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13/09/2022

Fondo per l’avvio di opere indifferibili: disciplinate le modalità di accesso

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella G.U. del 12/09/2022, sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

L'art. 26, comma 7, del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, al quale è possibile accedere in caso di insufficienza delle risorse per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 50/2022) dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18/05/2022 e sino al 31/12/2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
Il Fondo per l’avvio di opere indifferibili ha una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026.

Il D. P.C.M. 28/07/2022, pubblicato nella G.U. del 12/09/2022, n. 213, disciplina la procedura per l'accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7, del D.L. 50/2022, da parte delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di consentire l’avvio, entro il 31/12/2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR.

Al Fondo accedono in via prioritaria le opere e gli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR.
Sulla base delle risorse residue eventualmente disponibili, al Fondo accedono, altresì, le opere e gli interventi:
- relativi al PNC;
- in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019.
Ai fini dell’accesso al Fondo, il periodo di presentazione delle istanze è fissato dal quinto giorno al trentacinquesimo giorno successivo al 12/09/2022, quindi dal 17/09/2022 al 17/10/2022.
Al fine della predisposizione dell’istanza di accesso al Fondo, le amministrazioni statali istanti procedono, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, all’istruttoria delle richieste di finanziamento presentate da ciascuna stazione appaltante. Conclusa l’istruttoria, le amministrazioni competenti presentano l’istanza al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Dalla redazione