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L. R. Lazio 23/11/2022, n. 19

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2023, n. 23
- L.R. 10/10/2023, n. 13
- L.R. 31/07/2023, n. 8
- L.R. 30/03/2023, n. 1
- L.R. 27/12/2022, n. 21
- Avviso di rettifica in B.U. 29/11/2022, n. 98
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Art. 1 - (Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all’emergenza climatica in agricoltura)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche e dai relativi piani di intervento, la Regione, al fine della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi europei e regionali di sviluppo agricolo, approva il Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all’emergenza climatica in agricoltura, di seguito denominato Piano.

2. Il Piano, predisposto dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura in collaborazione con i consorzi di bonifica territorialmente interessati, è approvato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, se

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Art. 2 - (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 3 - (Rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute dai cittadini laziali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 alloggiati presso i moduli abitativi provvisori del Comune dell’Aquila)

1. La Regione, nell’ambito degli interventi per il sostegno abitativo nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, concede un contributo al Comune dell’Aquila per la copertura delle spese per le utenze domestiche sostenute dai cittadini residenti nei territori della R

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Art. 4 - (Modifiche alle leggi regionali 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv”, 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 settembre 2002, n. 32 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2002”, e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 2-bis della l.r. 42/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a), come sostituita dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della l.r. 32/2002, è sostituita dalla seguente:

“a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformaz

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Art. 5 - (Reddito energetico regionale)

N4

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Art. 6 - (Incentivazione all’elettrificazione delle utenze domestiche)

N5

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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili)

1. All’articolo 74 della l.r. 14/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “e del recepimento della

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Art. 8 - (Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 “Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento” e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 36/2001, è inserito il seguente:

“A

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9381020 11095600
Art. 9 - (Disposizioni varie)

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA) e successive modifiche, è aggiunta la seguente:

“n-bis) attività di ispezione delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica, su un campione pari ad almeno il 2 per cento degli attestati presentati e assicurando comunque il controllo di almeno il 10 per cento degli attestati concernenti gli edifici di nuova costruzione di cui all’articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).”.

2. All’articolo 21 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aeraulici, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I proventi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettera f), e di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), versati all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo 3 “Entrate extratributarie”, sono destinati, per un importo non superiore a euro 150.000,00 annuali, al finanziamento di APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche e con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche.”.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l’integrazione, per euro 620.000,00, per l’anno 2022 ed euro 1.230.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 45/1998, concernente le spese di funzionamento dell’ARPA, di cui al programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse di pari importo, concernenti i proventi derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6, lettera f), della l.r. 7/2018 e di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), versate all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo 3 “Entrate extratributarie”. A decorrere dall’anno 2025, fermo restando il possibile concorso dei proventi derivanti dalle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 45/1998 disposta ai sensi della legge di stabilità regionale annuale.

4. Al fine di sostenere la ripresa del tessuto economico sociale dei comuni del Lazio rientranti nell’area del cratere sismico, come individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dei comuni colpiti da eventi calamitosi nel periodo da maggio 2022 a giugno 2023, la Regione concede contributi agli stessi secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. N6

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente:

a) della voce di spesa denominata: “Misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) della voce di spesa denominata: “Misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.500.000,00 per l’anno 2022, euro 500.000,00, per l’anno 2023 ed euro 3.000.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

6. Alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 le parole: “da parte degli enti gestori dei diritti civici” sono sostituite dalle seguenti: “da parte della Regione”;

b) al comma 1 dell’articolo 9 dopo la parola: “valutazioni” sono inserite le seguenti: “storico-giuridiche,”;

c) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

“Art. 9-bis - (Affidamenti di incarichi per operazioni di riordino)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente permanente, individua gli ambiti territoriali sui quali avviare le operazioni di verifica demaniale per il riordino degli usi civici di cui all’articolo 9.

2. La direzione regionale competente in materia di usi civici provvede ad affidare gli incarichi per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1 ai professionisti iscritti nella sezione prima o nella sezione seconda dell’albo regionale, tenuto conto della specificità delle operazioni da eseguire.”.

7. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modifiche, nonché nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz) e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche, individua i seguenti criteri generali per la localizzazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile e le tecnologie assimilate:

a) sono di preferenza da considerare aree e/o edifici da destinare alla localizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica:

1) le aree, gli immobili o gli impianti di proprietà della pubblica amministrazione;

2) le aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio delle postazioni;

3) le infrastrutture per la mobilità;

4) le infrastrutture tecnologiche;

5) i tessuti prevalentemente per attività;

6) i servizi pubblici di livello urbano, quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, aree per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

7) il verde pubblico e i servizi pubblici di livello locale, ad esclusione di quelli di cui alla lettera b), numero 2);

b) sono da considerate aree e/o edifici controindicati alla localizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica:

1) le aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, e a vincoli forestali, idrogeologici, ambientali e naturalistici individuate dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), come Paesaggio naturale, Paesaggio naturale agrario, Paesaggio agrario di rilevante valore e Paesaggio agrario di valore, e sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all’articolo 10 del medesimo decreto;

2) gli immobili adibiti all’istruzione scolastica di ogni ordine e grado, gli asili, nonché le strutture di accoglienza socio-assistenziale, gli ospedali, le carceri, gli oratori, i parchi gioco, le case di cura, le residenze per anziani, gli orfanotrofi e le strutture similari, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 5 W;

c) occorre rispettare, se tecnicamente possibile e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, le seguenti indicazioni:

1) accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (co-siting), preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;

2) alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti, quali, a titolo esemplificativo, pali per l’illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici;

3) localizzazione degli impianti su edifici che risultino essere i più alti tra quelli contigui;

4) utilizzo della migliore tecnologia disponibile al momento della richiesta di installazione, al fine di ridurre al più basso livello possibile l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l’impatto visivo;

5) rispetto dei principi di armonizzazione e integrazione paesaggistica, da perseguire attraverso azioni idonee a ridurre l’impatto visivo degli impianti e l’adozione di accorgimenti architettonici ottimali, anche relativamente agli impianti esistenti sui quali è consentito effettuare interventi di restyling;

6) adozione di accorgimenti necessari al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, quali basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi previsti dai progetti tecnici;

7) adozione di accorgimenti e di sistemi atti a mitigare l’impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l’utilizzo della vegetazione arborea e arbustiva;

8) adozione di opportuni mascheramenti e integrazioni architettoniche;

d) ai fini della corretta individuazione dei siti sensibili, si deve tener conto dei seguenti criteri generali:

1) specificità del sito sensibile: il vincolo deve essere apposto in maniera dettagliata, puntuale e specifica e deve essere noto e conoscibile;

2) rigorosa individuazione dell’area tutelata: il perimetro dell’area gravata dal vincolo distanziale va tracciato in maniera netta, conoscibile, accessibile e verificabile;

3) calcolo dell’estensione dell’area sottoposta a vincolo: l’area da tutelare va misurata dal baricentro dell’immobile individuato quale sito sensibile e non dalle pertinenze;

4) visione d’insieme dei siti da tutelare: occorre effettuare una valutazione del quadro complessivo dei siti da tutelare, evitando divieti generalizzati di localizzazione nelle aree del territorio;

5) garanzia della copertura del segnale radioelettrico: nella individuazione dei siti sensibili occorre garantire un’idonea alternativa, allo scopo di assicurare la copertura del segnale radioelettrico.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri di cui al comma 7, i comuni, singolarmente o in forma associata, individuano, con proprio regolamento, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della l. 36/2001, i siti maggiormente idonei per la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti, nonché i siti sensibili al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche modificando o integrando gli strumenti di programmazione urbanistica.

9. Il regolamento di cui al comma 8 è adottato mediante procedure tese ad assicurare:

a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti, pubblici e privati, interessati;

b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di favorire l’installazione su strutture di supporto comuni o all’interno di siti comuni, qualora l’impianto da realizzare sia localizzato entro i 200 metri dal confine comunale.

10. Alla legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4:

1) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi previo avviso pubblico adottato annualmente dall’ente capofila di ciascun distretto socio-sanitario ai sensi della l.r. 11/2016.”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 5 è inserito il seguente:

“1-bis. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è concesso previo avviso pubblico adottato annualmente dall’ente capofila di ciascun distretto socio-sanitario ai sensi della l.r. 11/2016.”;

c) al comma 1 dell’articolo 7:

1) la lettera d) è abrogata;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) i criteri e le modalità per la ripartizione tra i distretti socio-sanitari delle risorse di cui all’articolo 10, ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 1 e dell’articolo 5, comma 1, lettera a).”.

11. La Regione, in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d’intesa con la Caritas di Roma e con gli altri enti territoriali interessati finalizzato a sostenere le persone in condizioni di maggiore fragilità economica e lavorativa mediante l’adozione di misure di sostegno economico volte alla realizzazione di iniziative di orientamento, accompagnamento e riqualificazione professionale.

12. Lo schema del protocollo d’intesa di cui al comma 11, recante, in particolare, l’indicazione delle misure e delle iniziative programmate, è approvato dalla Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre 2022.

13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese relative al protocollo d’intesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

14. Per le finalità di cui al comma 11 la Regione concede, altresì, contributi agli enti del Terzo settore, previo avviso pubblico da adottare sulla base di criteri e modalità stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede mediante l’istituzione nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributi agli enti del Terzo settore per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1

16. Al fine di limitare gli effetti negativi sulle attività svolte dagli enti del Terzo settore derivanti dall’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia è istituito nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, il “Fondo per compensare l’aumento dei costi energetici per gli enti del Terzo settore”.

17. La dotazione del fondo di cui al comma 16 è pari a euro 500.000,00 per l’anno 2022 e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

18. La Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 16.

19. La Regione, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, sviluppa processi di orientamento professionale negli ambiti del Terzo settore e dell’associazionismo in materia di cultura e creatività con la realizzazione di progetti che mirino alla tutela di inclusività, fragilità e disabilità.

20. Per le finalità di cui al comma 19 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa per il Giubileo 2025”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

21. Alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 12-bis - (Assistenza psicologica sperimentale)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attiva, con deliberazione della Giunta regionale, protocolli sperimentali, per un periodo di diciotto mesi consecutivi, che prevedono la presenza della figura professionale dello psicologo presso il punto unico di accesso (PUA) alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie con continuità assistenziale di cui all’articolo 52 nonché nell’ambito dei servizi di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione erogati dalle Aziende di servizi alla persona ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP).

2. Gli psicologi di cui al comma 1 operano in stretta collaborazione con l’assistente sociale, il medico di distretto del PUA e le associazioni di volontariato che operano nell’area dell’intervento psicosociale, in un’ottica preventiva, con particolare riguardo alla promozione del benessere psicologico e al contrasto del disagio psichico lieve e svolgono attività di diagnosi, analisi della domanda e interventi brevi di primo livello, inviando i casi che necessitano di un intervento specialistico ai servizi di secondo livello.

3. Gli psicologi di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in psicologia;

b) iscrizione alla sezione A dell’albo degli psicologi del Lazio;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del servizio sanitario nazionale e regionale.”;

b) il comma 8 dell’articolo 26 è sostituito dai seguenti:

“8. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della l. 104/1992 e successive modifiche, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili). La Regione ne riconosce il valore sociale ed economico, quale componente della rete di assistenza del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, e ne favorisce la partecipazione alla programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria. Nell'ambito del nucleo familiare convivente con la persona bisognosa di assistenza può essere riconosciuto un solo caregiver familiare ed è distinto dai professionisti preposti all’accudimento e alla cura della persona bisognosa di assistenza, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

8-bis. La Regione, nell’ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, prevede azioni dirette e forme di sostegno a supporto dei caregiver familiari e, in particolare, promuove la realizzazione di:

a) politiche attive mirate all’inserimento e al reinserimento lavorativo dei caregiver familiari, riconoscendo e valorizzando le competenze e l’esperienza globalmente maturate nell’esercizio dell’attività assistenziale;

b) intese e accordi con le associazioni datoriali per favorire la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura, ovviare ad eventuali difficoltà di realizzazione in ambito lavorativo o abbandono dell’attività lavorativa, mediante forme di maggiore flessibilità dell’orario lavorativo, che tengano conto dei maggiori oneri che gravano ulteriormente sulla gestione della vita quotidiana e sull’impegno lavorativo dei caregiver familiari;

c) misure per la tutela dei diritti e interventi economici per il sostegno dei bisogni dei caregiver familiari;

d) programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-

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Allegato A - Omissis

 

 

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La Legge di bilancio 2019 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica