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27/11/2019

Nuovo Regolamento unico appalti: prima bozza del provvedimento

È stata resa nota una prima bozza del nuovo “Regolamento unico” di attuazione del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), come previsto a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”. Il testo integrale della bozza e alcune considerazioni. Appalto integrato: sulla scorta dello Sblocca cantieri torna la possibilità di bandire le gare in base al progetto di fattibilità con presentazione del definitivo come offerta in gara.

PREVISIONE DI UN REGOLAMENTO ATTUATIVO UNICO
L’art. 1 del D.L. 32/2019 ha introdotto il nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, tramite il quale si prevede di tornare all’impostazione secondo cui l’adozione delle norme di dettaglio e attuative è affidata ad un Regolamento (come era già avvenuto, prima con il D.P.R. 554/1999, Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici, L. 109/1994, e in seguito con il D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, D. Leg.vo 163/2006).
Vedi D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”): misure in tema di appalti e contratti pubblici.
Nell’originaria impostazione del D. Leg.vo 50/2016 si era scelto invece di affidarsi ad una pluralità di provvedimenti attuativi, molti dei quali espressione di un sistema di “soft law”, di origine anglosassone, rappresentanti un livello di regolamentazione flessibile, demandandone la relativa gestione (emanazione, pubblicizzazione e controllo) ad un organo indipendente, individuato nell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Con il D.L. 32/2019 è stata invece operata una parziale marcia indietro, per cui, in base a quanto emerge dopo le modifiche introdotte dallo “sblocca cantieri”, abbiamo sostanzialmente un sistema misto:
A) alcuni provvedimenti (sia già emanati che non ancora emanati) confluiscono nel Regolamento. Per i provvedimenti già emanati è previsto che rimangano in vigore fino all’emanazione del suddetto Regolamento, in quanto compatibili con le disposizioni del Codice a seguito delle modifiche apportate dallo “sblocca cantieri”;
B) altri provvedimenti (sia emanati che non ancora emanati) rimangono previsti senza variazioni.
I provvedimenti che confluiranno nel Regolamento sono i seguenti:
1) decreto ministeriale previsto dall’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3, deputato ad individuare i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali nonché il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti (non emanato);
2) decreto ministeriale previsto dall’art. 24 del D. Leg.vo 50/2016, commi 2 e 5, deputato a definire i requisiti degli operatori per servizi di ingegneria e architettura (già emanato con D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/12/2016, n. 263);
3) linee guida ANAC previste dall’art. 31 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5, deputate a definire la disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del RUP (già emanate con Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007);
4) linee guida ANAC previste dall’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 7, deputate a definire la disciplina dei contratti pubblici sotto soglia (già emanate con Delib. ANAC 01/03/2018, n. 206);
5) decreto ministeriale previsto dagli artt. 47, 83, 84 e 199 del D. Leg.vo 50/2016, deputato a definire i dettagli in tema di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, SOA, avvalimento (non emanato);
6) decreto ministeriale previsto dall’art. 89 del D. Leg.vo 50/2016, comma 11, deputato a definire l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (c.d. “categorie super-specialistiche”), nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati (già emanato con D. Min. Infrastrutture e Trasp. 10/11/2016, n. 248);
7) decreto ministeriale previsto dall’art. 102 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8, deputato a definire le modalità tecniche di svolgimento del collaudo (non emanato);
8) decreto ministeriale previsto dall’art. 111 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, deputato a definire modalità e tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività (già emanato con D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49);
9) decreto ministeriale previsto dall’art. 146 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4, relativo a qualificazione esecutori, progettazione e collaudo nell’ambito dei lavori pubblici su beni culturali (già emanato con D. Min. Beni e Att. Culturali 22/08/2017, n. 154);
10) linee guida ANAC previste dall’art. 197 del D. Leg.vo 50/2016, commi 3 e 4, relative alla istituzione di un sistema di qualificazione per i contraenti generali (non emanate).
Sono dunque quelle qui di sopra elencate le materie di cui si occuperà il Regolamento in corso di emanazione.
Si veda anche Linee guida ANAC e altri provvedimenti attuativi e collegati al Codice appalti (D. Leg.vo 50/2016).

LA BOZZA DEL REGOLAMENTO IN CORSO DI EMANAZIONE - NOVITÀ SU APPALTO INTEGRATO
La bozza di Regolamento messa a punto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti consta di 259 articoli, e riprende in maniera abbastanza evidente la struttura del “predecessore” D.P.R. 207/2010, alcune parti del quale sono ancora in vigore (vedi D.P.R. 207/2010, mappa parti in vigore ed abrogate dopo il D. Leg.vo 50/2016, aggiornata con i provvedimenti attuativi).
Una novità di particolare rilievo, sulla quale poniamo attenzione in questa prima fase, è recata dall’art. 143, rubricato “Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica”. In pratica il Regolamento torna a disciplinare - sulla scorta della norma temporanea introdotta in via sperimentale fino alla fine del 2020 dal D.L. 32/2019 (vedi D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”): misure in tema di appalti e contratti pubblici) - la possibilità di mettere in gara lavori pubblici in base al progetto di fattibilità, con la presentazione del progetto definitivo come offerta in fase di gara e la redazione del progetto esecutivo da parte dell’aggiudicatario.

Dalla redazione