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D.Min. Industria, Comm. e Lav. 20/10/1995, n. 527

Regolamento recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese.
Testo aggiornato con le modificazioni e le integrazioni introdotte dai DD.MM. 31 luglio 1997, n. 319. e 9.marzo.2000, n. 133. Le modifiche introdotte dal D.M. 133/2000, riportate in caratteri corsivi, sono entrate in vigore dal 9.6.2000
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[Premessa]


Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato


Visto il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il D.L.vo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'a

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Art. 1 - Convenzioni

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati a banche o società di servizi controllate da banche, di seguito denominate banche concessionarie, che vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 157.

2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici ai sensi della delibera del CIPE del 27 aprile 1995 N1.

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Art. 1-bis. - Verifica e programmazione degli interventi

N12 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti pro

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Art. 2. - Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 sono destinate alle imprese operanti nei settori di attività individuati dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione a programmi di investimento promossi nelle aree depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modifiche e integrazioni; le agevolazioni sono concesse ed erogate secondo le modalità e i criteri previsti dalle dette direttive, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, abbiano la piena disponibilità dell'immobile dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile previamente registrato; tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilità, inoltre, deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Gli stessi soggetti inoltre, alla predetta data, devono essere costituiti ed iscritti al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

2. (Soppresso).

3. Ciascuna domanda di agevolazioni è correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. A tale riguardo, per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attiv

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Art. 3. - Tipologie di investimento ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse a fronte di programmi volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero all'incremento della capacità produttiva e dell'occupazione, all'aumento della produttività, al miglio

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Art. 4. - Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, "all'acquisizione mediante locazione finanziaria" N13 o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:

"a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;" N13

"b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;" N13

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Art. 5. - Presentazione delle domande di agevolazione

1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite alle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso due bandi, i cui termini di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle società di leasing di cui all'articolo 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. La domanda di agevolazioni è redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilità della domanda. L'impresa invia altresì una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, può modificare, con proprio decreto, le

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Art. 6. - Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle graduatorie

1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1, accertano:

a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;

b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra, dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma;

c) la validità tecnico-economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione del programma a quello di entrata a regime del programma medesimo;

d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attivit&agr

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Art. 6-bis. - Priorità regionali

1. Le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, avanzano le proprie proposte previste dalle di

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Art. 7. - Modalità di erogazione

1. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed è reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica. Il suddetto importo &eg

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Art. 8. - Revoca delle agevolazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 1-bis, le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:

a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1;

b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;

c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed i

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Art. 9. - Documentazione di spesa

1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 10, l'impresa o la società di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato.

2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa o la società di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'agevolazione e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.

3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:

a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;

b) elenchi di fatture o d

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Art. 10. - Concessione definitiva delle agevolazioni

1. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 9, comma 9, da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i programmi diversi da quelli di cui all'articolo 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso con le modalità e i criteri di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 .

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Art. 11. - Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni

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Art. 12. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di agevolazione presentate dopo il 20 agosto 1992 alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa o al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non sono state agevolate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32

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ALLEGATO

Articolazione dei servizi per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.



1) Servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale:

a) Registrazione ed elaborazione dati;

b) Produzione di software;

c) Consulenza informatica;

d) Formazione professionale.


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