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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Industria, Comm. e Lav. 07/05/1992
D.Min. Industria, Comm. e Lav. 07/05/1992
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[Premessa] |
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Art. 2. - Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo1. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente decreto devono essere presentate secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con circolare pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Le domande di cui al primo comma devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto e devono essere corredate della documentazione di seguito elencata: a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; b) certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti rilasciato dal competente Tribunale; c) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19.3.1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»; d) delibere, ove necessarie, relative alla progettazione dell'iniziativa e alla realizzazione della stessa; e) dichiarazione del proponente dalla quale risulti lo stato dell'ini |
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Art. 3. - Costi ammissibili1. I costi devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge 9.1.1991, n. 10. 2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi a: a) proge |
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Art. 4. - Valutazione delle domande di contributo1. La valutazione delle domande di contributo è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che a tal fine può avvalersi del supporto tecnico operativo dell'ENEA, ai sensi dell'art. 2 della legge 15.12.1971, n. 1240 N1, e successive modifiche ed integrazioni, anche nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 3 della legge 9.1.1991, n. 10. 2. Le domande vengono valutate in base ai seguenti parametri: a) vantaggio energetico connesso all'iniziativa quantificato in termini di energia primaria risparmiata nell'intera vita; b) vantaggio energetico connesso alla diffusione dell'iniziativa, quantificato in termini di energia primaria risparmiata in condizione di diffusione media dell'iniziativa stessa; c) grado d'innovazione dell'iniziativa per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi; d) idoneità delle operazioni occorrenti al |
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Art. 5. - Concessione del contributo1. Entro 180 giorni dai termini di presentazione delle domande, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato inoltra al CIPE le proposte di assegnazione dei contributi. |
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Art. 6. - Erogazione del contributo1. L'erogazione dei contributi è da richiedersi sulla base di stati di avanzamento dei lavori da presentare con cadenza non inferiore a sei mesi e nei limiti delle somme che risulteranno disponibili per lo scopo negli anni interessati in armonia a quanto previsto nell'art. 5 secondo comma. 2. Sui contributi possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera con le modalità e nelle misure stabilite dal decreto 7.6.1991 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro emanato ai sensi dell'art. 18 terzo comma e comunque nei limiti delle somme che risulteranno disponibili. 3. Ai fini dell'erogazione dei contributi dovrà essere prodotta la documentazione di seguito elencata e secondo le modalità stabilit |
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Art. 7. - Corretta manutenzione e regolare esercizio1. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare esercizio degli impianti incentivati, secondo le vigenti norm |
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Art. 8. - Verifiche1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti o delle loro modifiche. Tali verifiche vengono disposte, anche con metodo a campione, in modo da coprire la generalità delle iniziative incentivate. Si adotteranno inoltre i seguenti criteri di priorità: |
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Art. 9. - Variazioni in corso d'opera e locazioni finanziarie1. Eventuali variazioni in corso d'opera, anche dei tempi di esecuzione, delle iniziative già approvate devono essere preventivamente autorizzate, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non possono comunque comportare alcun aumento del contributo conc |
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Art. 10. - Revoche1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi: a) qualora, entro 120 giorni dalla data di notifica della |
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Art. 11. - Abrogazione1. Il decreto ministeriale del 17.7.1991 recante modalità di concessione ed erogazione dei con |
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Allegato A - MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE |
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Commesse esterneLa spesa relativa a tali commesse può essere documentata con fatture o con elenchi di fatture. Nel primo caso ogni fattura deve essere trasmessa in doppia copia, di cui una autenticata per copia conforme all'originale dal legale rappresentante della società, e debitamente quietanzata. Nel secondo caso gli elenchi di fatture, debbono riportare le componenti tecniche ed economiche della spesa, al netto dell'IVA, accompagnate da un apposito attestato notarile o da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario con attestazione di veridicità da parte del professionista incaricato dell'ac |
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Commesse interneLa spesa relativa a tali commesse deve essere documentata da: - elenco di tutte le commesse sottoscritto dal legale rappresentante, corredato di descrizione, importo, elemento (numero, sigla, ecc.) di identificazione e periodo di rilevazione per ciascuna commessa; - elaborati, anche meccanografici, di contabilità industriale, sempre c |
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Allegato B - Prospetto riepilogativo costo personale internoOmissis |
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Allegato C - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 9.1.1991, N. 10 - SCALA DEI VALORI PROGRESSIVI ATTRIBUIBILI Al PROGETTI DIMOSTRATIVI IN SEDE DI LORO VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICAIl giudizio di validità tecnico-economica dei progetti presentati ex art. 12 viene attribuito attraverso l'applicazione della scala dei valori progressivi data dalla espressione F: Commisura l'entità della validità tecnico-economica del progetto proposto dall'istante, quale rapporto tra Cs e B. Il valore F può variare tra 0 - 50/100 a seconda dei valori attribuiti ai parametri Cs e B. Il riferimento a 100 della espressione permette di tener conto che il contributo massimo previsto dalla legge è pari al 50% del costo ammissibile. Il contributo si calcola moltiplicando l'importo del costo della iniziativa ammissibile a contributo per F. B: Rappresenta la dimensione fisica minima della iniziativa ritenuta significativa dal punto di vista della dimostratività tecnica, economica e gestionale rispetto alle dimensioni reali dell'iniziativa proposta. Nel caso di impianto dimostrativo il parametro «B» può avere un valore uguale o superiore a 1. Si attribuisce il valore 1 qualora il progetto proposto dall'istante ha la dimensione fisica minima per essere significativo dal punto di vista della dimostratività tecnica, economica e gestionale. Si attribuiscono valori superiori ad 1 qualora la dimensione dell'iniziativa proposta è ritenuta plurima rispetto alla dimensione minima significativa. |
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