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20/06/2018

Nuove norme UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (Dir. 2018/844)

Nella GUUE del 19/06/2018, n. L 156 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2018/844 che modifica le norme europee in materia di prestazione energetica nell’edilizia e di efficienza energetica. Le nuove disposizioni devono essere recepite dagli Stati membri entro il 10/03/2020.

In particolare la Direttiva modifica la Direttiva 2010/31/UE, recepita nell’ordinamento italiano con D.L. 04/06/2013, n. 63 (conv. dalla L. 03/08/2013, n. 90) di modifica del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 che costituisce la norma fondamentale di riferimento sulla prestazione energetica nell’edilizia, e la Direttiva 2012/27/UE recepita dal D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 in materia di efficienza energetica.

Le nuove norme prevedono che gli Stati attuino una strategia di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Tra le misure da attuare sono previste la rassegna del parco immobiliare nazionale, azioni volte ad incentivare le ristrutturazioni “profonde ed efficaci” degli edifici, iniziative nazionali volte a promuovere le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi, nonché le competenze e la formazione nei settori dell’edilizia e dell’efficienza energetica.

Con la nuova Direttiva viene inoltre:
- ampliata la definizione di sistema tecnico per l’edilizia per includere l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;
- introdotto l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza. A tale riguardo il Parlamento europeo conferisce mandato alla Commissione di istituire un sistema comune facoltativo per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva. Il sistema comune dovrà stabilire la definizione di indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e la metodologia per calcolarlo (vedi nuovo allegato I-bis inserito nella Direttiva 2010/31/UE);
- previsto che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Infine si segnala che per quanto riguarda gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, sono previsti obblighi volti ad assicurare l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Dalla redazione