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20/07/2022

Appalti pubblici e aumenti prezzi materiali da costruzione: misure confermate nel Decreto Aiuti

Il Decreto Aiuti, convertito in legge, adotta, tra le altre, ulteriori misure per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.

L'art. 26, del D.L. 17/05/2022, n. 50 - c.d. Decreto Aiuti, convertito in legge con la L. 15/07/2022, n. 91 -  prevede misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori.

In particolare, l'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022, con riferimento agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, prevede che:
- lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2022 al 31/12/2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dall'art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022;
- i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili;
- il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento;
- il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi della lett. a), dell’art. 106, comma, 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, entro i termini di cui al primo periodo dell’articolo 113-bis, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (30 giorni decorrenti dall’adozione di SAL);
- qualora il direttore dei lavori abbia già adottato il SAL e il RUP abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 01/01/2022 e il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022), è emesso, entro 30 giorni da tale ultima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 01/01/2022, applicando i prezzari aggiornati.

L'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 stabilisce che, in deroga alle previsioni di cui al terzo periodo dell'art. 23, comma 16, del D.Leg.vo 50/2016 (che prevede un aggiornamento annuale), per l’anno 2022, le regioni, entro il 31/07/2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso al 18/05/2022, secondo le linee guida di cui all’art. 29, comma 12, del D.L. 4/2022. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).
I prezzari aggiornati si applicano anche per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022; inoltre, i prezzari aggiornati entro il 31/07/2022 cessano di avere validità entro il 31/12/2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31/03/2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Nelle more della determinazione dei prezzari regionali e in deroga alle previsioni di cui all’art. 29, comma 11, del D.L. 4/2022, le stazioni appaltanti, incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016 aggiornati alla data del 31/12/2021 (art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022).

Fino al 31/12/2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del D. Leg.vo 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci al 18/05/2022, le stazioni appaltanti, utilizzano i prezzari aggiornati come sopra indicato, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo.  

L'art. 26 del D.L. 50/2022 stabilisce inoltre quali risorse possono essere utilizzate e provvede alla copertura dei relativi oneri, istituendo altresì il Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

Dalla redazione