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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 26/05/2016, n. 141

Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 28/04/2017
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[Premessa]


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art. 29-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006, aggiunto dall'art. 7, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014

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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R, stabilisce i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui al medesimo comma.

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, e fatte salve le ulteriori definizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

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Art. 3. - Ammontare della garanzia e modalità di rilascio

1. L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R, è determinato in ragione delle categorie di attività condotte nell'installazione, dell'estensione del sito

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Art. 4. - Riduzioni ed aggiornamenti

1. L'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto di un importo fino al:

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Art. 5. - Accettazione delle garanzie finanziarie

1. Le garanzie finanziarie si intendono accettate decorsi trenta giorni dalla data di

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Art. 6. - Termini e durata della garanzie finanziarie prestate

1. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto è prestata entro 12 mesi della validazione da parte dell'autorità competente della relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R.

2. La garanzia finanziaria di cu

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Art. 7. - Svincolo estensioni ed escussione

1. Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia di cui all'art. 6, in caso di cessazione dell'attività, l'amministrazione preposta su richiesta del gestore dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previa verifica da parte dell'autorità competente (secondo i criteri di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) della assenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione.

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Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico

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Art. 9. - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella

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Allegato A - Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie

N2

1. Quantificazione commisurata alla efficacia dello strumento.

Ferma restando la competenza dell'Autorità competente a valutare l'adeguatezza delle garanzie prestate, l'importo delle garanzie stesse deve tenere conto della efficacia dello strumento finanziario scelto. Tra gli strumenti finanziari possibili, difatti, ce ne sono alcuni che introducono una significativa alea riguardante tempi e effettiva possibilità di escussione delle garanzie, alea che va debitamente considerata con corrispondenti aumenti degli importi. E' altresì possibile che il gestore attivi (o abbia già attivato) più strumenti finanziari che concorrono a fornire la garanzia in maniera indipendente, determinando una riduzione della alea corrispondente all'attivazione di uno solo di tali strumenti.

I criteri di calcolo di cui ai seguenti capitoli fanno riferimento a casi in cui si ricorre a garanzie finanziarie «a prima richiesta e senza eccezioni», in grado di assicurare una elevata efficacia. Ricadono in tale tipologia, ad esempio, le garanzie finanziarie prestate secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a favore dell'amministrazione beneficiaria.

Ove l'Autorità competente ammetta il ricorso a diverse tipologie di garanzie finanziarie senza verificare per esse una efficacia paragonabile a quelle «a prima richiesta e senza eccezioni», o ove egli attivi più strumenti che concorrono a fornire garanzia in maniera indipendente, si provvederà ad adeguare gli importi di riferimento determinati con i criteri cui ai seguenti capitoli rispettivamente aumentandoli o riducendoli in funzione della reale efficacia e dell'importo garantito da tali strumenti.

Pare in proposito, opportuno precisare che la citata alea è l'unico rischio da quantificare da parte dell'Autorità competente nell'ambito della determinazione dell'importo della garanzia. Per il resto l'Autorità competente dovrà piuttosto valutare la verosimile onerosità (non quantificare il rischio) del possibile ripristino alle condizioni della relazione di riferimento.

Il presente allegato, pertanto, non detta criteri per quantificare il rischio di dover attivare le garanzie per tale ripristino, per quanto tale elemento possa essere di interesse del gestore, in particolare con riferimento ai suoi rapporti con eventuali terzi che prestano la garanzia.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, le installazioni dotate di registrazione EMAS usufruiscono di una riduzione del 50% delle garanzie finanziarie, e quelle dotate di certificato ISO 14001 una riduzione del 40%.

Si rammenta altresì che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, nel caso in cui sono operative, per l'installazione, garanzie prestate per la esecuzione di interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/06, fino allo svincolo di tali somme le garanzie di cui al presente allegato, per il ripristino del sito alle condizioni della relazione di riferimento, non sono dovute.

Pare a riguardo opportuno precisare che non sono pertinenti, a tal fine, le garanzie prestate per attività di messa in sicurezza operativa o d'emergenza, non avendo tali attività finalità di recupero completo del sito. Sono invece senz'altro pertinenti le attività di vera e propria bonifica e le attività di messa in sicurezza permanente, trattandosi di attività volte alla definitiva sistemazione del sito, con prospettiva di sua altra destinazione.

Tutto quanto sopra esposto trova applicazione anche laddove i progetti di bonifica o messa in sicurezza permanente vengano approvati in un momento successivo alla prestazione delle garanzie di cui al presente decreto, di cui il gestore potrà richiedere conseguentemente la sospensione contestualmente alla prestazione delle garanzie ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006.

In presenza di progetti di messa in sicurezza operativa, gli importi delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi del presente decreto sono ridotti proporzionalmente al valore della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, in relazione all'intervento di messa in sicurezza operativa previsto. Tale riduzione, in ogni caso, non potrà eccedere il 30% della garanzia finanziaria altrimenti calcolata ai sensi del presente decreto.


2. Criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze.

L'importo delle garanzie finanziarie è generalmente commisurato alla quantità di sostanze pericolose pertinenti all'esercizio di ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione, determinate in condizioni corrispondenti alla massima capacità produttiva.

A tal fine per l'intera installazione vanno computati per ogni classe di pericolosità (coerentemente con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) i relativi quantitativi massimi di sostanze Qi usati, prodotti e rilasciati dall'installazione, nel corso di un anno. In caso di trasformazione di materie prime pericolose in prodotti, scarichi o emissioni pericolosi, le quantità sono conteggiate una sola volta, a condizione di fare riferimento alla classe di pericolosità più penalizzante tra quelle attribuite. Con tali dati l'importo delle garanzie sono determinate applicando la seguente formula.


Garanzia [euro] = Q1 × CU1 + Q2 × CU2 + Q3 × CU3 + Q4 × CU4


dove CUi è il coefficiente unitario espresso in euro su tonnellata (o a metro cubo, se tale unità, a giudizio del gestore, è più adeguata alla misura delle quantità di sostanza) di sostanza pericolosa pertinente di una determinata classe di pericolosità gestita annualmente, il cui valore è indicativamente riportato nella seguente tabella, ferme restando le definitive valutazioni dell'Autorità competente nell'esame dei singoli casi concreti.


Classe*

Indicazione di pericolo

(regolamento (CE) n. 1272/2008)

Quantitativi

Mg (o m3)

CU

/Mg (o €/m3)

1

H350, H350(i), H351, H340, H341

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