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D. Min. Salute 14/06/2017

Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Vista la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione del 6 ottobre 2015, recante modifica de

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Art. 1.

1. Gli allegati II e III del decret

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Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub

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Allegato I

Il presente allegato sostituisce in toto l'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al cui articolato si fa riferimento, ove non diversamente indicato


CONTROLLO


PARTE A - Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1. I programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono:

a) verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana, in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati. Ai fini del presente allegato la filiera idro-potabile è costituita dalla sequenza di tutte le fasi e operazioni coinvolte nella captazione, adduzione, produzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti correlati, anche per quanto riguarda l'ambiente circostante l'area di captazione, i materiali e processi;

b) mettere a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'art. 4, nonché i valori parametrici stabiliti nell'allegato I, siano stati rispettati;

c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2. A norma dell'art. 8, le autorità competenti stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri e le frequenze di cui alla parte B del presente allegato che consistono in:

a) prelievo e analisi di campioni discreti delle acque; oppure

b) misurazioni acquisite attraverso un processo di controllo continuo.

I programmi di monitoraggio prevedono l'effettuazione di controlli in tutta la filiera idro-potabile, secondo quanto specificato nell'art. 6, tenendo conto dei controlli interni di cui all'art. 7, e comprendendo:

a) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; e/o

b) ispezioni dell'area di captazione, delle infrastrutture relative alla captazione, al trattamento, allo stoccaggio ed alla distribuzione.

3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita nella parte C, sulla base della valutazione eseguita dal gestore del servizio idrico.

4. I programmi di controllo devono essere riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni.


PARTE B - Parametri e frequenze

1. Quadro generale.

Il programma di controllo deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 4, compresi quelli che sono import

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Allegato II

Il presente allegato sostituisce in toto l'allegato III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al cui articolato si fa riferimento, ove non diversamente indicato


SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI


1. I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applicano pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute devono essere accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o gruppi di prove e deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2019.

2. I metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto del presente decreto sono convalidati e documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, il controllo è svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.


PARTE A - Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

I metodi per i parametri microbiologici sono:

Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (UNI EN ISO 9308-1 o UNI EN ISO 9308-2);

enterococchi (UNI EN ISO 7899-2);

Pseudomonas aeruginosa (UNI EN ISO 16266);

enumerazione dei microrganismi coltivabili - conta delle colonie a 22°C (UNI EN ISO 6222);

enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 36°C (UNI EN ISO 6222);

Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189).


PARTE B - Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

1. Parametri chimici e indicatori.

Per i parametri di cui alla tabella 1, le caratteristiche di prestazione specificate esigono che il metodo di analisi utilizzato debba essere quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione (definito nell'art. 74, comma 2, lettera uu-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni) del 30%, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alle parti B e C dell'allegato I.

Fino al 31 dicembre 2019 è consentito l'uso di «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione», quali specificati nella tabella 2, in quanto insieme alternativo di caratteristiche di prestazione rispetto al «limite di quantificazione» e all’«incertezza di misura» specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.


TABELLA 1

Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»


Parametri

Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Note

Alluminio

25

Ammonio

40

Antimonio

40

Arsenico

30

Benzo(a)pirene

50

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