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INDICE Istat DEI PREZZI AL CONSUMO PER FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
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Che cosa è l’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI)

L’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (c.d. “FOI”) misura con c

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Tabella completa

Segue la tabella completa dell’indice con i dati storici dal 1947.


TABELLA 1

Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI)


ANNO

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

MEDIA

base 1961 = 100

1947

51,68

52,78

54,29

59,15

62,06

66,10

68,23

71,98

75,70

75,49

72,20

69,99

64,97

1948

68,76

68,03

69,85

70,11

69,21

68,66

65,34

68,05

69,72

68,70

69,16

69,82

68,78

1949

70,79

70,41

70,72

71,74

71,67

70,86

68,89

69,72

69,38

67,85

68,02

67,50

69,80

1950

67,24

67,41

66,49

67,48

67,59

68,49

68,50

69,71

71,10

70,24

70,96

71,13

68,86

1951

72,14

73,43

73,83

75,50

75,59

76,60

76,57

76,30

76,27

76,48

76,95

76,91

75,55

1952

76,67

77,52

77,75

78,12

78,42

78,94

79,13

79,17

79,74

79,89

79,99

79,69

78,75

1953

79,57

79,72

79,71

80,49

80,97

81,20

79,99

79,76

80,12

80,43

80,82

80,63

80,28

1954

80,74

81,08

80,84

81,35

82,39

83,07

83,37

83,29

83,17

83,03

83,41

83,53

82,44

1955

83,50

83,31

83,50

84,19

84,96

85,53

85,22

85,36

85,10

85,08

85,44

86,01

84,77

1956

86,61

87,77

88,81

89,35

89,82

89,45

89,25

89,29

89,53

89,04

89,14

89,62

88,97

1957

90,50

89,96

89,52

89,46

89,78

89,96

90,51

90,59

91,01

91,75

92,40

92,93

90,70

1958

93,87

93,48

93,61

95,09

96,08

96,73

96,49

96,05

95,74

94,82

94,48

94,01

95,04

1959

94,38

94,11

93,85

94,02

94,28

94,26

94,15

94,29

94,75

95,38

95,98

96,28

94,64

1960

97,05

96,66

96,31

96,48

96,89

97,27

97,53

97,37

97,29

97,32

97,77

98,03

97,16

1961

98,81

98,86

98,92

99,52

99,87

100,03

99,91

100,1

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Calcolo delle variazioni con e senza utilizzo dei coefficienti di raccordo
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Indici con la medesima base di riferimento

La variazione percentuale tra indici mensili (o anche tra indici medi annui) aventi la medesima base di riferimento è pari al rapporto tra l’indice attuale (IA)

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Indici con differente base di riferimento

La variazione percentuale tra indici mensili (o anche tra indici medi annui) aventi differente base di riferimento è pari al rapporto tra l’indice attuale (IA) e l’indice iniziale (II), per i coefficienti di raccordo tra basi contigue (CR), per 100, meno 100; il risultato finale è arrotondato al primo decimale.


IA / II x CR x 100 - 100


Si riporta di seguito la tabella contenente i coefficienti di raccordo (il coefficiente di raccordo è pari all’indice medio del nuovo anno base espresso nella base precedente, diviso 100).


TABELLA 2

Coefficienti di raccordo indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI)



a base

da base

1966

1970

1976

1980

1985

1989

1992

1995

2010

2015

1961

1

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Utilizzo dell’indice FOI per la rivalutazione dei canoni di locazione
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Locazioni commerciali e locazioni abitative non ad equo canone

Per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (ad esempio i negozi) - disciplinati dagli artt. 27-42 della L. 392/1978, vige ancora l’art. 32 della L. 392/1978, in base al quale:

- le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore;

- per i contratti stipulati ad una durata non inferiore a quella minima di 6+6 anni (si veda l’art. 32 della L. 392/1978, comma 2, come modificato dall’art. 41 del D.L. 207/2008, comma 16-duodecies), l’aggiornamento non può essere superiore al 75% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- l’aggiornamento può riguardare anche le locazioni stagionali.


Per le locazioni abitative non ad equo canone, disciplinate quindi dalla L. 431/1998, l’eventuale previsione di un aggiornamento in base all’indice Istat è rimessa alla libera contrattazione delle parti, quando non sia oggetto degli accordi stipulati in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ai sensi dell’art. 2 della L. 431/1998, comma 3.

In tutti i casi trattati al presente paragrafo, l’aggiornamento - se spettante in base alle pattuizioni vigenti - andrà calcolato sulla base della variazione dell’indice Istat FOI intervenuta ogni anno nel mese corrispondente a quello di stipula del contratto (ad esempio in caso di contratto stipulato a gennaio 2020, la variazione andrà calcolata, nella misura pattuita, in base all’indice Istat del mese di gennaio 2021 a valere sui canoni 2021, gennaio 2022 a valere sui canoni 2022, e così via). Il tutto, ovviamente, salvo diverse pattuizioni tra le parti.

Usualmente i contratti prevedono comunque un aggiornamento in misura pari al 100% oppure al 75% dell’indice Istat.

Per quanto riguarda il caso in cui l’applicazione degli indici Istat dia luogo ad una variazione in negativo, essa si ritiene comunque applicabile, a meno che non venga espressamente esclusa nell’ambito del contratto N4.


Si ricorda che per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo, l’originaria versione dell’art. 32 della L. 392/1978 prevedeva l’aggiornamento del canone con frequenza biennale; detta disposizione è stata poi modificata dal D.L. 07/02/1985, n. 12 (L. 05/04/1985, n. 118), che ha sancito anche per questi immobili il passaggio al regime di aggiornamento annuale a far data dal 08/04/1985. L’aggiornamento biennale permane quindi a tutt’oggi solamente per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 12/1985 che ancora proseguono di rinnovo in rinnovo.


Seguono le tabelle di riferimento; per ulteriori approfondimenti ed esempi sulle modalità per calcolare il canone di locazione ed il suo aggiornamento si rinvia a Determinazione del canone di locazione immobiliare e aggiornamento con Indici ISTAT.


TABELLA 3

Percentuali di aumento indice FOI tra ciascun mese ed il corrispondente mese dell’anno precedente


ANNO

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

1948

33,00

28,90

28,70

18,50

11,50

3,90

-4,20

-5,50

-7,90

-9,00

-4,20

-0,20

1949

3,00

3,50

1,20

2,30

3,60

3,20

5,40

2,50

-0,50

-1,20

-1,60

-3,30

1950

-5,00

-4,30

-6,00

-5,90

-5,70

-3,30

-0,60

0,00

2,50

3,50

4,30

5,40

1951

7,30

8,90

11,00

11,90

11,80

11,80

11,80

9,50

7,30

8,90

8,40

8,10

1952

6,30

5,60

5,30

3,50

3,70

3,10

3,30

3,80

4,50

4,50

4,00

3,60

1953

3,80

2,80

2,50

3,00

3,30

2,90

1,10

0,70

0,50

0,70

1,00

1,20

1954

1,50

1,70

1,40

1,10

1,80

2,30

4,20

4,40

3,80

3,20

3,20

3,60

1955

3,40

2,80

3,30

3,50

3,10

3,00

2,20

2,50

2,30

2,50

2,40

3,00

1956

3,70

5,40

6,40

6,10

5,70

4,60

4,70

4,60

5,20

4,70

4,30

4,20

1957

4,50

2,50

0,80

0,10

0,00

0,60

1,40

1,50

1,70

3,00

3,70

3,70

1958

3,70

3,90

4,60

6,30

7,00

7,50

6,60

6,00

5,20

3,30

2,30

1,20

1959

0,50

0,70

0,30

-1,10

-1,90

-2,60

-2,40

-1,80

-1,00

0,60

1,60

2,40

1960

2,80

2,70

2,60

2,60

2,80

3,20

3,60

3,30

2,70

2,00

1,90

1,80

1961

1,80

2,30

2,70

3,20

3,10

2,80

2,40

2,8

3,2

3,30

3,60

3,80

1962

3,90

4,00

4,50

5,20

4,80

5,20

5,70

5,30

5,50

5,70

5,30

5,90

1963

6,7

8,6

8,4

7,6

7,6

7,1

6,6

7,0

7,6

8,2

7,8

7,3

1964

6,6

4,9

4,9

4,8

5,2

6,2

6,9

6,9

6,3

5,9

6,3

6,1

1965

5,7

5,6

5,4

5,2

5,1

4,3

4,1

4,0

3,7

3,2

2,9

2,9

1966

2,7

2,5

2,3

2,4

2,3

2,0

1,8

1,6

1,4

1,7

1,9

1,8

1967

1,8

1,7

1,8

1,7

1,6

1,9

2,0

2,3

2,7

2,3

2,0

1,6

1968

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,3

1,0

0,9

0,7

0,9

1,0

1,4

1969

1,3

1,4

1,7

1,9

2,0

2,5

3,3

3,5

3,6

4,0

4,2

4,3

1970

4,6

5,4

5,3

5,2

5,4

5,2

4,7

4,7

5,2

5,2

5,4

5,3

1971

5,2

4,7

4,9

4,7

5,0

5,1

5,3

5,2

5,1

5,1

4,8

4,6

1972

4,8

5,0

4,8

4,8

4,9

5,2

5,2

5,6

5,9

6,8

7,3

7,4

1973

8,1

8,5

9,1

10,1

10,9

11,1

11,1

11,1

10,5

10,3

10,7

12,3

1974

12,4

13,2

15,5

15,6

15,6

17,1

19,3

21,2

24,6

25,7

26,2

25,3

1975

25,1

24,4

21,0

21,2

20,3

19,2

17,0

15,3

12,7

11,8

11,0

11,1

1976

10,9

11,5

13,7

15,5

16,7

16,0

16,1

16,4

17,4

19,9

21,4

21,8

1977

21,0

21,7

21,0

18,7

18,3

18,8

19,0

18,8

18,0

15,4

14,6

13,8

1978

14,5

13,1

12,5

12,6

12,3

12,2

12,2

11,9

12,2

12,3

11,6

11,9

1979

12,9

13,4

13,7

14,3

14,5

14,7

14,9

15,5

16,8

18,2

18,7

19,8

1980

21,4

21,7

21,3

21,2

20,7

20,7

21,6

21,6

21,2

20,5

21,5

21,1

1981

18,8

18,9

19,5

19,3

19,9

20,0

19,0

18,6

17,7

18,0

17,6

17,3

1982

17,3

16,7

16,1

15,5

15,2

15,2

15,9

17,2

17,2

17,2

16,7

16,3

1983

16,4

16,4

16,4

16,6

16,4

16,0

15,4

13,7

13,6

13,3

13,0

12,8

1984

12,5

12,2

12,0

11,6

11,2

11,2

10,5

10,4

9,8

9,1

8,6

8,8

1985

8,6

8,6

8,6

8,8

8,8

8,7

8,7

8,6

8,3

8,5

8,6

8,6

1986

8,0

7,6

7,2

6,6

6,4

6,3

5,9

5,9

5,8

5,1

4,7

4,3

1987

4,5

4,2

4,2

4,2

4,2

4,1

4,4

4,5

5,0

5,3

5,2

5,1

1988

5,0

4,9

4,9

5,0

4,9

4,9

4,9

5,0

4,8

4,7

5,3

5,5

1989

5,7

6,3

6,4

6,7

6,8

7,0

7,0

6,7

6,6

6,8

6,4

6,5

1990

6,4

6,2

6,1

5,8

5,7

5,6

5,7

6,3

6,3

6,2

6,5

6,4

1991

6,5

6,7

6,6

6,7

6,8

6,9

6,7

6,3

6,2

6,1

6,2

6,0

1992

6,1

5,4

5,6

5,6

5,7

5,5

5,5

5,3

5,2

5,0

4,9

4,8

1993

4,3

4,5

4,2

4,2

4,1

4,2

4,4

4,4

4,2

4,3

4,2

4,0

1994

4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

3,7

3,6

3,7

3,9

3,8

3,7

4,1

1995

3,8

4,3

4,9

5,2

5,5

5,8

5,6

5,8

5,8

5,8

6,0

5,8

1996

5,5

5,0

4,5

4,5

4,3

3,9

3,6

3,4

3,4

3,0

2,6

2,6

1997

2,6

2,4

2,2

1,7

1,6

1,4

1,6

1,5

1,4

1,6

1,6

1,5

1998

1,6

1,8

1,7

1,8

1,7

1,8

1,8

1,9

1,8

1,7

1,5

1,5

1999

1,3

1,2

1,4

1,6

1,6

1,5

1,7

1,6

1,8

1,8

2,0

2,1

2000

2,1

2,4

2,5

2,2

2,3

2,7

2,7

2,7

2,6

2,6

2,7

2,7

2001

3,1

3,0

2,8

3,1

3,0

2,9

2,7

2,7

2,6

2,6

2,3

2,3

2002

2,3

2,3

2,4

2,4

2,3

2,3

2,3

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2003

2,7

2,5

2,6

2,5

2,4

2,3

2,5

2,5

2,5

2,4

2,4

2,3

2004

2,0

2,2

1,9

2,0

2,1

2,2

2,1

2,1

1,8

1,7

1,7

1,7

2005

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

1,6

1,8

1,8

1,9

2,0

1,8

1,9

2006

2,2

2,1

2,1

2,0

2,2

2,1

2,1

2,1

2,0

1,7

1,7

1,7

2007

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6

2,0

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4564991 11422274
Locazioni abitative con equo canone

L’art. 24 della L. 392/1978 (ora abrogato, ma ancora applicabile per i contratti che soggiacciono alla disciplina dell’equo canone) dispone che il canone - determinato come illustrato in precedenza - deve essere aggiornato applicando allo stesso il coefficiente pari al 75% della variazione assoluta dell’indice FOI intervenuta tra l’anno base e l’anno preso in considerazione, e non sommando i singoli aggiornamenti annuali al canone di base. L’aggiornamento del canone decorre dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.

Per questa operazione occorre distinguere tra:

- gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata entro il 1975, per i quali va fatto riferimento alle percentuali di aumento rispetto alla base di giugno 1978=100, essendo quest’ultimo l’ultimo valore comunicato dall’Istat al 30/07/1978, data di entrata in vigore della L. 392/1978;

- gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata dopo tale data, per i quali va fatto invece riferimento, ai sensi dell’art. 24 della L. 392/1978, alla variazione assoluta dell’indice Istat intervenuta tra il mese di dicembre dell’anno precedente quello in corso ed il mese di dicembre dell’anno in cui è stato ultimato l’immobile, poiché convenzionalmente tutti gli immobili sono considerati terminati al 31 dicembre, indipendentemente dal mese di ultimazione;

- per gli immobili ultimati tra il 01/01/1976 ed il 31/12/1978 la variazione da utilizzare è quella relativa al periodo dicembre 1978-dicembre dell’anno precedente a quello in corso, poiché la L. 392/1978 non prevede alcuna disposizione retroattiva.

Per la corretta determinazione dell’aggiornamento dell’equo canone occorre infine considerare che la L. 25/07/1984, n. 377, ha stabilito all’art. 1 che per gli immobili ad uso di abitazione per il 1984 non si applica l’aggiornamento del canone di locazione previsto dall’art. 24 della L. 392/1978.


Seguono le tabelle di riferimento; per ulteriori approfondimenti sull’equo canone nonché sulle modalità per la determinazione, l’adeguamento e l’aggiornamento del relativo canone di locazione si rinvia a Determinazione del canone di locazione immobiliare e aggiornamento con Indici ISTAT.


TABELLA 7

Percentuali di aumento indice FOI rispetto alla base giugno 1978=100 ridotte al 75%, senza e con la soppressione dell’aggiornamento per il 1984


MESE/ANNO

INDICE

AUMENTO

75% AUMENTO

SENZA 1984

75% SENZA 1984

giugno 1978

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

giugno 1979

114,7

14,7

11,0

14,7

11,0

giugno 1980

138,4

38,4

28,8

38,4

28,8

giugno 1981

166,9

66,9

50,2

66,9

50,2

giugno 1982

192,3

92,3

69,2

92,3

69,2

giugno 1983

222,9

122,9

92,2

122,9

92,2

giugno 1984

247,8

147,8

110,9

147,8

110,9

giugno 1985

269,4

169,4

127,1

142,4

106,8

giugno 1986

286,3

186,3

139,7

157,6

118,2

giugno 1987

298,1

198,1

148,6

168,2

126,2

giugno 1988

312,7

212,7

159,5

181,3

136,0

giugno 1989

334,5

234,5

175,9

201,0

150,8

giugno 1990

353,2

253,2

189,9

217,8

163,4

giugno 1991

377,7

277,7

208,3

239,8

179,9

giugno 1992

398,4

298,4

223,8

258,5

193,9

giugno 1993

415,2

315,2

236,4

273,5

205,1

giugno 1994

430,7

330,7

248,0

287,5

215,6

giugno 1995

455,8

355,8

266,9

310,1

232,6

giugno 1996

473,7

373,7

280,3

326,2

244,7

giugno 1997

480,5

380,5

285,4

332,3

249,2

giugno 1998

489,2

389,2

291,9

340,1

255,1

giugno 1999

496,5

396,5

297,4

346,6

260,0

giugno 2000

509,6

409,6

307,2

358,5

268,9

giugno 2001

524,2

424,2

318,2

371,5

278,6

giugno 2002

536,0

436,0

327,0

382,2

286,7

giugno 2003

548,3

448,3

336,2

393,3

295,0

giugno 2004

560,6

460,6

345,5

404,2

303,2

giugno 2005

569,7

469,7

352,3

412,5

309,4

giugno 2006

581,5

481,5

361,1

423,1

317,3

giugno 2007

590,5

490,5

367,9

431,3

323,5

giugno 2008

612,8

512,8

384,6

451,3

338,5

giugno 2009

615,1

515,1

386,3

453,3

340,0

giugno 2010

623,3

523,3

392,5

460,7

345,5

giugno 2011

637,1

537,1

402,8

473,1

354,8

giugno 2012

657,0

557,0

417,8

491,1

368,3

giugno 2013

665,1

565,1

423,8

498,4

373,8

giugno 2014

667,0

567,0

425,3

500,0

375,0

giugno 2015

666,3

566,3

424,7

499,5

374,6

giugno 2016

664,4

564,4

423,3

497,8

373,4

giugno 2017

671,7

571,7

428,8

504,4

378,3

giugno 2018

679,7

579,7

434,8

511,5

383,6

giugno 2019

683,1

583,1

437,3

514,6

386,0

giugno 2020

681,1

581,1

435,8

512,8

384,6

giugno 2021

680,4

580,4

435,3

521,0

390,8

giugno 2022

744,2

644,2

483,2

569,6

427,2

giugno 2023

788,8

688,8

516,6

609,8

457,4


TABELLA 8

Percentuali di aumento indice FOI tra i mesi di dicembre di ciascun anno, ridotte al 75% e con soppressione aggiornamento 1984, da applicare all’equo canone di base per le abitazioni ultimate dopo il 31/12/1975


(*) La prima riga rappresenta l’anno di costruzione, la prima colonna l’anno al quale si desidera effettuare la rivalutazione; la tabella tiene conto del mancato aggiornamento del canone previsto per il 1984; poiché gli immobili ultimati nel 1976 e 1977 si considerano ultimati nel 1978, i relativi valori non sono da considerare.



1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1976

0,000














1977

11,175

0,000










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Utilizzo dell’indice FOI per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR)

Ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile, comma 4, il trattamento di fine rapporto “con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”.

Il successivo comma 5 prevede altresì, che “ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero”.

In pratica, il calcolo si effettua ricavando il 75% dell’incremento dell’indice Istat FOI del mese di riferimento rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente, e sommando a questo valore un coefficiente pari a 0,125 per ciascun mese (1,50 / 12).

Nel caso in cui non vi sia incremento nell’indice Istat, o addirittura vi sia un decremento, la relativa componente verrà considerata pari a zero, e si farà quindi riferimento solo alla parte fissa.


A maggiore chiarezza si fornisce un esempio di calcolo.


1

Importo TFR accantonato al dicembre dell’anno precedente

10.000 Euro

2

Mese di cessazione del rapporto di lavoro

Maggio

3

Indice FOI mese di cessazione (maggio 2021)

103,6

4

Indice FOI mese dicembre dell’anno precedente (dicembre 2020)

102,3

5

Incremento percentuale (riga 3 / riga 4 - 1 x 100)

1,270772%

6

75% incremento percentuale (riga 5 x 0,75)

0,953079%

7

Coefficiente fisso (0,125 x 5)

0,625

8

Coefficiente di rivalutazione TFR (riga 6 + riga 7)

1,578079%

9

Importo TFR rivalutato (riga 1 x riga 8)

10.157,81 Euro


Per i rapporti in corso alla fine dell’anno, il TFR accantonato al dicembre dell’anno precedente andrà rivalutato, sulla base dei criteri suindicati, al mese di dicembre dell’anno successivo, e così via per tutti gli anni durante i quali il rapporto di lavoro è regolarmente in corso.

Segue la tabella completa (la colonna evidenziata in grigio rappresenta il valore da tenere in considerazione ai fini della rivalutazione).


TABELLA 9

Percentuali per la rivalutazione del TFR in base all’indice FOI


MESE

ANNO

TRA IL

E IL

FOI

INCR.

75% INCR.

FISSO

RIVAL.

MONT.

dicembre

1982

mag-1982

dic-1982

148,2

10,022272

7,5167038

0,875

8,3917038

1,0839170

dicembre

1983

dic-1982

dic-1983

167,1

12,753036

9,5647773

1,5

11,0647773

1,1106478

dicembre

1984

dic-1983

dic-1984

181,8

8,797127

6,5978456

1,5

8,0978456

1,0809785

dicembre

1985

dic-1984

dic-1985

197,4

8,580858

6,4356436

1,5

7,9356436

1,0793564

dicembre

1986

dic-1985

dic-1986

108,0

4,347826

3,2608693

1,5

4,7608693

1,0476087

dicembre

1987

dic-1986

dic-1987

113,5

5,092593

3,8194444

1,5

5,3194444

1,0531944

dicembre

1988

dic-1987

dic-1988

119,7

5,462555

4,0969163

1,5

5,5969163

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Utilizzo dell’indice FOI per la rivalutazione monetaria di somme in generale

L’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati va utilizzato per la rivalutazione monetaria da un periodo all’altro delle somme in denaro, come ad esempio gli assegni dovuti al coniuge separato, o qualsiasi altra somma.

Segue la tabella da utilizzare per confrontare le variazioni temporali del valore della moneta in Italia a partire dal 1861 fino al 2021, elaborata dall’Istat.

Per tradurre somme di denaro di un certo anno in valuta del 2021 occorre moltiplicare la somma per il coefficiente di rivalutazione riportato in tabella in corrispondenza dell’anno iniziale.

Qualora la somma da tradurre sia espressa in Lire, dopo averla moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione si effettua la conversione in Euro dividendo per 1936,27.

Si precisa che i coefficienti di trasformazione dei valori monetari riportati (ricavati a partire dagli indici FOI medi annui) sono calcolati e diffusi per sole finalità di analisi storica, e pertanto non costituiscono valori ufficiali da utilizzare per le rivalutazioni monetarie a fini legali (aggiornamento canoni d’affitto, assegni familiari, trattamento di fine rapporto, ecc.), per i quali sarà necessario determinare il coefficiente di rivalutazione a partire dagli indici FOI mensili.


TABELLA 10

Coefficienti per la rivalutazione monetaria di somme al 2023


1861

11.081,111

1862

11.013,953

1863

11.343,959

1864

11.664,327

1865

11.862,286

1866

11.739,678

1867

11.458,400

1868

11.013,953

1869

10.947,603

1870

10.791,581

1871

10.468,331

1872

9.262,499

1873

8.737,030

1874

8.531,935

1875

9.963,280

1876

9.416,074

1877

9.050,309

1878

9.396,598

1879

9.514,671

1880

9.178,294

1881

9.812,647

1882

10.051,450

1883

10.384,584

1884

10.590,339

1885

10.360,902

1886

10.372,729

1887

10.396,465

1888

10.267,244

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Tariffa urbanistica ingegneri e architetti

Fino al mese di gennaio del 2012 - data in cui sono state abrogate le tariffe professionali ad opera dell’

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INDICI Istat DEI COSTI DI COSTRUZIONE DI MANUFATTI EDILIZI
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Che cosa sono gli indici Istat dei costi di costruzione di manufatti edilizi

Gli indici Istat dei costi di costruzione di manufatti edilizi misurano con cadenza mensile la variazione nel tempo dei costi dell’edilizia residenziale e del genio civile, riferiti ad una specifica tipologia di fabbricato residenziale e di tronco stradale e, in particolare, dei costi diretti attribuibili alla realizzazione dell’opera.

Attualmente l’Istat pubblica con cadenza mensile i seguenti indici:

1) Indice del costo di costruzione di un fabbricato resi

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Campo di osservazione

Poiché, come detto, le stime riguardano solo costi i diretti attribuibili alla realizzazione dell’opera, non sono inclusi:

- i costi del suolo;

- i costi di progettazione e di direzione dei lavori;

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Utilizzo degli indici nel procedimento di stima del costo di un’opera

L’utilizzo di questi indici avviene prevalentemente nell’ambito del metodo mono-parametrico di stima, con il quale la stima del costo di costruzione di un’opera di ingegne

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Ultimi aggiornamenti

Per dettagli sugli ultimi aggiornamenti e per il tool di calcolo online vedi

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Tabelle complete
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Dati attualmente rilevati

Seguono le tabelle complete degli indici con i dati storici (in giallo valori provvisori).

Per il calcolo con i coefficienti di raccordo si faccia riferimento ai coefficienti di raccordo riportati in riferimento a ciascun indice ed alle modalità già specificate a proposito dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI).

Su richiesta degli Abbonati, relativamente a ciascun indice, sono inviate le tabelle con le serie storiche relative ai quattro gruppi di costo: manodopera, materiali, trasporti e noli.


NB: i dati Istat dei costi di costruzione sono al momento fermi per revisione struttura degli indici


TABELLA 11

Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale


ANNO

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

MEDIA

base 1966 = 100

1969

109,9

110,5

110,9

112,7

115,0

117,0

118,5

119,6

119,9

120,5

121,4

122,5

116,5

1970

132,3

133,5

134,1

134,3

134,5

134,5

134,4

135,6

135,5

135,9

136,1

135,9

134,7

base 1970 = 100

1971

104,6

105,0

105,0

105,0

105,3

105,3

105,3

105,0

105,2

105,5

106,2

106,4

105,3

1972

108,4

109,2

109,2

109,3

109,5

109,6

110,1

111,2

111,5

112,2

113,8

114,2

110,7

1973

124,1

126,6

127,3

129,2

131,6

133,8

137,1

139,9

140,3

141,0

143,7

145,7

135,0

1974

151,6

155,6

157,5

160,5

166,7

171,5

177,5

182,9

183,4

185,2

191,7

191,4

173,0

1975

191,0

201,8

202,6

202,5

204,5

203,6

204,5

206,6

206,5

207,3

209,0

209,2

204,1

1976

212,0

217,2

220,2

234,7

241,6

243,0

249,7

257,8

258,6

260,2

265,9

266,7

244,0

base 1976 = 100

1977

109,5

113,5

114,5

116,2

119,4

119,9

120,0

122,5

123,3

123,6

125,3

125,5

119,4

1978

126,9

128,4

128,9

129,6

133,3

134,1

134,4

139,6

140,6

141,8

144,2

144,8

135,6

1979

145,6

149,6

150,3

152,3

156,6

157,8

159,7

168,6

170,4

172,6

178,1

180,0

161,8

1980

182,6

189,0

190,8

192,7

198,8

201,8

202,7

207,0

209,2

211,4

217,6

223,0

202,2

base 1980 = 100

1981

112,5

115,1

116,3

117,8

121,5

122,7

123,3

125,5

126,5

127,9

132,5

133,2

122,9

1982

134,9

137,5

138,4

138,8

142,2

142,6

144,1

148,0

149,0

150,0

152,8

153,9

144,4

1983

155,2

158,1

158,8

159,4

161,4

161,6

166,1

167,7

168,5

169,1

171,4

171,9

164,1

1984

173,5

175,5

175,9

176,4

177,9

178,5

179,0

180,3

180,6

181,3

182,9

183,3

178,8

1985

187,7

189,2

190,7

191,1

193,1

194,0

194,5

196,3

196,9

197,5

198,3

198,6

194,0

1986

198,8

198,8

199,1

199,6

201,2

200,9

201,0

201,3

202,2

203,1

204,9

205,0

201,3

1987

205,3

206,1

206,4

206,7

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Altri dati storici di serie non più rilevate

Sono disponibili i seguenti dati:

A) Indici trimestrali del costo di costruzione di un tronco stradale con e senza tratto in

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TASSI DI INTERESSE PER LA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI
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Interessi legali e interessi di mora: significato, utilizzo e differenze

Gli interessi “legali”, così chiamati perché stabiliti per legge, sono le somme aggiuntive dovute dal debitore in caso di ritardato adempimento ad obbligazioni di natura pecuniaria, nell’ambito di rapporti contrattuali di qualsiasi tipo.

Gli interessi legali hanno carattere corrispettivo (fungono da corrispettivo per la fruizione del denaro altrui), si applicano anche se non espressamente pattuito, e decorrono dunque per il solo fatto di disporre del denaro altrui in ragione dell’inadempimento al pagamento previsto, senza che il creditore debba dimostrare di aver sofferto alcun danno (

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Misura degli interessi legali e degli interessi di mora
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Tasso degli interessi legali: determinazione, misura e utilizzo

Ai sensi dell’art. 1284 del Codice civile, comma 1, la misura del saggio degli interessi legali, inizialmente fissata al 5% in ragione d’anno, può essere modificata dal Ministro del tesoro (ora Ministro dell’economia e finanze), con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

L’ultimo decreto di variazione è il D. Min. Economia e Fin. 13/12/2022 - pubblicato sulla G.U. 15/12/2022, n. 292 - con il quale il Ministero dell’economia e finanze ha aggiornato il saggio dell’interesse legale al valore del 5%. Il nuovo valore entra in vigore a partire dal 01/01/2023, sostituendo il precedente 1,25% approvato con D. Min. Economia e Fin. 13/12/2021 ed in vigore dal 01/01/2022.


Decorrenza degli interessi legali

Gli interessi legali decorrono dal giorno in cui è stato convenuto il pagamento oppure dal giorno della “messa in mora” (data della intimazione del pagamento o della richiesta di adempimento) fino al giorno dell’effettivo pagamento, ed inoltre che, stante il disposto dell’art. 1284 del Codice civile, comma 3, gli interessi superiori alla misura legale (cosiddetti “interessi di mora”) devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Il D.L. 12/09/2014, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12/09/2014 ed in vigore dal giorno successivo - poi convertito in legge dalla L. 10/11/2014, n. 162 - ha aggiunto i nuovi commi quarto e quinto all’art. 1284 del Codice civile, in forza dei quali, se le parti non ne hanno determinato la misura dell’interesse di mora, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (su cui si veda più avanti). La disposizione si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

In altri termini, se la pretesa risarcitoria viene perseguita nell’ambito di un procedimento - sia esso in sede civile, amministrativa o penale, ed anche un procedimento arbitrale ai sensi del Codice di procedura civile - ai fini del calcolo dell’interesse di mora, la misura del saggio di interesse legale si intende sostituita da quella prevista dal D. Leg.vo 231/2002 (come modificato dal D. Leg.vo 192/2012), e determinato semestralmente con comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze.


Di seguito si riporta la tabella completa con i tassi di interesse legale e le rispettive decorrenze.


TABELLA 15

Tasso degli interessi legali


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Tasso degli interessi legali in caso di instaurazione di un procedimento giudiziale

I commi 4 e 5 all’art. 1284 del Codice civile (introdotti dal D.L. 12/09/2014, n. 132, con decorrenza dal n

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Tasso degli interessi di mora nelle transazioni commerciali

Se, come detto, nell’ambito dei rapporti tra privati la misura dell’interesse di mora è convenzionale, e come tale deve essere stabilita per iscritto (salvo applicazione degli interessi legali in caso contrario), una disciplina specifica è dettata dal D. Leg.vo 09/10/2002, n. 231 per le transazioni commerciali, come tali intendendosi quei rapporti che hanno luogo tra società e/o pubbliche amministrazioni (nell’ambito della propria attività “privatistica” di carattere commerciale, e non istituzionale) e/o professionisti (nell’ambito della propria attività professionale).

Per questa tipologia di rapporti, l’art. 4 del D. Leg.vo 231/2002 definisce un saggio di interessi “legali di mora” (nel senso che si tratta di un interesse di mora stabilito per legge), in misura pari al tasso della Banca centrale europea (c.d. “tasso BCEN2) incrementato dell’8% N3, come individuato semestralmente dal Ministero dell’economia e finanze con proprio comunicato da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale.


Si riporta di seguito la tabella completa dei tassi in questione.


TABELLA 16

Tasso degli interessi per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali


DA DATA

A DATA

TASSO BCE (*)

MAGGIORAZIONE

TASSO

G.U.

08/08/2002

31/12/2002

3,35%

7,00%

10,35%

G.U. 10/02/2003, n. 33

01/01/2003

30/06/2003

2,85%

7,00%

9,85%

G.U. 10/02/2003, n. 33

01/07/2003

31/12/2003

2,10%

7,00%

9,10%

G.U. 12/07/2003, n. 160

01/01/2004

30/06/2004

2,02%

7,00%

9,02%

G.U. 15/01/2004, n. 11

01/07/2004

31/12/2004

2,01%

7,00%

9,01%

G.U. 09/07/2004, n. 159

01/01/2005

30/06/2005

2,09%

7,00%

9,09%

G.U. 08/01/2005, n. 5

01/07/2005

31/12/2005

2,02%

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Termini di pagamento e altre disposizioni varie del D. Leg.vo 231/2002

Oltre alla misura del tasso di interesse come sopra indicato, il D. Leg.vo 231/2002 stabilisce quanto segue:

- decorrenza degli interessi, senza necessità di costituzione

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Ritardi di pagamento nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

La disciplina speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dettata dal D. Leg.vo 231/2002 è applicabile anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a partire dal 01/01/2013, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Leg.vo 09/11/2012, n. 192 e come ora previsto anche dall’art. 113-bis del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

La disciplina in questione ha pertanto sostituito, con la decorrenza indicata, quella in precedenza dettata dalla legislazione speciale sui contratti pubblici (prima l’art. 35 del D.P.R. 1063/1962, poi l’art. 26 della L. 109/1994, attuato dall’art. 30 del D.M. 145/2000, e da ultimo l’art. 133 del D. Leg.vo 163/2006 - ora abrogato e sostituito dal D. Leg.vo 50/2016 - attuato dall’art. 144 del D.P.R. 207/2010), disciplina peraltro applicabile solamente ai contratti di lavori.

Per ogni opportuno approfondimento si rinvia a Pagamenti, penali, interessi e tracciabilità nei contratti pubblici.


Si riporta per completezza qui di seguito la tabella con i tassi di mora per gli appaltatori di lavori pubblici validi fino al 31/12/2012.


TABELLA 17

Tassi di mora per gli appaltatori di lavori pubblici validi fino al 31/12/2012


TASSO

DAL

AL

PROVVEDIMENTO

7,50%

01/09/1962

31/08/1963

D. Min. Tesoro 30/07/1963

7,50%

01/09/1963

31/08/1964

D. Min. Tesoro 14/03/1964

7,50%

01/09/1964

31/08/1965

D. Min. Tesoro 15/02/1965

7,50%

01/09/1965

31/08/1966

D. Min. Tesoro 08/04/1966

7,50%

01/09/1966

31/08/1967

D. Min. Tesoro 07/07/1967

7,50%

01/09/1967

31/08/1968

D. Min. Tesoro 12/04/1968

7,50%

01/09/1968

31/08/1969

D. Min. Tesoro 20/05/1969

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TASSO UFFICIALE DELLA BCE E INDICE EURIBOR

Si intende per “Tasso ufficiale di riferimento della Banca centrale europea” (o più brevemente “Tasso BCE”), il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, cioè quello che viene corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE per la durata di una settimana.

Si tratta di uno dei tre tassi di riferimento che la BCE definisce, nel quadro della sua azione tesa a mantenere stabili i prezzi nell’area Euro; gli altri due tassi sono:

1) il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, ovvero il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE overnight (“overnight” significa che lo scambio di fondi è effettuato nella giornata di negoziazione con rientro nella giornata lavorativa successiva), e che comportano per le banche un costo superiore rispetto ai prestiti per la durata di una settimana;

2) il tasso sui depositi presso la banca centrale, che definisce l’interesse che le banche percepiscono, o devono versare in caso di tassi di interesse negativi, sui propri depositi overnight presso la BCE.

Di seguito la tabella aggiornata dei tassi.


TABELLA 18

Tasso ufficiale di riferimento della BCE


2,25%

06/12/2005

07/03/2006

Provv. B.C.E. 01/12/2005

2,50%

08/03/2006

08/08/2006

Provv. B.C.E. 02/03/2006

3,00%

09/08/2006

10/10/2006

Provv. B.C.E. 03/08/2006

3,25%

11/10/2006

12/12/2006

Provv. B.C.E. 05/10/2006

3,50%

13/12/2006

13/03/2007

Provv. B.C.E. 07/12/2006

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