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18/02/2020

Bonus facciate: interventi ammessi, beneficiari, importo dell’agevolazione

No agli interventi di demolizione e ricostruzione o a quelli attuati in fase di realizzazione dell’immobile - La detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio (chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, ecc. - Per il calcolo della superficie interessata occorre riferirsi al totale della superficie lorda disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno - Non è possibile optare per la cessione del credito.

La Circolare 14/02/2020, n. 2/E dell’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo in merito alla disciplina - introdotta dall’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020, vedi La Legge di bilancio 2020 comma per comma), commi da 219 a 224 - che consente una detrazione dall'imposta lorda (c.d. “bonus facciate”), pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968.
Di seguito una sintesi degli aspetti più rilevanti.

RATIO DELLA DISCIPLINA
Utile al fine di interpretare casi dubbi è quanto indicato dall’Agenzia entrate in merito alla ratio della normativa in questione, che è quella di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano - rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi - favorendo altresì il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

INTERVENTI AMMESSI
Disciplina della legge di bilancio 2020 - Ai sensi del comma 219 dell’art. 1 della L. 160/2019, possono usufruire delle agevolazioni gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona omogenea A o in zona omogenea B, di cui all’art. 2 del D.M. 1444/1968. Gli interventi possono essere anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Se tuttavia gli interventi non siano di sola pulitura o tinteggiatura, ma siano anche interventi influenti dal punto di vista termico, oppure interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, occorre ai sensi del comma 220 dell’art. 1 della L. 160/2019 che siano rispettati:
a) i requisiti di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26/06/2015);
b) i valori di trasmittanza termica di cui al requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11/03/2008 (come modificata dal D.M. 26/01/2010).
Inoltre, ai sensi del comma 221 sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi su:
- strutture opache della facciata;
- balconi, ornamenti e fregi.
Non sono pertanto ammessi gli interventi sulle strutture trasparenti quali finestre e infissi - per i quali peraltro restano ferme le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica previsti dalla normativa vigente - così come interventi su altri elementi edilizi diversi dalle strutture opache, quali ad esempio pluviali e grondaie.
Chiarimenti Agenzia entrate - La Circolare 14/02/2020, n. 2/E ha chiarito in proposito quanto segue:
- l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (vedi Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi);
- l’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno), mentre non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio (chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, ecc.,) fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- quanto agli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% della superficie disperdente lorda, la Circolare 14/02/2020, n. 2/E ha chiarito che il calcolo di tale 10% va effettuato sul totale della superficie complessiva disperdente: in sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Inoltre, se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10%, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

SOGGETTI BENEFICIARI
La Circolare 14/02/2020, n. 2/E ha chiarito che la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Trattandosi di una “detrazione”, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. contribuenti che accedono al regime forfetario dei c.d. “minimi” e non hanno altri redditi).

IMPORTO DELLA DETRAZIONE
Per la detrazione in esame non è stabilito né un limite massimo di detrazione né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.
Poiché la norma fa riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020:
- per le persone fisiche, compresi i professionisti, nonché per gli enti non commerciali, si fa riferimento al criterio di cassa, e quindi alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020);
- per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si fa riferimento al criterio di competenza, e quindi alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31/12/2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti:
- ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al “bonus facciate”; diversamente, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al “bonus facciate”.

CESSIONE DEL CREDITO
In assenza di una disposizione normativa, non è possibile optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

***

Si allega inoltre la Guida dell'Agenzia delle entrate, che fornisce indicazioni utili per richiedere correttamente il “bonus facciate”, illustrando modalità e adempimenti, come precisati dalla Circolare 14/02/2020, n. 2/E.
 

Dalla redazione