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19/03/2021

Tavernetta nel seminterrato e Superbonus 110%

Chiariamo se la presenza di una pertinenza (locale di sgombero o cantina) adibita ad uso “taverna” a fini abitativi sia ostativa alla fruizione del Superbonus 110%.

Frequentissimo è il caso di abitazioni - più spesso unifamiliari, villette e simili - nelle quali vi sia l’utilizzo di locali non abitativi quasi sempre collocati in piani seminterrati, che pur non essendo accatastati come abitativi (locali di sgombero, cantine, locali tecnici, ecc.) vengono di fatto adibiti ad abitazione, anche con esecuzione di lavori quali realizzazione di impianto di riscaldamento, e/o realizzazione di servizi igienici.

Ci si chiede se tali situazioni - per intenderci la classica “taverna” ricavata nel seminterrato - siano ostative ai fini della fruizione del Superbonus 110%, su un edificio per il resto perfettamente regolare.

Si chiarisce per prima cosa che l'utilizzo di una pertinenza (o locale di sgombero, o cantina o “taverna” che la si voglia chiamare, intendendo comunque un locale non accatastato come abitazione) a fini abitativi, con o senza esecuzione di lavori edilizi, configura certamente un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, che determina peraltro un incremento del carico urbanistico.

Secondo le norme statali costituisce infatti mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale (nel caso specifico, da pertinenza ad abitazione) - art. 23-ter del D.P.R. 380/2001, inserito dall’art. 17 del D.L. 133/2014).

Tale mutamento, salvo particolari norme regionali, deve perciò di regola ritenersi soggetto ad un titolo abilitativo edilizio.

Peraltro, per i giudici amministrativi il cambio di destinazione d’uso da locali tecnici/servizi a residenziale costituisce un intervento di nuova costruzione che non può essere attuato liberamente all’interno della medesima categoria, ma necessita di un permesso di costruire (ad esempio TAR Lazio 18/09/2020, n. 9607), in assenza del quale si integra il reato di cui alla lettera b), art. 44 del D.P.R. 380/2001 (esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire).

Non ci sono dubbi che la situazione sia ostativa alla possibile fruizione di bonus fiscali, e che vada segnalata al committente per procedere ad una preventiva sanatoria oppure alla cessazione del cambio d'uso e ripristino situazione legittima.

Dalla redazione