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D. Min. LL.PP. 05/03/1999

Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
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[Premessa]


Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze


Vista la L. 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili

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Art. 1. - Criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale

1. Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all'articolo 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431,R stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, è concordato tra le parti, il canone per i singoli contratti.

2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma 1, individuano, avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:

- valori di mercato;

- dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);

- tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi catastali.

3. All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del comma 2, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di part

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Art. 2. - Criteri per la definizione dei canoni di locazione e dei contratti tipo per gli usi transitori

1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, Rhanno durata non inferiore a un mese e non superiore a 18 mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.

2. Il contratto tipo definito a livello locale prevede una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all'articolo 2, comma 1, della L. 9 dicembre 1998, n. 431.

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Art 3. - Criteri generali per la determinazione dei canoni e per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede

1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati nonché nei comuni limitrofi gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede. Tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto a un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).

2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui all'articolo 1.

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Art. 4. - Agevolazioni fiscali

1. Ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo situati nei comuni di cui all'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 convertito dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61 stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della L. 9 dicembre

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Allegato A


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Allegato C


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