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D. Min. Sviluppo Econ. 05/05/2011

Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.
In vigore dal 13/05/2011.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
- Sentenza TAR 26/03/2013, n. 3143
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Premessa

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in particolare:

— l’articolo 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione dei regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, con particolare riferimento all’efficacia e all’efficienza degli incentivi, alla riduzione degli oneri in capo ai consumatori, alla gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilità della struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell’evoluzione dei meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con motivi di esclusione dagli incentivi stessi;

— l’articolo 25, comma 9, il quale prevede che le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011;

— l’articolo 25, comma 10, il quale prevede che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:

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Titolo I - Disposizioni comuni
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Art. 1. - (Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie

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Art. 2. - (Criteri generali del regime di sostegno)

1. Il regime di sostegno è assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa.

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Art. 3. - (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 8225 e successivi aggiornamenti;

b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico;

c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

c1) l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;

d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» è:

d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l’immissione nella rete elettrica;

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Art. 4. - (Obiettivi dell’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici)

1. I limiti di incentivazione dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente tipologia di impianti:

a) impianti fotovoltaici, di cui al Titolo II, a loro volta distinti in piccoli impianti e grandi impianti;

b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, di cui al Titolo III;

c) impianti a concentrazione, di cui al Titolo IV.

2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011 - 31 dicembre 2011 e a tutto l’anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono riportati anche i relativi obiettivi indicativi di potenza.

 

TABELLA 1.1

 

 

01/06/2011- 31/12/2011

PRIMO SEMESTRE 2012

SECONDO SEMESTRE 2012

TOTALE

livelli di costo

300 ML€

150 ML€

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Art. 5. - (Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta)

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni

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Art. 6. - (Condizioni per l’accesso alle tariffe incentivanti)

1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalità e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto.

2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l’onere di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa.

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Art. 7. - (Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante)

1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della conne

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Art. 8. - (Iscrizione al registro per i grandi impianti)

1. Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi impianti devono richiedere al GSE l’iscrizione all’apposito registro informatico, inviando la documentazione di cui all’allegato 3A.

2. Per l’anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno, il periodo per l’iscrizione al registro è riaperto, nel caso di ulteriore disponibilità nell’ambito del limite di costo di cui all’articolo 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Per il primo semestre dell’anno 2012 il periodo per l’iscrizione al registro decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilità, nell’ambito del limite di costo di cui all’articolo 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo semestre de

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Art. 9. - (Certificazione di fine lavori per i grandi impianti)

1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto iscritto al registro di cui all’articolo 8 comunica al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, allegando perizia asseverata

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Art. 10. - (Trasmissione della documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti)

1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall’allegato 3C.

Il mancato rispetto de

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Titolo II - Impianti solari fotovoltaici
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Art. 11. - (Requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:

a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;

b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in partico

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Art. 12. - (Tariffe incentivanti)

1. Per l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall’allegato 5.

2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’imp

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Art. 13. - (Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia)

1. I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.

2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto responsabile:

a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l’impianto, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare;

b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettua interventi sull’involucro

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Art. 14. - (Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici)

1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell’allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all’articolo 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:

a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico com

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Titolo III - Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
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Art. 15. - (Requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, con le modalità e alle condizioni da esso previste, i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) i soggetti pubblici;

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Art. 16. - (Tariffe incentivanti)

1. Per l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall’allegato 5.

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Titolo IV - Impianti a concentrazione
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Art. 17. - (Requisiti dei soggetti e degli impianti)

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone giuridiche;

b) i soggetti pubblici.

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Art. 18. - (Tariffe incentivanti)

1. Per l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto dispost

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Art. 19. - (Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e de

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Titolo V - Disposizioni finali
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Art. 20. - (Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas)

1. Con uno o più provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti già emanati. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede inoltre a:

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Art. 21. - (Verifiche e controlli)

1. Il GSE, nelle more dell’emanazione della disciplina organica sui controlli disposta dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011

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Art. 22. - (Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni e Province autonome, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas un rapporto relativo all’attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell’applicazione del presente decreto e dei decreti interministeriali attuativi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

2. Con separato riferimento ai decreti interminister

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Art. 23. - (Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie)

1. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie i

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Art. 24. - (Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi)

1. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi a:

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Art. 25. - (Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007)

N2

1. Ai fini dell’applicazione dell’

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Art. 26. - (Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello S

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Allegato 1

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di certificazione appartenenti all’EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l’osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 8225.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali indicati in tale Guida per tener conto dell’evoluzione tecnologica dei componenti fotovoltaici.

In particolare, l’aggiornamento assicura che, in fase di avvio dell’impianto fotovoltaico, il rapporto fra l’energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l’energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell’irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell’impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 8225.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di formazione citati:

1) normativa fotovoltaica:

— CEI 8225: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione;

— UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

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Allegato 2

Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell’accesso alla corrispondente tariffa

1. Ai fini dell’accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizionati su un edificio così come definito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una delle categorie di cui all’art. 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalità:

 

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Allegato 3

Modalità di richiesta di iscrizione al registro, di certificazione di fine lavori e di concessione della tariff

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Allegato 3-A

1. Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro

a) progetto definitivo dell’impianto;

b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:

b1) autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;

b2) denuncia di inizio attività conforme all’art. 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichia

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311846 9887450
Allegato 3-B

Di seguito vengono riportate le condizioni che andranno verificate e certificate dal gestore di rete.

 

Definizione di fine lavori per l’impianto fotovoltaico

1. Fine lavori dal punto di vista strutturale

Oltre ai lavori che determinano la funzionalità elettrica, nel seguito descritti dettagliatamente, è necessario che siano completate tutte le opere edili e architettoniche connesse all’integrazione tra l’impianto e il manufatto in cui esso è inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la quale sarà richiesta al GSE la pertinente tariffa.

L’impianto deve possedere già al momento della dichiarazione di fine lavori le caratteristiche necessarie per il riconoscimento di impianto su edificio, così come indicato nelle regole tecniche del GSE.

 

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Allegato 3-C

2. Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio

a) domanda di concessione della tariffa incentivante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la conformità dei componenti e dell’impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto;

a2) documentazione di cui all’allegato 3A; tale documentazione non è dovuta qualora sia già stata trasmessa ai fini della iscrizione ai registri;

a3) certificato

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Allegato 4 - Caratteristiche e modalità di installazione per l’accesso al premio per applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica

1. Caratteristiche costruttive

Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti dovranno avere, almeno, tutte le seguenti caratteristiche:

1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:

a) coperture degli edifici;

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Allegato 5

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II

 

Tariffe per l’anno 2011

1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1:

 

TABELLA 1

 

 

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

 

Impianti sugli edifici [€/kWh]

Altri impianti fotovoltaici [€/kWh]

Impianti sugli edifici [€/kWh]

Altri impianti fotovoltaici [€/kWh]

Impianti sugli edifici [€/kWh]

Altri impianti fotovoltaici [€/kWh]

1 ≤ P ≤3

0,387

0,344

0,379

0,337

0,368

0,327

3 < P ≤ 20

0,356

0,319

0,349

0,312

0,339

0,303

20 < P ≤ 200

0,338

0,306

0,331

0,300

0,321

0,291

200 < P ≤ 1000

0,325

0,291

0,315

0,276

0,303

0,263

1000 < P ≤ 5000

0,314

0,277

0,298

0,264

0,280

0,250

P > 5000

0,299

0,264

0,284

0,251

0,269

0,238

 

2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 2:

 

TABELLA 2

 

 

SETTEMBRE

 

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

 

Impianti sugli edifici [€/kWh]

Altri impianti fotovoltaici [€/kWh]

Impianti sugli edifici [€/kWh]

Altri impianti fotovoltaici [€/kWh]

Impianti sugli edifici [€/kWh]

Altri impianti fotovoltaici [€/kWh]

Impianti sugli edifici [€/kWh]

Altri impianti fotovoltaici [€/kWh]

1 ≤ P ≤ 3

0,361

0,316

0,345

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