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13/04/2021

Professionisti, è obbligatorio consegnare al cliente il progetto in formato editabile?

Il professionista tecnico è obbligato, se richiesto, a fornire al committente gli originali del progetto in formato editabile (es. in formato DWG)? Oppure può rifiutarsi di farlo, fornendo solamente copia in formato cartaceo e/o informatico, ma non editabile?

Risposta a cura di
Legislazione Tecnica Area Consulenza

Può accadere con una certa frequenza che il professionista tecnico si veda richiedere dal proprio committente la consegna degli elaborati progettuali in formato “editabile” (tipicamente in formato DWG), un formato cioè che ne consente successive modifiche.
Con queste brevi note chiariamo se il professionista sia obbligato a consegnare il progetto in formato DWG o altro formato editabile.

A tale proposito va chiarito in primo luogo che l’obbligo gravante sul professionista è costituito dalla redazione degli elaborati secondo la diligenza specifica e in conformità all’incarico pattuito.
Pertanto, pur essendo indubbio che il committente ha il diritto di ricevere una copia completa del progetto, è altrettanto evidente che il professionista ha la libertà di individuare e scegliere le più idonee modalità tecniche per la produzione degli elaborati da consegnare al committente.

Ciò posto, sotto il profilo civilistico (cioè dal punto di vista dell’obbligazione contrattuale che grava sul professionista) il professionista assolve al suo obbligo trasmettendo al committente gli elaborati su supporto inalterabile, in forma cartacea oppure digitale.
In nessun caso il professionista è obbligato a fornire il progetto in un formato che consenta successive alterazioni o rielaborazioni.

Tale tipologia di formato, proprio perché connotato dall’alterabilità e dalla modificabilità, da una parte potrebbe infatti esporre l’elaborato a modifiche, e dunque comprometterne la paternità, dall’altra potrebbe inficiare la bontà dell’opera svolta, che sarebbe appunto suscettibile di essere modificata da terzi.

Inoltre, la consegna di elaborati in formato editabile potrebbe configurare il pericolo che la prestazione intellettuale connessa ad un determinato incarico venga poi sfruttata da terzi, all’insaputa e senza il consenso del professionista.

Fermo restando quanto sopra, nulla osta a che il professionista possa accordarsi con la committenza per trasmettere i dati in formato editabile e modificabile, consentendone l’uso e dietro compenso (consistente quindi in un supplemento di onorario).

Dalla redazione