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01/05/2018

Sismabonus ammesso per interventi di demolizione e ricostruzione

Con la Risoluzione 27/04/2018, n. 34/E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che gli interventi di demolizione e successiva fedele ricostruzione, come delineati dal Testo unico dell'edilizia nell'ambito della categoria della "ristrutturazione edilizia", possono usufruire delle agevolazioni di cui al c.d. "Sismabonus".

Con il documento in oggetto l’Agenzia delle entrate ha confermato che gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi alla detrazione di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-quater (c.d. “Sismabonus”), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa e purché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.
A tal proposito sarà pertanto necessario che dal punto di vista edilizio (rif. art. 3 del D.P.R. 380/2001), l’intervento da eseguire rispetti le condizioni previste affinché l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione.

Si noti che il caso concretamente esaminato dall’Agenzia delle entrate nella Risoluzione 34/E/2018 è relativo ad un fabbricato “collabente” (rudere), accatastato nella categoria catastale F/2 a seguito dei danneggiamenti causati da un evento sismico. In questi casi, la presenza di prove certe che consentano di verificare la consistenza preesistente dell’edificio è indispensabile per poter qualificare l’intervento come una demolizione con successiva “fedele” ricostruzione, e pertanto dal punto di vista edilizio come una ristrutturazione edilizia, rientrante tra gli interventi ammessi alle agevolazioni e, come si è visto, anche al Sismabonus, e non invece come un intervento di nuova costruzione, che non sarebbe invece ammissibile alle agevolazioni.

Dalla redazione