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23/12/2019

Agevolazioni recupero o restauro della facciata esterna (c.d. bonus facciate)

La Legge di bilancio 2020 introduce una nuova agevolazione relativa agli interventi sulle facciate degli edifici ubicati in specifiche zone.

INTERVENTI OGGETTO DEL BONUS FACCIATE
Ai sensi del comma 219, possono usufruire delle agevolazioni gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona omogenea A o in zona omogenea B, di cui all’art. 2 del D.M. 1444/1968.
Gli interventi possono essere anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Se tuttavia gli interventi non siano di sola pulitura o tinteggiatura, ma siano anche interventi influenti dal punto di vista termico, oppure interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, occorre ai sensi del comma 220 che siano rispettati:
a) i requisiti prestazionali di cui ai decreti in materia di risparmio energetico;
b) i valori di trasmittanza termica di cui al requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11/03/2008 (come modificata dal D.M. 26/01/2010).
In questi casi si applicano le norme sulle verifiche e sui controlli di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, commi 3-bis e 3-ter, che disciplinano le attività di monitoraggio e valutazione la cui competenza è attribuita all’ENEA.

Inoltre, ai sensi del comma 221  sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi su:
- strutture opache della facciata;
- balconi, ornamenti e fregi.
Non sono pertanto ammessi gli interventi sulle strutture trasparenti quali finestre e infissi - per i quali peraltro restano ferme le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica previsti dalla normativa vigente - così come interventi su altri elementi edilizi diversi dalle strutture opache, quali ad esempio pluviali e grondaie.

MODALITÀ PRATICHE E PROCEDURE
Si applicano in linea generale le medesime modalità attuative in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, per via del richiamo effettuato dal comma 223 al D.M. 18/02/1998, n. 41, che reca appunto le norme di attuazione e le procedure di controllo per le suddette agevolazioni.
Ai sensi del comma 222, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

SOGGETTI BENEFICIARI
La Legge di bilancio 2020 non chiarisce né chi siano i soggetti beneficiari della norma né su quali imposte sia applicabile l’agevolazione (se cioè solo l’imposta sul reddito delle persone fisiche - Irpef - o anche l’imposta sul reddito delle società - Ires).
Il richiamo alle procedure attuative definite per le detrazioni sulle spese di ristrutturazione edilizia, applicabile solo ai redditi delle persone fisiche, fa propendere per la medesima soluzione.

Vedi anche Proroga 2020 ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus, acquisto mobili

Dalla redazione