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31/08/2020

Anticipazioni all’appaltatore per emergenza sanitaria: Circolare del MIT

L’estensione della possibilità di concedere anticipi all’appaltatore si applica secondo il MIT in generale a tutti i contratti in corso di esecuzione, con il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento.

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con la Circolare 11/08/2020, n. 112, ha reso importanti chiarimenti in merito alla concreta applicazione dell’art. 207 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), il quale ha introdotto in via transitoria - al fine di attenuare le difficoltà economiche determinate alle imprese dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 - la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18.

ANTICIPAZIONE ALL’APPALTATORE E NORME TRANSITORIE DEL DECRETO RILANCIO - Ai sensi dell’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18 (modificato dal D.L. 32/2019, c.d. “Sblocca Cantieri”), entro 15 giorni dall’inizio della prestazione (quindi sia che si tratti di lavori sia che si tratti di servizi o forniture), l’appaltatore ha diritto ad una anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto.
L’erogazione dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza (art. 91 del D.L. 18/2020 che ha modificato il comma 18 del suddetto art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 - vedi Lavori pubblici: anticipazione 20% anche in caso di consegna d’urgenza).
L’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto al comma 1 che l’importo dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30% (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20%), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, nei seguenti casi:
1) procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020);
2) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
3) in ogni caso, procedure avviate a decorrere dal 19/05/2020 e fino al 30/06/2021.
In aggiunta ai casi sopra indicati, l’anticipazione maggiorata del 30% può essere riconosciuta anche, ai sensi del comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020 e sempre compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante:
4) agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista (la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore);
5) agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

INTERPRETAZIONI MINISTERIALI - Di seguito i punti sui quali si sofferma la Circolare 112/2020 in argomento.

1) Stante quanto disposto dal comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020, l’ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso non solo alle ulteriori procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici non rientranti nella previsione del comma 1, ma più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del Codice stesso, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge (ad esempio, dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, ora abrogato, che introdusse tale anticipazione per i contratti disciplinati dal previgente Codice del 2006) oppure di specifiche pattuizioni contrattuali.

2) Inoltre, va ritenuta l’applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali.

3) Il legislatore ha inteso porre all’erogabilità del beneficio il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento.
Non può invece ritenersi che debba farsi riferimento a un capitolo di spesa specificamente destinato all’anticipazione del corrispettivo, anche qualora l’amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia, e a fortiori per i contratti risalenti a epoca anteriore all’introduzione nel sistema dell’anticipazione del corrispettivo (e ai quali, come si è visto al punto che precede, pure è estensibile la disposizione in oggetto).

Dalla redazione