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D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2009

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Con le modifiche introdotte da:- D. Min. Sviluppo Economico 22/11/2012

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[Premessa]



Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

e

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti


Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

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Art. 1. - Finalità e ambito di intervento

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 9, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.

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Art. 3. - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

1. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti, sono riportate in allegato

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Art. 4. - Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici

1. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all’allegato A:

a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che

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Art. 5. - Coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo, in merito all’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero degli affari regionali e delle autonomie locali, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di regioni, province e comuni, con il supporto del CNR, del CTI, dell’ENEA, del CNCU, dell’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) e del Comitato E

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Art. 6. - Disposizioni finali

1. Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell’art. 6 del decreto legislativo. Tale validità non viene inficiata dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l’illuminazione.

2. La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio, di cui al comma 1, è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di effici

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Art. 7. - Modifica allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni

1. All’allegato A, del decreto legislativo, R sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 8. - Copertura finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strument

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ALLEGATO A (articolo 3, comma 1) LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI


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1. Finalità

Le presenti Linee guida definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in grado di:

a. fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara ed immediata comprensione:

— per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni;

— per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente conto della prestazione energetica degli edifici;

b. contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agost

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“2. Campo di applicazione

N2 Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 R, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.

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3. Prestazione energetica degli edifici

La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale EPgl.

EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill

dove:

EPi è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;

EPacs l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;

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4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici

Sulla base delle finalità, dell’esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazione energetica possono essere usate diverse metodologie di riferimento per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, differenti per utilizzo e complessità. Sono pertanto considerati:

1. «Metodo calcolato di progetto», che prevede la valutazione della pres

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“5. Metodi di calcolo di riferimento nazionale

N2 A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono i metodi di riferimento nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell'edificio.

I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2,

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5.1 Metodo calcolato di progetto

Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del «Metodo calcolato di progetto o di calcolo standardizzato» di cui al punto 1 del paragrafo 4, si fa riferimento alle metodologie di calcolo definite ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, e precisamente alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni e i

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5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio

Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del «Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio» di cui al punto 2 del paragrafo 4, sono previsti i seguenti tre livelli di approfondimento.

1. In merito al metodo di cui al punto 2i, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua c

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6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva. Riferimenti nazionali.

In considerazione della rilevanza crescente dei consumi per il raffrescamento degli edifici e per non fornire valutazioni fuorvianti circa la qualità energetica dell’edificio nei casi in cui, anche per le particolari condizioni climatiche, l’esposizione al calore e l’attitudine a trattenerlo possono determinare condizioni gravose per la prestazione energetica in estate, si ritiene utile tenere conto di questi aspetti pure nelle mo

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6.1 Metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol)

Congiuntamente all’applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.1 e al paragrafo 5.2, punti 1 e 2, sia in applicazione di disposizioni legislative che per scelta di utilizzo, si procede alla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol), espresso in kWh/m²anno, pari al rapporto tra il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento dell’edificio (energia richiesta dall’involucro edilizio per mantenere negli ambienti interni le condizioni di comfort, non tiene conto dei rendimenti dell’impianto che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria) e la superficie calpestabile del volume climatizzato. Il riferimento nazionale per il calcolo del fabbisogno di energia termica per il raffrescamento, direttamente o attraverso il metodo DOCET del CNR/ENEA, sono le no

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6.2 Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi

Congiuntamente all’applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.2, punto 3, e con le limitazioni ivi previste, in alternativa alla metodologia di cui al paragrafo 6.1, si può procedere alla determinazione di indicatori quali: lo sfasamento (S), espresso in ore, ed il fattore di attenuazione (fa), coefficiente adimensionale. Il riferimento nazionale per il calcolo dei predetti indicatori è la norma tecnica UNI EN ISO 13786, dove i predetti parametri rispondono rispettivamente alle seguenti definizioni:

a) fattore di attenuazione o fattore di decremento è il rapporto tra il modulo della trasmittanza termica dinamica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie;

b) sfasamento è il ritardo temporale tra il massimo del flusso termico entrante nell’ambiente interno ed il massimo della temperatura dell’ambiente esterno.

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7. Metodologia di classificazione degli edifici

L’attestato di certificazione energetica degli edifici, con l’attribuzione di specifiche classi prestazionali, è strumento di orientamento del mercato verso gli edi

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7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo

In merito alla rappresentazione delle prestazioni energetiche globali e parziali dell’edificio, si ritiene opportuno, per la massima efficacia comunicativa, affiancare ad una rappresentazione grafica diretta delle predette prestazioni, conforme al punto 3 degli allegati 6 e 7 (comprensiva quindi dell’indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) un sistema di valutazione basato su classi.

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7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale

La scelta del sistema di classificazione degli edifici in base alle loro prestazioni energetiche, pur nella sua inevitabile convenzionalità, rappresenta certamente un aspetto importante per l’efficacia e la correttezza delle informazioni fornite ai cittadini.

A tal fine si ritiene opportuno che il certificato energetico esprima il confronto della prestazione energetica globale propria dell’edificio:


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7.3. Climatizzazione invernale dell’edificio

Il sistema di classificazione nazionale, relativo alla climatizzazione invernale, è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili del corrispondente indice di prestazione energetica in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 (EPiL(2010)), di cui alle tabelle 1.3 e 2.3 dell’allegato C al decreto legislativo, e quindi parametrato al rapporto di forma dell’edificio e ai gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato.

Un sistema così definito:

— &eg

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7.4. Preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari

La prestazione energetica, rappresentata dal relativo indice per la preparazione dell’acqua cal

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7.5. Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale)

Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o con una pluralità di unità immobiliari in linea, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso a p

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8. Procedura di certificazione energetica degli edifici

La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, con le disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici nuovi od esistenti.

La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare:

1. l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti:

a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di qualificazione energetica;

b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia, secondo quanto indicato ai prec

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9. Autodichiarazione del proprietario

N4

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ALLEGATO 1 (Allegato A, paragrafo 2)


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Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria


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a) Climatizzazione invernale

i. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio maggiore del valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziale, con l’esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), in considerazione del concetto di certificazione della prestazione basato sull’ipotesi di utilizzo convenzionale e standard dell’edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.

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b) Produzione di acqua calda sanitaria

In assenza di impianto di produzione di acqua calda sanitaria ed in mancanza di specifiche indicazioni, sulla base delle considerazioni riportate alla lettera precedente si presume che lo specifico servizio sia fornito grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.

Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con apposito provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.


Tabella 1. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’involucro edilizio degli edifici residenziali, espresso in kWh/m²

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ALLEGATO 2 (Allegato A, paragrafo 5.2)


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Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio


L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all’edificio per la sua certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come:






dove:

Qh fabbisogno di energia termica dell’edificio, espresso in kWh

Apav la superficie utile (pavimento) espressa in m²

ηg rendimento globale medio stagionale

Il fabbisogno di energia termica dell’edificio Qh è dato da:





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ALLEGATO 3 (Allegato A, paragrafo 5.2)


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Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica



«Metodo di calcolo di progetto» (paragrafo 5.1)

«Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio» (paragrafo 5.2 punto 1)

«Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio» (paragrafo 5.2 punto 2)

«Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio» (paragrafo 5.2 punto 3)

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ALLEGATO 4 (Allegato A, paragrafo 7.2)


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Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria


Esempio per un edificio residenziale

1. Si riporta la scala di classi energetiche espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi.



Classe Ai+ < 0,25 EPiL(2010)

0,25 EPiL(2010)

Classe Ai < 0,50 EPiL(2010)

0,50 EPiL(2010)

Classe Bi < 0,75 EPiL(2010)

0,75 EPiL(2010)

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ALLEGATO 5 - Attestato di qualificazione energetica - Edifici residenziali (Allegato A, paragrafo 8)


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ALLEGATO 6 - Attestato di certificazione energetica - Edifici residenziali (Allegato A, paragrafo 8)


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ALLEGATO 7 - Attestato di certificazione energetica - Edifici non residenziali (Allegato A, paragrafo 8)


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ALLEGATO B (articolo 7, comma 2) - Norme tecniche di riferimento

La metodologia di calcolo adottata dovrà garantire risultati conformi alle migliori regole tecniche, a tale requisito rispondono le normative UNI e CEN vigenti in tale settore.

Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme sostitutive subentrano direttamente alle corrispondenti norme dell’elenco che segue.


Norme quadro di riferimento nazionale

UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale

UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria e successive integrazioni. N1


Norme per la determinazione della prestazione energetica del sistema edificio-impianto

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