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Ultimo aggiornamento
30/11/2023

Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)

A cura di:
  • Angela Perazzolo
4332071 10880139
Agenti chimici
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4332071 10880140
Normativa di riferimento

La disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti chimici durante il lavoro è prevista dal

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4332071 10880141
Valori limite di esposizione

I valori limite di esposizione professionale (VLEP), se non diversamente specificato, rappresentano il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato (art. 222, D. Leg.vo 81/2008, comma 1, lett. d).

La Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro prevede che per stabilire i VLEP, gli Stati membri devono fare riferimento ai valori limite indicativi che vengono stabiliti in ambito europeo, valori al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi a seguito dell’esposizione (di breve durata o giornaliera) all’agente chimico, nell'arco della vita lavorativa del soggetto esposto.

Inoltre, l’art. 3, paragrafo 3 della medesima Direttiva stabilisce che gli Stati membri:

- fissano un valore limite nazionale di esposizione per ogni agente chimico in relazione al quale sia attribuito, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale;

- nel definire i VLEP, devono tenere conto del valore limite europeo e determinarne la natura in base alla normativa e alla prassi nazionali.

Come già detto l’elenco dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici, la cui determinazione è conseguente all’emanazione delle norme europee in materia, è contenuto nell’allegato XXXVIII R al D. Leg.vo del 09/04/2008, n. 81 (Testo unico della sicurezza). Essi sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore (valori limite di esposizione a lungo termine) e - per alcuni agenti chimici - per periodi di riferimento più brevi, salvo indicazione contraria di quindici minuti (valori limite di esposizione a breve termine) N1.

L’elenco è stato da ultimo sostituito dal D. Min. Lavoro e Prev. Soc. 18/05/2021 (comunicato pubblicato nella G.U. n. 152 del 28/06/2021, n. 152), di recepimento della Direttiva 24/10/2019, n. 1831 che ha definito il quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale N2, proprio al fine di mantenerlo conforme alle norme europee in materia.


Si riporta di seguito l’elenco dei valori limite vigenti di cui all’allegato XXXVIII cit., come da ultimo sostituito dal D. Min. Lavoro e Prev. Soc. 18/05/2021.


N. CE (1)

CAS (2)

NOME DELL’AGENTE CHIMICO

VALORI LIMITE

NOTAZIONE (3)

8 ore (4)

Breve Termine (5)

mg/m3(6)

ppm (7)

mg/m3 (6)

ppm (7)

252-104-2

34590-94-8

1-(3-methoxypropoxy)propan-1-ol

308

50

Cute

208-394-8

526-73-8

1,2,3-Trimetilbenzene

100

20

204-428-0

120-82-1

1,2,4-Triclorobenzene

15,1

2

37,8

5

Cute

202-436-9

95-63-6

1,2,4-Trimetilbenzene

100

20

204-661-8

123-91-1

1,4 Diossano

73

20

Cute

203-400-5

106-46-7

1,4-Diclorobenzene.

p-Diclorobenzene

12

2

60

10

Cute

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butossietossi)etanolo

67,5

10

101,2

15

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metossietossi)etanolo

50,1

10

Cute

205-483-3

141-43-5

2-Amminoetanolo

2,5

1

7,6

3

Cute

203-933-3

112-07-2

2-Butossietilacetato

133

20

333

50

Cute

203-234-3

104-76-7

2-etilesan-1-olo

5,4

1

203-804-1

110-80-5

2-Etossi etanolo

8

2

Cute

203-839-2

111-15-9

2-Etossietil acetato

11

2

Cute

202-704-5

98-82-8

2-fenilpropano (Cumene) (15)

50

10

250

50

Cute

203-603-9

108-65-6

2-Metossi-1-metiletilacetato

275

50

550

100

Cute

203-713-7

109-86-4

2-Metossietanolo

0,5

Cute

203-772-9

110-49-6

2-Metossietil acetato

0,5

Cute

203-403-1

106-49-0

4-amminotoluene

4,46

1

8,92

2

Cute

208-793-7

541-85-5

5-Metileptano-3-one

53

10

107

20

203-737-8

110-12-3

5-metilesan-2-one

95

20

210-946-8

626-38-0

Acetato di 1-metilbutile

270

50

540

100


620-11-1

Acetato di 3-amile

270

50

540

100

205-500-4

141-78-6

Acetato di etile

734

200

1468

400

204-662-3

123-92-2

Acetato di isoamile

270

50

540

100

203-745-1

110-19-0

Acetato di isobutile

241

50

723

150

204-658-1

123-86-4

Acetato di n-butile

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Obblighi del datore di lavoro

Ai sensi dell’art. 223, D. Leg.vo 81/2008, nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione anche dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, e ciò prendendo in considerazione in particolare, tra l’altro, i valori limite di esposizione professionale.

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo

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Agenti cancerogeni o mutageni
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Normativa di riferimento

La disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro è contenuta nel D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo unico sicurezza) e nella Direttiva 29/04/2004, n. 37. In particolare, si tratta del Titolo IX, Capo II, artt. 233-245, D. Leg.vo 81/2008 (norme sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni), e degli allegati XLII R (elenco delle sostanze, delle miscele e dei processi) e XLIII R (valori limite di esposizione) del medesimo Decreto.

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4332071 10880145
Valori limite di esposizione vigenti previsti dal D. Leg.vo 81/2008

I valori limite di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, se non altrimenti specificato, rappresentano il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato. Posto che il datore di lavoro deve provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile, l’esposizione non deve comunque superare il valore limite stabilito dalla legge (allegato III della Direttiva 2004/37/CE e allegato XLIII R del D. Leg.vo 81/2008).


Si riporta di seguito la tabella dei valori nazionali vigenti di cui all’allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008, come da ultimo sostituito dal D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 11/02/2021.


Nome agente

N.CEC (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5)

ppm(6)

f/ml (7)

Polveri di legno duro

2 (8)

Valore limite: 3 mg/m3fino al 17 gennaio 2023.

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)

0,005

Valore limite: 0,010 mg/m3fino al 17 gennaio 2025. Valore limite: 0,025 mg/m3per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37

0,3


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4332071 10880146
Valori limite previsti dalla Direttiva 2022/431/UE non ancora recepiti

Come già evidenziato, la Direttiva 09/03/2022, n. 431, pubblicata nella GUUE 16/03/2022, n. L 88, ha inserito valori limite per ulteriori sostanze che dovranno essere adottati anche in Italia entro il 05/04/2022.


In particolare, nell’Allegato III della Direttiva 37/2004:


a) viene sostituita la riga relativa al benzene con i seguenti nuovi valori limite

Nome agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori Limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3

ppm

f/ml

Benzene

200-753-7

71-43-2

0,66

0,2

Pelle (8)

Valore limite 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024. Valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.


b) sono aggiunte le seguenti sostanze

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Obblighi del datore di lavoro
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Sostituzione dell’agente cancerogeno o riduzione della sua utilizzazione

Ai sensi dell’art. 235, D. Leg.vo 81/2008, il datore di lavoro ha il dovere di evitare o ridurre l&rsquo

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4332071 10880149
Valutazione del rischio

Il datore di lavoro (art. 236, D. Leg.vo 81/2008) è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio dovuto all’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni tenendo conto, in particolare:

- delle caratteristiche delle lavorazioni;

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4332071 10880150
Linee guida e orientamenti

Si rinvia alla lettura dei seguenti documenti:

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Amianto
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Premessa e normativa di riferimento

L'amianto (anche definito “asbesto”) è il nome generico di una serie di minerali suddivisi a seconda del gruppo di appartenenza quali:

- antofillite di amianto;

- actinolite d’amianto;

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4332071 10880153
Valori limite di esposizione

Il datore di lavoro deve provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al seguente valore limite: 0,1 fibre per centimetro cubo di aria.

Tale valore è misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

Quando il valor

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Superamento dei valori limite in operazioni lavorative particolari

Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione delle misure ordinariamente previste dalle norme per la protezione dai rischi di esposizione ad amianto, sia tuttavia prevedibile ritenere che la concentrazione di amianto nell’aria superi il valore limite di espo

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4332071 10880155
Obblighi del datore di lavoro e valutazione del rischio

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro è tenuto ad accertare se vi siano o meno materiali a potenziale contenuto di amianto al fine di applicare, qualora vi sia anche il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, le misure di protezione previste dai citati artt. 246-261, D. Leg.vo 81/2008.

In particolare, il datore di lavoro deve effettuare la v

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Sanzioni

Le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici, cancerogeni o mutageni e all’amianto sono previste nel Titolo IX, Capo IV,

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