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13/05/2019

Mancata indicazione dei costi della manodopera e soccorso istruttorio

La mancata indicazione nell’offerta dei costi della manodopera consente l’esclusione dalla gara anche se l’obbligo non sia previsto dal bando, ma può essere sanata con il soccorso istruttorio se la documentazione di gara non permetta di fatto tale indicazione.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 02/05/2019, causa C-309/18, si è pronunciata nell’ambito di una controversia sorta in Italia in merito all’aggiudicazione di un appalto pubblico a una società che aveva omesso di indicare separatamente i costi della manodopera nella propria offerta economica.

FATTISPECIE E QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Nella fattispecie il concorrente secondo classificato aveva proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, diretto all’annullamento dell’aggiudicazione, sostenendo che la vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara a causa di tale omissione, senza possibilità (come invece le era stato concesso) di indicare i costi successivamente al termine di presentazione delle offerte mediante la procedura di soccorso istruttorio.
Dagli atti processuali emergeva:
- che il modulo predisposto che gli offerenti della gara d’appalto dovevano obbligatoriamente utilizzare non lasciava loro alcuno spazio fisico per l’indicazione separata dei costi della manodopera e che inoltre, il capitolato d’oneri precisava che gli offerenti non potevano presentare alcun documento che non fosse stato specificamente richiesto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
- che la documentazione di gara non prevedeva espressamente l’obbligo degli operatori di indicare nella loro offerta economica i costi della manodopera, ma si limitava a specificare che “per quanto non espressamente previsto nel presente bando, nel capitolato e nel disciplinare di gara si applicano le norme del codice dei contratti pubblici”.

Il giudice del rinvio ha richiesto l’intervento della Corte di giustizia UE per accertare se il diritto europeo osti a regole nazionali che impongono l’esclusione dalla procedura di gara senza soccorso istruttorio per l’inosservanza dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta economica i costi della manodopera, anche qualora una indicazione di tale genere non sia espressamente richiesta dal disciplinare di gara.

CONSIDERAZIONI DELLA CORTE UE

Al riguardo la Corte UE ha osservato che l’obbligo, a pena di esclusione e senza possibilità di soccorso istruttorio, di indicare separatamente i costi della manodopera discende chiaramente dalle norme di legge italiane di cui al combinato disposto dell’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016 e dell’art. 83, comma 9, D. Leg.vo 50/2016.
Pertanto, secondo i giudici europei, qualsiasi offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente era, in linea di principio, in grado di prendere conoscenza delle norme pertinenti applicabili alla procedura di gara, incluso l’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera.
Inoltre la Corte ha precisato che le norme europee (art. 56, Direttiva 2014/24/UE) autorizzano il legislatore nazionale a limitare i casi nei quali le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare il soccorso istruttorio per chiedere agli operatori economici interessati di integrare le informazioni o la documentazione incompleta.

CONCLUSIONI

In conclusione la Corte ha ritenuto che le suddette norme italiane non contrastano con i principi europei di certezza del diritto, parità di trattamento e di trasparenza, affermando in sostanza che, in caso di mancata indicazione separata dei costi della manodopera nell’offerta economica:

- l’esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio è consentita anche se la documentazione di gara non preveda espressamente l’obbligo di tale indicazione ma si limiti a richiamare la - chiara - normativa nazionale al riguardo;

- è consentito il ricorso al soccorso istruttorio se la documentazione di gara generi confusione in capo agli offerenti, come nel caso in cui dalla stessa discenda l’impossibilità di indicare i costi della manodopera nelle offerte economiche con le modalità previste dall’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016.

Dalla redazione