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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Tesoro 07/01/1998
D. Min. Tesoro 07/01/1998
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[Premessa]Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica |
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Art. 1. - Oggetto dei mutui1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno specifica destinazione e possono avere per oggetto, nell'ambito delle finalità pubbliche perseguite dagli enti mutuatari: |
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Art. 2. - Procedura di finanziamento1. La procedura di finanziamento si articola in: |
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Art. 3. - Adesione di massima1. L'adesione di massima viene fornita sulla base di una richiesta contenente l'indicazione dell'ogge |
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Art. 4. - Concessione1. La concessione dei mutui viene deliberata sulla base degli atti di assunzione e garanzia, nonché, avuto riguardo alla t |
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Art. 4-bis. - Formale impegno1. La Cassa depositi e prestiti, su richiesta dei soggetti mutuatari, fornisce il formale impegno alla concessione dei finanziamenti, secondo le modalità di cui al presente articolo. |
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Art. 5. - Erogazioni1. I mutui sono somministrati, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento dalla qual |
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Art. 6. - Garanzie1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti: a) per i soggetti di diritto pubblico: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari; |
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Art. 7. - Contributi statali o regionali1. I contributi statali o regionali possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed |
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Art. 8. - Tipologie di mutuo1. La Cassa depositi e prestiti concede i seguenti mutui: a) mutui a tasso fisso. Sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse; b) mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari. Sono ammortizzati in dieci, quin |
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Art. 9. - Interessi attivi, passivi e recupero coattivo1. Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre antecedente il periodo di ammortamento, da versare entro il 31 gennaio successivo a ciascun anno di preammortamento. 1-bis. Per i mutui di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), gli interessi di |
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Art. 10. - Devoluzione1. È consentito l'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che: a) si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 1 del presente |
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Art. 11. - Estinzione anticipata, rinuncia o revoca1. La Cassa depositi e prestiti può aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso. 1-bis. Per l'estinzione anticipata che sia totalmente finanziata con i proventi rivenienti da cessioni, effettuate dalle pubbliche amministrazioni e perfezionate nel 1998, di valori mob |
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Art. 12. - Responsabilità1. Il rappresentante legale ovvero il responsabile del procedimento del soggetto mutuatario risponde nei confronti della Cassa della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo. |
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Art. 13. - Pubblicità1. I soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitu |
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Art. 14. - Norma finale1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale del Tesoro 1° dicembre 1 |
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