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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 05/10/2016

Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
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[Premessa]


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36R «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259R «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Uffici

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Art. 1.

1. Sono approvate le linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012R, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente ai valori di asso

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Allegato 1 - Linee Guida ex decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente a: valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici


1. Premessa

La legge 17 dicembre 2012, n. 221R, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni N1, il DL n. 179 del 18 ottobre 2012.

L'art. 14, comma 8, del DL n. 179/2012R introduce novità importanti andando a modificare quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz», tra le quali:

— i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;

— i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell'DPCM 8 luglio 2003 del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore. Si precisa che la media in questione è da intendersi come media quadratica dei valori efficaci del campo elettrico;

— i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell'DPCM 8 luglio 2003 del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, de

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