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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/02/2007, n. 48

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Direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica - Responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico - Conseguenze.

1. In merito ai ritardi nelle operazioni di collaudo, si ricorda che, ultimati i lavori o frazione di essi, la stazione appaltante deve comunque procedere alla verifica dell’esattezza (o meno) dell’esecuzione dell’opera, e quindi della conformità (o meno) al contratto e dell’esecuzione a regola d’arte, valutando altresì la corrispondenza tra contabilità ed eseguito. In altri termini, corre l’obbligo da parte del committente di definire il rapporto contrattuale con l’appaltatore, mediante l’attività di collaudazione, anche quando (come nel caso in esame) la prestazione contrattuale non si esaurisca nel rispetto delle relative pattuizioni.
2. In merito alle responsabilità del direttore dei lavori, quando sia libero professionista, significativa è la sentenza della Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 23 marzo 2004, n. 5781, secondo cui: “…il direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di “agente”, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.” Tale assunto giustifica la segnalazione da parte dell’Autorità sia alla Procura della Corte dei Conti sia alla Procura della Repubblica, competenti per territorio (ex art. 4, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ora art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.).

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Il collaudo tecnico amministrativo dei lavori pubblici

PREMESSA - FINALITÀ, OBBLIGO ED OGGETTO DEL COLLAUDO (Obbligo di collaudo e obbligo di verifica della regolare esecuzione dei lavori - Distinzione; Oggetto del collaudo) - ATTI PRELIMINARI AL COLLAUDO. AVVISO AI CREDITORI E NOMINA DELL’ORGANO DI COLLAUDO (Avviso per i soggetti che ritengono di avere subito danni da parte dell’esecutore; Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo) - PROCEDIMENTO DI COLLAUDO (Consegna della documentazione al collaudatore (o alla commissione di collaudo); Sopralluoghi, prove e misurazioni; Termine per le operazioni di collaudo - Prolungamento dei lavori di collaudo oltre il termine assegnato; Confronto degli esiti delle operazioni di sopralluogo con i documenti contrattuali e i documenti contabili) - CERTIFICATO DI COLLAUDO E SUA APPROVAZIONE (Trasmissione del certificato all’esecutore - Osservazioni e richieste dell’esecutore; Trasmissione del certificato alla Stazione appaltante - Provvedimento di ammissione del collaudo o nuovo collaudo; Certificato di collaudo provvisorio e definitivo) - PAGAMENTO DEL SALDO A FRONTE DELLA RELATIVA POLIZZA FIDEIUSSORIA. SUCCESSIVO SVINCOLO DELLA POLIZZA - CONSEGNA DELL’OPERA PRIMA DEL COMPIMENTO DEL COLLAUDO - COLLAUDI IN CORSO D’OPERA (Tempistica e cadenza delle visite di collaudo; Documentazione da fornire al collaudatore o alla commissione di collaudo; Verbale della visita di collaudo in corso d’opera) - IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO NEGLI APPALTI PRIVATI - RESPONSABILITÀ DEL/I COLLAUDATORE/I DI LAVORI OGGETTO DI CONTRATTI PUBBLICI - RESPONSABILITÀ PER OMESSO COLLAUDO - RESPONSABILITÀ PENALI.
A cura di:
  • Studio Groenlandia