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19/04/2023

Superbonus, nuovo quadro aliquote e scadenze dal 2023

Tabella di riepilogo delle nuove aliquote e scadenze che emergono a valle delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 in combinato con la conversione in legge del D.L. 176/2022 (L. 13/01/2023, n. 6).

Le scadenze e le aliquote per il Superbonus sono state oggetto di diverse successive proroghe e rimodulazioni ( art. 1 della L. 178/2020 , comma 66; comma 3, art. 1 del D.L. 59/2021 ; comma 28, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 ), fino ad arrivare all’ art. 9 del D.L. 18/11/2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) e al comma 894, art. 1 della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), che hano delineato le scadenze attualmente vigenti e riportate di seguito, con la relativa rimodulazione delle aliquote.
Per ulteriori dettagli si vedano Superbonus, proroga CILAS al 31/12/2022 e altre misure e Bonus fiscali edilizi e conversione del Decreto Aiuti-quater

Date di applicazione del Superbonus e scadenze

SOGGETTI

SCADENZA

CONDOMINI ANCHE NON COSTITUITI

Condomini anche non costituiti con intervento da eseguire tramite CILAS e delibera assembleare certificata in data compresa tra il 19 e il 24/11/2022 (compresi)

RIF: Art. 1 della Legge di bilancio 2023, comma 894, lettera c)

* 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 se CILAS presentata entro il 25/11/2022
* 70% per le spese sostenute nel 2024
* 65% per le spese sostenute nel 2025

La delibera assembleare deve approvare " l'esecuzione dei lavori " e la data deve essere certificata dall'amministratore o dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Condomini anche non costituiti con intervento da eseguire tramite CILAS e delibera assembleare certificata in data anteriore al 19/11/2022 (quindi fino al 18 compreso)

RIF: Art. 1 della Legge di bilancio 2023, comma 894, lettera b)

* 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 se CILAS presentata entro il 31/12/2022
* 70% per le spese sostenute nel 2024
* 65% per le spese sostenute nel 2025

La delibera assembleare deve approvare " l'esecuzione dei lavori " e la data deve essere certificata dall'amministratore o dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Condomini anche non costituiti, con intervento da eseguire tramite CILAS, che non rientrano in nessuna delle due casistiche precedenti

RIF: Art. 9 del D.L. 176/2022, comma 1, lettera a), numero 1) + Art. 1 della Legge di bilancio 2023, comma 894, lettera a)

* 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2022
* 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
* 70% per le spese sostenute nel 2024
* 65% per le spese sostenute nel 2025

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Condomini anche non costituiti con intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione e procedimento edilizio (PdC o SCIA alternativa) validamente avviato entro il 31/12/2022

RIF: Art. 1 della Legge di bilancio 2023, comma 894, lettera d)

* 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
* 70% per le spese sostenute nel 2024
* 65% per le spese sostenute nel 2025

Si ritiene comunque necessaria la delibera assembleare  che deve approvare " l'esecuzione dei lavori " in data anteriore, e si consiglia che la data sia certificata dall'amministratore o dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

PERSONE FISICHE UNIPROPRIETARIO O STESSI COMPROPRIETARI

Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità con intervento da eseguire tramite CILAS presentata entro il 25/11/2022

RIF: Art. 1 della Legge di bilancio 2023, comma 894, lettera a)

* 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
* 70% per le spese sostenute nel 2024
* 65% per le spese sostenute nel 2025

Non trattandosi di condomini, non occorre la produzione di delibera assembleare, anche se vi siano più comproprietari.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità con intervento da eseguire tramite CILAS presentata dopo il 25/11/2022

RIF: Art. 9 del D.L. 176/2022, comma 1, lettera a), numero 1) + Art. 1 della Legge di bilancio 2023, comma 894, lettera a)

* 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2022
* 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
* 70% per le spese sostenute nel 2024
* 65% per le spese sostenute nel 2025

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Persone fisiche unico proprietario o stessi comproprietari fino a 4 unità con intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione e procedimento edilizio (PdC o SCIA alternativa) validamente avviato entro il 31/12/2022

RIF: Art. 1 della Legge di bilancio 2023, comma 894, lettera d)

* 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
* 70% per le spese sostenute nel 2024
* 65% per le spese sostenute nel 2025

Non trattandosi di condomini, non occorre la produzione di delibera assembleare, anche se vi siano più comproprietari.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

PERSONE FISICHE SU UNIFAMILIARI O FUNZIONALMENTE AUTONOME

Persone fisiche su unifamiliari o unità funzionalmente autonome, interventi avviati nel 2020, 2021 e 2022

RIF: Art. 119 del D.L. 34/2020, comma 8-bis, secondo periodo - Ultima proroga disposta dall'art. 01 del D.L. 11/2023

* 110% per le spese sostenute fino al 30/06/2022
* Estensione per le spese sostenute fino al 31/12/2023 se al 30/09/2022 SAL ≥ 30% (vedi Superbonus villette, che succede se si mancano le scadenze? e Superbonus unifamiliari: come attestare il 30% al 30 settembre )

Per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110%

Persone fisiche su unifamiliari o unità funzionalmente autonome, interventi avviati nel 2023

RIF: Art. 119 del D.L. 34/2020, comma 8-bis, terzo periodo, in combinato disposto con il comma 8-bis.1 e con la Tabella 1-bis allegata al citato D.L. 34/2020

* 90% per le spese sostenute dal 01/01/2023 al 31/12/2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, art. 119 del D.L. 34/2020 non superiore a 15.000 euro
Vedi per dettagli ed esempi Superbonus, tutte le novità punto per punto con esempi

Per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110%

IACP E COOPERATIVE

IACP e istituti similari, Cooperative edilizie a proprietà indivisa

* 110% per le spese sostenute fino al 30/06/2023
* Estensione per le spese sostenute fino al 31/12/2023 se al 30/06/2023 SAL ≥ 60%

Per le zone terremotate il beneficio resta fino al 31/12/2025, con aliquota al 110%

ONLUS, ADV, ASP

Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale con intervento da eseguire tramite CILAS presentata entro il 25/11/2022

RIF: Art. 1 della Legge di bilancio 2023, comma 894, lettera a)

* 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
* 70% per le spese sostenute nel 2024
* 65% per le spese sostenute nel 2025

Estensione al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell'aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale con intervento da eseguire tramite CILAS presentata dopo il 25/11/2022

RIF: Art. 9 del D.L. 176/2022, comma 1, lettera a), numero 1) + Art. 1 della Legge di bilancio 2023, comma 894, lettera a)

* 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2022
* 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
* 70% per le spese sostenute nel 2024
* 65% per le spese sostenute nel 2025

Estensione al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell'aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale con intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione e procedimento edilizio (PdC o SCIA alternativa) validamente avviato entro il 31/12/2022

RIF: Art. 1 della Legge di bilancio 2023, comma 894, lettera d)

* 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023
* 70% per le spese sostenute nel 2024
* 65% per le spese sostenute nel 2025

Estensione al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell'aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

Per le zone terremotate la percentuale resta il 110% fino al 31/12/2025

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Associazioni sportive dilettantistiche

30/06/2022

 

Dalla redazione