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03/01/2023

Superbonus, proroga CILAS al 31/12/2022 e altre misure

La L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto la proroga al 31/12/2022, a certe condizioni, per l’avvio dei procedimenti edilizi legati al Superbonus, e altre misure, da leggere in combinato con la conversione in legge del Decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022).

L'art. 1 della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), al comma 894, individua una serie di casistiche rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110% al 90% della detrazione, prevista a partire dal 2023 dall’art. 9 del D.L. 176/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-quater"), come modificato dalla legge di conversione.

Il menzionato art. 9 del D.L. 176/2022 prevede a sua volta (dopo la conversione in legge avvenuta con la L. 13/01/2023, n. 6)) la riduzione generalizzata al 90% del Superbonus per le spese sostenute nel 2023 per condomini ed edifici uniproprietario 2-4 abitazioni (fermo restando il “decalage” già previsto al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025).
A proposito del Decreto Aiuti-quater si rinvia a Bonus fiscali edilizi e conversione del Decreto Aiuti-quater.

In estrema sintesi, le casistiche individuate dalla Legge di bilancio 2023, in cui non si applica la suddetta riduzione dal 110% al 90% sono le seguenti.

1* Fabbricati uniproprietario 2-4 abitazioni, Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale con procedimento edilizio regolarmente avviato al 25/11/2022.

2* Condomini nei quali entro il 18/11/2022 sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e sia avviato il procedimento edilizio (CILAS o Pdc/SCIA alternativa) entro il 31/12/2022.

3* Condomini nei quali tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e sia avviato il procedimento edilizio (CILAS o PdC/SCIA alternativa) entro il 25/11/2022.

Di seguito il testo del comma 894, con il commento dettagliato alle varie fattispecie.

TESTO NORMATIVO

COMMENTO

Le disposizioni dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:

La norma prevede eccezioni alla riduzione del Superbonus al 90% per le spese sostenute nel 2023 per condomini ed edifici uniproprietario 2-4 abitazioni.

a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

ECCEZIONE 1
Fabbricati uniproprietario 2-4 abitazioni, Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, a condizione che entro il 25/11/2022 sia stato avviato il procedimento edilizio (CILAS).

b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020

ECCEZIONE 2
Condomini nei quali entro il 18/11/2022 sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e sia avviato il procedimento edilizio (CILAS) entro il 31/12/2022.

Non vale per edifici uniproprietario.

La data dell’assemblea deve attestata con dichiarazione sostitutiva dall’amministratore o dal condomino delegato (nei condomini senza amministratore).

c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella dell’entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

ECCEZIONE 3
Condomini nei quali tra il 19/11/2022  e il 24/11/2022 sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e sia avviato il procedimento edilizio (CILAS) entro il 25/11/2022.

Non vale per edifici uniproprietario.

La data dell’assemblea deve attestata con dichiarazione sostitutiva dall’amministratore o dal condomino delegato (nei condomini senza amministratore).

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

ECCEZIONE 4
Casi di cui ai punti 1, 2 e 3, ove l’intervento sia attuato tramite demolizione-ricostruzione, e pertanto sia necessario il permesso di costruire o la SCIA alternativa, da presentarsi entro il 31/12/2022.

 

Dalla redazione