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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 25/01/2012, n. 4

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Gara per l’affidamento del servizio di accompagnamento degli alunni che utilizzano gli scuolabus comunali per l'anno scolastico 2011/2012 - Stazione appaltante: Comune di Martina Franca - Esponente: Martina 2000 Società Cooperativa Sociale.

1. Non è conforme alle disposizioni di cui all’art. 34 del Codice dei contratti la limitazione della partecipazione ad una gara alle sole cooperative di tipo A; tale limitazione non può fondarsi sulle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 il cui art. 5, comma 1, consente agli enti pubblici ed alle società di capitali a partecipazione pubblica di stipulare "anche in deroga alla disciplina in materia d

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

E’ pervenuta a questa Autorità una segnalazione relativa alla gara bandita dal Comune di Martina Franca per l’affidamento del servizio di accompagnamento degli alunni che utilizzano gli scuolabus comunali per l’anno scolastico 2011/2012, nella quale la segnalante denuncia l’ammissione alla procedura di cooperative che non hanno prodotto la ricevuta del versamento del contributo all'Autorità e che non hanno sottoscritto per conoscenza ed accettazione il capitolato; inoltre, si rappresenta che l'aggiudicataria provvisoria ha offerto un ribasso del 96,50%, accettato dalla stazione a

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Ritenuto in diritto

Preliminarmente, quanto alla questione relativa alla correttezza del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, considerato il carattere assorbente delle problematiche di seguito trattate, è sufficiente rilevare, senza entrare nel merito delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria, che la stazione appaltante ha effettivamente provveduto a richiederle e a valutarle.

In secondo luogo, occorre far presente che l’avviso concernente la procedura in esame è stato pubblicato nella vigenza delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 81 del codice “criteri per la scelta dell’offerta migliore”, inserito dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70R, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; infatti, in base alla predetta norma a cui la stazione appaltante sembra essersi conformata nel fissare le regole per la presentazione delle offerte, il bando prevedeva che “L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Si tratta di una disposizione che - prima di essere abrogata per effetto del comma 2 dell'art. 44, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201R - ha dato luogo a notevoli difficoltà applicative, proprio in quanto suscettibile di essere interpretata nel senso di porre l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare ex ante nel bando di gara, oltre agli oneri per la sicurezza, anche il costo del personale e di non consentire alcun ribasso sugli stessi. Prima della soppressione della norma, anche questa Autorità aveva evidenziato le criticità derivanti dalla predetta interpretazione1, in conseguenza della quale “il confronto concorrenziale si svolgerebbe su una percentuale (molto ridotta per commesse ad alta intensità di lavoro) del costo complessivo, con l’effetto di incentivare le imprese a presentare ribassi maggiori al crescere della loro produttività; tali ribassi non sarebbero verificabili in alcun modo, se non con riferimento al costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle attrezzature e delle spese generali, nonché all’utile. Evidentement

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Il Consiglio

- ritiene che l’avviso di gara esaminato non sia conforme alle disposizioni che regolano la quantificazione dell’importo a base di gara di cui all’art. 29 del codice dei contratti e conseguentemente a quelle relative alla commisurazione dell’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del codice;

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