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03/02/2020

Crollo di costruzione: responsabile il DL anche se assente dal cantiere

La Corte di Cassazione ha affermato che il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, nel 2010 erano in corso i lavori di consolidamento e di restauro della Chiesa di San Giacomo Maggiore in Spoleto, risalente al XIII° secolo e già oggetto di importanti lavori di ampliamento nell'anno 1586. Tra gli interventi previsti vi era quello di consolidamento in fondazione. Mentre si stava scavando intorno alla colonna centrale della navata destra, tale colonna è crollata verso il centro della Chiesa e, con essa, sono crollati i tre archi ad essa collegati in alto e buona parte della copertura della Chiesa.

Erano stati ritenuti responsabili del crollo da parte dei giudici di merito il legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori di consolidamento e di restauro, oltre che direttore tecnico di cantiere, nonché l’effettivo direttore dei lavori, oltre che progettista architettonico.

Si era ritenuto, infatti, da parte dei giudici di merito che i suddetti incaricati, nelle qualità indicate, fossero venuti meno ai rispettivi obblighi su di loro gravanti, commettendo gravi errori in fase di esecuzione dei lavori, che costituivano violazione delle prescrizioni del progetto strutturale, attraverso estesi sbancamenti, uso di mezzi meccanici a percussione, approfondimento dello scavo al di sotto della quota di imposta della colonna, mancata sospensione dei lavori e mancata richiesta di una variante quando si accertava che la situazione di fatto era diversa da quella ipotizzata nel progetto strutturale.

PRINCIPI DI DIRITTO E CONCLUSIONI
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 29/01/2020, n. 3727 ha affermato che il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere al momento del fatto, dovendo egli esercitare un'oculata, puntuale e costante attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.

La Suprema Corte ha sottolineato che nel caso di specie al direttore dei lavori, che aveva un dovere di presenza, sia pure non assidua, e che, in effetti - come accertato dai giudici di merito - era assai presente sul cantiere, non si contestava, una omissione o una mancanza o una distrazione, per così dire “puntiforme” realizzata la mattina stessa del crollo, ma invece di avere tollerato e consentito una pluralità di imprudenze, necessariamente protratte nel tempo, relative al tipo di scavo in concreto effettuato intorno alle colonne, alla profondità di esso, all'impiego di mezzi a percussione che hanno causato vibrazioni in una struttura del milletrecento, al mancato puntellamento, alla mancata sospensione delle attività e alla mancata richiesta di varianti.
 

Dalla redazione