sensi e per gli effetti dell'

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Art. 6 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI

N19

1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

a) sia previsto un risparm

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Art. 6-bis - Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica

N1

1. Dopo il comma 9-bis dell'

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7263188 11024813
Art. 6-ter - Fondo per emergenze relative alle emittenti locali

N1

1. Al comma 1 d

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Art. 6-quater - Misure per il sostegno del sistema termale nazionale

N1

1. Al fine di sostenere il

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Art. 6-quinquies - Misure per l'incentivazione del welfare aziendale

N1

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Art. 6-sexies - Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria

N1

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della

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Art. 6-septies - Canoni di locazione non percepiti

N1

1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 6-octies - Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico

N1

1. Il versamento del saldo del pr

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Art. 6-novies - Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali

N27

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle co

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Titolo II - Disposizioni in materia di lavoro
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Art. 7 - Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 è stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'

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7263188 11024822
Art. 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

1. N22 I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. N35 I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. N3

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. N2

3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021

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7263188 11024823
Art. 9 - Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni d

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7263188 11024824
Art. 9-bis - Disposizioni urgenti per il settore marittimo

N1

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e pass

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7263188 11024825
Art. 10 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

N23

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro. N2

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto. N2

3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 g

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7263188 11024826
Art. 10-bis - Esenzione dall'imposta di bollo

N1

1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergen

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7263188 11024827
Art. 11 - Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza

1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è inc

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7263188 11024828
Art. 12 - Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza

1. N21 Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è

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7263188 11024829
Art. 12-bis - Omissis

 

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Art. 13 - Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previden

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7263188 11024831
Art. 13-bis - Omissis

 

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7263188 11024832
Art. 14 - Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'

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7263188 11024833
Art. 14-bis - Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

N1

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive

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Art. 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» son

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Art. 16 - Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decret

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Art. 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 18 - Proroga degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.

N6

1. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al f

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Art. 18-bis - Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità

N1

1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un'indennità connessa all'emergenza epidemiolo

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Art. 19 - Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e d

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Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza
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Art. 19-bis - Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL

N1

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'ass

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Art. 20 - Vaccini e farmaci

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato nella misura pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli oneri, pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 459 è soppresso;

b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole «avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali» sono inserite le seguenti: «, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;

c) dopo l'allegato B è inserito l'allegato B-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463 è inserito il seguente:

"463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni e le province autonome possonocoinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici e dagli odontoiatri, nonché dagli altri professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del

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7263188 11024843
Art. 20-bis - Art. 20-ter - Omissis

 

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Art. 21 - Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19

N10

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

 

Regione

Quota d'accesso ANNO 2020

Riparto risorse sulla base della quota di accesso

PIEMONTE

7,36%

3.800.226

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7263188 11024845
Art. 21-bis - Omissis

 

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7263188 11024846
Art. 22 - Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa

1. N38 La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

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7263188 11024847
Art. 22-bis - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato

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7263188 11024848
Titolo IV - Enti territoriali
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7263188 11024849
Art. 23 - Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province»;

b) al secondo periodo, le parole: «per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province».

2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

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7263188 11024850
Art. 23-bis - Omissis

 

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Art. 23-ter - Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi

N1

1. Al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei

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7263188 11024852
Art. 24 - Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acqu

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7263188 11024853
Art. 24-bis - Omissis

 

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7263188 11024854
Art. 25 - Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi

N10

1. N41 È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte del

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7263188 11024855
Art. 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità

N20

1. N28 Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività co

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7263188 11024856
Art. 26-bis - Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

N1

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Art. 27 - Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

1. All'articolo 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli importi indicati nella seguente tabella.

 

 

Tabella

 

REGIONE

PERCENTUALE DI RIPARTO

RIPARTO CONTRIBUTO 2021

Abruzzo

3,16%

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Art. 28 - Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da COVID-19

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". N11

a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;

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7263188 11024859
Art. 29 - Trasporto Pubblico Locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico, individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

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7263188 11024860
Art. 29-bis - Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci

N1

1. Al fine

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Art. 29-ter - Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico

N1

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Art. 29-quater - Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

N1

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7263188 11024863
Art. 30 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;N5

b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o più decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021». N5

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. N8

2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-bis, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

d) alla rubrica, la parola: "correnti" è soppressa».N3

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7263188 11024864
Art. 30-bis - Adeguamento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità

N1

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Art. 30-ter - Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia

N1

1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono

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Art. 30-quater - Incremento del Fondo salva-opere

N1

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e di sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-

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Art. 30-quinquies - Omissis

 

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Art. 30-sexies - Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale

N1

1. In relazione alla necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019 è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soc

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7263188 11024869
Titolo V - Altre disposizioni urgenti
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Art. 31 - Omissis

 

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Art. 32 - Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno

N6

1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato per il 2021 di 35 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del F

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7263188 11024872
Art. 32-bis - Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali

N1

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'ac

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7263188 11024873
Art. 33 - Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma è destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti o di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica. N2

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Art. 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità

1. N36

2.

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7263188 11024875
Art. 34-bis - Art. 34-ter - Omissis

 

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7263188 11024876
Art. 35 - Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario. N2

3. Al fine di garantire, per il p

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Art. 35-bis - Omissis

 

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7263188 11024878
Art. 36 - Misure urgenti per la cultura

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato per l'anno 2021 di 200 milioni di euro. N2

1-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2019 e nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021". N3

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Art. 36-bis - Omissis

 

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Art. 36-ter - Misure per le attività sportive

N1

1. All'

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7263188 11024881
Art. 37 - Sostegno alle grandi imprese

1. N14 Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00.

2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

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Art. 37-bis - Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto

N1

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da CO

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Art. 37-ter - Modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

N1

1. All'

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Art. 38 - Misure di sostegno al sistema delle fiere

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, seco

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Art. 39 - Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i se

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Art. 39-bis - Accesso delle imprese agricole al conto termico

N1

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Art. 39-ter - Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali

N1

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi, previa stipul

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Art. 39-quater - Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato

N1

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7263188 11024889
Art. 40 - Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale

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7263188 11024890
Art. 40-bis - Assegnazione di risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera

N1

1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla

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7263188 11024891
Art. 40-ter - Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva

N1

1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 41-bis (Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva). - 1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato

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Art. 40-quater - Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili

N1

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non a

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Art. 41 - Omissis

 

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7263188 11024894
Art. 42 - Disposizioni finanziarie

1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180.000 milioni di euro».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di

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Art. 42-bis - Clausola di salvaguardia

N1

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Art. 43 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

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Allegato A - Riparto delle risorse

(Articolo 2, comma 2, lettera c))

N12

REGIONE

QUOTA SPETTANTE

BOLZANO

€ 64.400.000

TRENTO

€ 50.600.000

VENETO

€ 24.774.995

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Allegato 1

(articolo 20, comma 2, lettera c)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2

(articolo 42, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

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