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30/05/2021

Conformità urbanistica interventi Superbonus: le nuove regole semplificate

Tutti gli interventi per il Superbonus si assentono con CILA (tranne se con demo-ricostruzione). Per la conformità urbanistica non serve lo stato legittimo, basta indicare gli estremi del titolo edilizio che ha assentito l’immobile, e come requisito per le agevolazioni è sufficiente solo che l’intervento da farsi sia legittimo i sé.

Il D.L. 31/05/2021, n. 77 (in vigore dal 01/06/2021) reca la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché una serie di misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure.

Tra queste, norme per semplificare le procedure di accesso al Superbonus, con particolare riguardo al requisito della conformità urbanistica della preesistenza, ritenuto allo stato attuale uno dei principali freni alla partenza di molti interventi.

Qui di seguito è riportato il testo della nuova disposizione sulla conformità urbanistica per gli interventi in Superbonus introdotta dall'art. 3 (si tratta del nuovo comma 13-ter, art. 119 del D.L. 34/2020).

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

In pratica:
- tutti gli interventi per il Superbonus possono essere assentiti con una semplice CILA (ad eccezione di quelli realizzati tramite demolizione e ricostruzione);
- non è necessario che il tecnico certifichi lo “stato legittimo” dell’immobile, basta indicare gli estremi del titolo edilizio che ha assentito l’immobile oppure il fatto che si tratti di immobile realizzato in epoca in cui il titolo non era necessario (vedi per dettagli Immobili ante 1967, quando è necessario il titolo edilizio);
- ne segue che eventuali violazioni edilizie commesse successivamente non sono ritenute ostative alla esecuzione dell’intervento con le agevolazioni, e non sono pertanto causa di decadenza dalle agevolazioni stesse.

Oltre a ciò, rimangono come requisiti per la fruizione delle agevolazioni:
- che l’intervento da farsi, come ovvio, sia in sé legittimo;
- che l’attestazione concernente il titolo edilizio sia presente e sia veritiera.

Resta fermo che tutto quanto sopra non comporta alcuna sanatoria di eventuali interventi edilizi abusivi realizzati sull’immobile, che potranno pertanto in futuro essere perseguiti, senza però che questo comporti la decadenza delle agevolazioni per il Superbonus.

Dalla redazione