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Circ.Min. Finanze 15/01/1987, n. 2

Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici.
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TESTO DEL DOCUMENTO


La legge 1.10.1969 n. 679 e il D.P.R. n. 650 del 26.10.1972 hanno introdotto un nuovo modo di disciplinare la normativa dei frazionamenti catastali perseguendo inoltre obiettivi di fondo sostanzialmente innovativi di tre tipi:

1) eliminare una delle cause permanenti della carenza di aggiornamento delle mappe dovuta al cambiamento dello stato dei terreni in dipendenza delle costruzioni dei fabbricati urbani tramite le denunce eseguite dai possessori (art. 8 legge 1.10.1969 n. 679);

2) consentire la meccanizzazione degli atti catastali (art. 1 legge 1.10.1969) e le procedure informatiche per dar vita ad una rappresentazione topografica su base analitica (art. 10 D.P.R. 650/72) aggiornabile sulla base degli appoggi forniti da un congruo numero di punti di riferimento di coordinate analitiche note (art. 11 del D.P.R. 650/72;

3) instaurare un rapporto nuovo con l' utenza coinvolgendola nella gestione dell' Istituto.


L' obiettivo di cui al punto 3) può considerarsi definitivamente raggiunto:

- per la categoria dei notai con:

-- la legge n. 679 dell' 1.10.1969;

-- il D.P.R. n. 650/72 dove nell' art. 8 comma primo si assegna alle domande di voltura, corredate delle rispettive note, un valore primario nei confronti dell' aggiornamento degli atti amministrativi dell' Istituto catastale

-- per la categoria dei tecnici professionisti esterni con il D.P.R. n. 650/72 in virtù dei seguenti articoli:

--art. 1 ultimo comma in base al quale i tipi di frazionamento e i tipi particellari vengono assoggettati alla consultazione del pubblico ed al rilascio delle copie alla stregua degli atti ufficiali del Catasto ricevendo cos il crisma di documentazione ufficiale;

--art. 5, art. 6 che disciplinano i frazionamenti, con speciale riguardo all' ultimo comma dell' art. 5 ove si vincolano i rogiti, per quanto concerne le indicazioni metriche, alle risultanze delle misurazioni che non possono essere in ogni caso in contrasto con quelle espressamente indicate nel tipo di frazionamento o sul disegno ad esso allegato.


In base alla normativa appena descritta il tecnico professionista diventa partecipe, in prima persona, dell' aggiornamento del Catasto ed il suo elaborato, di cui é tenuto civilmente responsabile, in seguito alla verifica di corretta redazione secondo le buone norme tecniche, viene riconosciuto come un atto del Catasto a tutti gli effetti, configurando in tale modo, nell' Istituto catastale, un organismo che riceva ed archivi i documenti di aggiornamento redatti da altri.


In armonia a quanto espresso dagli articoli già citati al punto 2) del D.P.R. 650/ 72 riguardanti la determinazione e la costituzione di elenchi organici delle coordinate dei vertici di possesso, questa Direzione Generale sta predisponendo una metodologia operativa per il trattamento delle informazioni metriche risultanti dai lavori di aggiornamento geometrico delle mappe catastali.


Le procedure in oggetto dovranno essere applicate sia agli aggiornamenti eseguiti dai tecnici dell' Amministrazione sia a quelli presentati dai professionisti esterni tramite i tipi di frazionamento, tipi mappali e tipi particellari.


Lo scopo raggiungibile con una corretta applicazione delle norme tecniche, che verranno definite in successiva circolare, é il recupero della precisione metrica e della più puntuale rappresentazione della realtà territoriale sulle mappe catastali.


Le nuove tecnologie informatiche rappresentano il mezzo attraverso il quale si possono raccogliere in modo organico e standardizzato i dati generali del tipo oltre agli elementi geometrici risultanti dai rilievi topografici di aggiornamento. Inoltre consente la creazione di archivi numerici, facilmente trasferibili ai Centri di Catasto Numerico, dopo la trattazione analitica finalizzata alla determinazione delle coordinate dei punti rilevati correlate, attraverso le sole misure topometriche, ai punti fiduciali di appoggio o alla rete geodetica nazionale.


Occorre sottolineare che la trattazione analitica del rilievo, al fine della determinazione delle coordinate, deve fare esclusivo riferimento alle misure definite sul tipo e direttamente verificate sul terreno, senza quindi tener conto di eventuali compensazioni derivanti dalla rappresentazione di mappa esistente.


Come é ben noto il contenimento degli errori di inserimento degli aggiornamenti in un contesto cartografico é legato alla qualità metrica dei vincoli di appoggio del rilievo.


L' ottimizzazione dei processi di gestione dei dati di aggiornamento é quindi raggiungibile vincolando tutti i rilievi ad un limitato numero di punti di riferimento le cui coordinate non debbano essere di volta in volta dedotte dalla cartografia catastale, abitudine ormai purtroppo consolidata, ma inizialmente ed univocamente definite dall' Ufficio. Le suddette coordinate potranno essere meglio definite, sulla base dei risultati dei rilievi interni ed esterni, attribuendo di volta in volta un codice qualitativo che individueremo come "attendibilità".


A tal proposito sarà necessario individuare per ogni foglio di mappa un insieme di punti costituente una maglia di 250-300 metri che costituirà l' ossatura di appoggio per i rilievi di aggiornamento. Questi punti, detti fiduciali, saranno costituiti da:


TABELLA 1


a) - punti di coordinate analitiche note:

-- trigonometrici IGM;

-- trigonometrici catastali;

--P.S.R. (devono essere considerati anche quelli per i quali é stata riscontrata una discordanza fra i risultati analitici e il supporto cartografico).


b) - punti di coordinate cartografiche lette:

--spigoli di fabbricato;

--termini su triplici di possesso;

--particolari topografici di individuazione certa, di stabilità nel tempo e di facile accessibilità.


La costituzione della rete dei punti fiduciali e il contemporaneo utilizzo di strumenti informatici atti alla gestione dei dati di rilievo permettono il trattamento diretto, da parte dell' Ufficio, delle misure di campagna.


In particolare gli agg

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