FAST FIND : NR28693

Regolam. R. Campania 12/11/2012, n. 12

Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 18/05/2020, n. 6
- Regolam. R. 06/03/2018, n. 2

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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


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TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, “per l’autorizzazione alla ricerca e alla concessione delle Piccole Utilizzazioni Locali di calore geotermico (PUL),”N7 alla concessione di derivazione e alla licenza di attingimento per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee e superficiali, mediante piccole derivazioni e attingimenti temporanei, nonché la procedura relativa al deposito per derivazioni di acque sotterranee ad uso domestico.

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite:

a) acque superficiali, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

b) acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 152/2006, tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; comprese, ai fini del presente regolamento, quelle scaturenti da sorgenti o affioranti da scavi effettuati sotto falda;

c) sorgente, punto o area più o meno ristretta, ubicata sia in superficie che

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Art. 3 - Usi delle acque

1. Ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti usi delle acque:

a) uso destinato al consumo umano, che comprende tutti gli utilizzi delle acque definite all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

b) uso irriguo, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all’irrigazione fondiaria “. Nel caso di uso irriguo su colture alimentari, è consentito esclusivamente l’impiego di “acqua potabile” e di “acqua pulita” così come definite all’articolo 2 comma 1 lettere g), h) e i) del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 “sull'igiene dei prodotti alimentari”, comprendenti, ai fini del presente regolamento: i) le acque idonee al consumo umano ai sensi del D.lgs. 31/2001; ii) le acque superficiali derivate da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel Piano distrettuale di Gestione delle acque o dal Piano r

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Art. 4 - Competenze

1. Ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 29 maggio 1980, n. 54 (Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provved

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Art. 5 - Catasto delle utenze idriche e archivio anagrafico dei punti d'acqua

1. L'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni aggiorna c

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TITOLO II - PROCEDIMENTO PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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CAPO I - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA
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Art. 6 - Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi

1. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, finalizzati alla richiesta di concessione per la derivazione, sono preventivamente autorizzati ai sensi dell’articolo 95 del R.D. 1775 del 1933, previa presentazione di apposita domanda all’ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni.

2. Le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi contengono i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) oggetto della richiesta;

c) ubicazione dell'area interessata dalla ricerca (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N – WGS84 dei punti di ricerca previsti), con denominazione e codice del corpo idrico sotterraneo interessato, dedotti dal piano di tutela delle acque regionale (PTA) “e dal Piano di Gestione distrettuale delle acque”N1;

d) destinazione d’uso della risorsa.

e) portate media e massima di prelievo richiesta, espresse in litri al secondo;

f) volume annuale massimo richiesto, espresso in metri cubi, coerente con la destinazione d’uso e con le portate di cui alla lettera e);

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Art. 7 - Istanza di concessione di derivazione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda.

2. Possono presentare domanda di concessione le persone fisiche, in forma singola o associata, e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che hanno necessità di utilizzare acqua pubblica.

3. La concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell’acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell’autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell’equilibrio idrico e idrologico del territorio.

4. Le domande di concessione per piccole derivazioni da acque superficiali o sotterranee sono indirizzate all'ente competente e contengono i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) oggetto della richiesta;

c) den

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Art. 8 - Verifica preliminare di procedibilità

1. L’ufficio istruttore verifica, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di concessione, la completezza della documentazione allegata.

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Art. 9 - Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta pareri

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Art. 10 - Pubblicazione

1. L’ufficio istruttore richiede la pubblicazione della domanda, mediante avviso sul BURC, contenente:

a) gli estremi identificativi del richiedente e la data di presentazione della domanda;

b) i seguenti dati inerenti la derivazione:

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Art. 11 - Domande concorrenti

1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se pres

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Art. 12 - Osservazioni ed opposizioni

1. Le domande in istruttoria e la documentazione tecnica possono essere visionate da qualunque soggetto ne abb

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Art. 13 - Domande soggette a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

1. L’ufficio istruttore, se il progetto è soggetto a verifica di assoggettabilità alla VIA, invita il richiedente la concessione di derivazione ad acquisire, dall'ufficio competente, il provvedim

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Art. 14 - Domande soggette a VIA e VI

1. Se la domanda di concessione è soggetta a procedura di Valutazione di Incidenza (VI) o Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale o ad entrambe, si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva la preliminare

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Art. 15 - Trasmissione documentazione per acquisizione di pareri e nulla osta

1. L'ufficio istruttore, a seguito degli adempimenti previsti negli articoli precedenti, trasmette ai soggetti individuati ne

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Art. 16 - Visita locale di istruttoria

1. La visita locale di istruttoria, quando ritenuta necessaria, è effettuata previa comunicazione scritta al richiedente la concessione,

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Art. 17 - Integrazioni documentali

1. Se l'ufficio istruttore ritiene necessario acquisire, ai fini del completamento dell’istruttoria, ul

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Art. 18 - Conclusione dell'istruttoria e relazione finale

1. A seguito della visita locale di istruttoria, se ritenuta necessaria e dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta, l'ufficio istruttore conclude l’istruttoria predisponendo una relazione dettagliata sui risultati della stessa, contenente le informazioni previste nell'articolo 14 del R.D. 1285/1920, con particolare riferimento ai seguenti punti:

a) qua

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CAPO II - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
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Art. 19 - Disciplinare di concessione

1. Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare che contiene le condizioni e prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario; esso viene approvato con il provvedimento finale di concessione, prevista nell'articolo 20.

2. Il disciplinare di concessione contiene i seguenti elementi:

a) i dati identificativi del concessionario e il titolo che abilita alla richiesta di concessione;

b) la tipologia della derivazione e il codice identificativo univoco;

c) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, nonché le modalità di prelievo e di eventuale restituzione;

d) l’uso o gli usi per i quali la concessione è rilasciata;

e) il volume massimo d’acqua da derivare annualmente espresso in metri cubi/anno;

f) la portata istantanea massima e media, espres

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Art. 20 - Provvedimento finale di rilascio o diniego della concessione

1. L’ente concedente procede al rilascio o al diniego della concessione mediante provvedimento motivato, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Alla conclusione della relazione finale d’istruttoria prevista nell'articolo 18, se non sussistono i presupposti per il rilascio della concessione, l’autorità concedente comunica al richiedente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, individuati sulla base dei seguenti criteri:

a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del PTA o di altri strumenti di pianificazione, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;

b) incompatibilità con l’equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;

c) incompatibilità delle opere con l’assetto idraulico del corso d’acqua;

d) incompatibilità dell’emungimento richiesto con le capacità di ricarica dell’acquifero;

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Art. 21 - Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze

1. Ottenuta la concessione, il titolare presenta all’ente concedente, entro i termini e secondo le modalità previste dal disciplinare di concessione, il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione richiesta. L’ente concedente, verificata la regolarità e la conformità del progetto rispetto alla concessione, lo approva per quanto di competenza.

2. L’approvazione del progetto esecutivo prevista al comma 1 costituisce l’autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto di concessione, fatte salve le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie previste dalle leggi vigenti.

3. Per le derivazioni ad uso idroelettrico la procedura di approvazione del p

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Art. 22 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate, con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento, per una durata contenuta nei limiti massimi stabiliti dall’articolo 21 del R.D. 1775 del 1933, indicati per ciascuna tipologia d’uso di cui all'Allegato A.

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Art. 23 - Determinazione dei canoni e delle cauzioni

1. Le utenze di acque pubbliche sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dalla Regione in relazione a ciascuna tipologia d’uso indicata all'Allegato A.

2. Gli importi unitari del canone annuo ed i canoni minimi per l’uso di acqua pubblica sono aggiornati “, ai sensi dell’

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CAPO III - PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE
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Art. 24 - Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda entro centottanta giorni dalla scadenza naturale del titolo; il mancato rispetto di tale termine, comporta la presentazione di una nuova domanda di concessione.

2. Se le opere di derivazione, l'uso delle acque, le portate e i volumi oggetto della concessione, sono rimasti immutati, il concessionario allega alla domanda di rinnovo una dichiarazione con la quale autocertifica ai sensi del D.P.R. n. 445 del

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Art. 25 - Cambio di titolarità

1. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata all'ente concedente che, previa istruttoria sulla legittimità

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Art. 26 - Limitazione dei prelievi e sospensione dell’esercizio della concessione

1. L’esercizio del prelievo può essere sospeso o limitato, anche non temporaneamente, per motivi di pubblico interesse, ed in particolare:

a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell’ecosistema

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Art. 27 - Varianti alla concessione

1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione.

2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria tale da rendere necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale, dell’interesse pubblico e dei diritti dei terzi, nei seguenti casi:

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CAPO IV - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
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Art. 28 - Decadenza

1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e a utilizzare l’acqua pubblica le seguenti circostanze, eventi od omissioni:

a) destinazione d’uso diversa da quella con

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Art. 29 - Revoca

1. La concessione può essere revocata in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, negli stessi casi previsti nell’articolo 26, comma 1, per i quali non è suff

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Art. 30 - Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta all'ente concedente e contiene le seguenti informazioni:

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Art. 31 - Le opere di derivazione alla cessazione dell’utenza

1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell’utenza da qualsiasi causa determinata, sono rimosse a cura e a spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati, ferm

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TITOLO III - IL PROCEDIMENTO PER LICENZE E DEPOSITI
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Art. 32 - La licenza di attingimento

1. La licenza per attingimento ha la durata massima di un anno.

2. Ai sensi dell’articolo 56, comma 3 del R.D. n. 1775 del 1933, le licenze per attingi

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Art. 33 - Procedure di deposito per uso domestico

1. Sono soggette alla sola procedura di deposito, le derivazioni di acque pubbliche per uso domestico. Il richiedente presenta una apposita comunicazione contenente:

a) i dati identificativi del richiedente;

b) l'oggetto della comunicazione e la destinazione d'uso della risorsa;

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TITOLO IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI
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Art. 34 - Installazione del misuratore volumetrico

1. Per ogni tipo di prelievo di acqua, incluso l’utilizzo per uso domestico, è obbligatoria, prima dell’utilizzo, l’installazione di un misuratore della portata e dei volumi derivati, omologato e piombato a cura dell’ente concedente. Per le derivazioni di acque superficiali, se l'installazione del misuratore non è compatibile con le caratteristiche dell'opera di derivazione, la misura delle portate e dei volumi derivati è effettuata con idonea solu

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Art. 35 - Perforazioni finalizzate al controllo e monitoraggio degli acquiferi

1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per le misure piezometriche della falda o della qualità dell’acqua, comunicano all'ente preposto e all'autorità di bacino territorialmente competente l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, se richiesto, i dati periodicamente ri

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Art. 36 - Disposizioni relative all'uso dell'acqua per scambio termico

1. Per le derivazioni finalizzate all'uso “per sfruttamento della risorsa geotermica”N10, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), nei casi in cui sia previsto lo scarico nella stessa falda di emungimento ai sensi dell'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'autorizzazione alla ricerca e scavo, la concessione di derivazione e l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dagli enti competenti in base alla normativa vigente.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi di cui all'articolo 6 sono riferite sia ai pozzi di presa che a quelli di resa in falda delle acque derivate.

3. All'istanza di concessione di cui all'articolo 7 è allegata contestuale istanza di autorizzazione allo scarico in falda, contenente almeno la seguente documentazione tecnica:

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Art. 37 - Vigilanza e controlli

1. L'ente concedente disciplina ed attua controlli, a mezzo del proprio personale, a

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798798 6377802
Art. 38 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 17 del R.D. n. 1775 del 1933 è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'ente concedente dispone la cessazione dell’utenza

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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 39 - Norme transitorie

1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolament

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Allegato A - Corrispondenza tra gli usi definiti all'articolo 3 comma 1 e gli usi definiti per la determinazione dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, con indicazione della durata massima delle concessioni


USI DELLE ACQUE DEFINITI ALL'ART.3 COMMA 1

USI DELLE ACQUE DEFINITI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA

DURATA MASSIMA DELLE CONCESSIONI

a) uso destinato al consumo umano

Consumo umano

30

b) uso irriguo

Irriguo

40

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Allegato B - Documentazione tecnica per le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi piccole derivazioni di acque sotterranee (articolo 6)

Alla domanda relativa ai prelievi da acque sotterranee per piccole derivazioni è allegato il progetto preliminare, come definito all'articolo 5 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152 del 2006, a firma di tecnico abilitato, delle opere di captazione principali ed accessorie, costituito dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica generale asseverata, contente:

a) descrizione dell’opera (modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrature, modalità costruttive delle opere di protezione) e del piano di utilizzo;

b) ubicazione territoriale con l’individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33N – WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;

c) descrizione del fabbisogno idrico, che giustifichi le portate e i volumi richiesti in funzione delle attività svolte o da svolgere, coerentemente con le portate disponibili (così come indicate nella relazione idrogeologica), previa verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;

d) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);

e) schema dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;

f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire, ove possibile, il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.

2. Relazione geologica ed idrogeologica preliminare asseverata, a firma di tecn

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Allegato B1 - Documentazione tecnica per le domande dl autorizzazione alla ricerca di piccole utilizzazioni locali

N13


Elaborati Tecnici

1 Corografia a scala 1:25.000, o di maggior dettaglio, indicante, il perimetro del permesso di ricerca, ed i confini comunali e provinciali.

2 Cartografia dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, redatta su Carta Tecnica Regionale

Numerica alla scala 1:5.000, o di maggior dettaglio se l'area richiesta ha una superficie inferiore a 50 ettari, con indicati:

a) l'esatta ubicazione del/i pozzo/i, con riferimenti fissi e quotati e le relative coordinate UTM33-WGS84, per il/i quale/i si chiede l’autorizzazione;

L’elaborato deve essere fornito in cartaceo e su supporto informatico in formato dwg e/o shapefile oltre che in PdF originario.

3 Mappa con riportati gli stessi elementi indicati al punto 2, ma redatta su planimetria catastale aggiornata alla data di presentazione dell'istanza, anche in scala adeguata alla restituzione su formato cartaceo A4 oppure A3.

L'elaborato deve essere prodotto su supporto informatico in formato PdF originario, non derivante da documenti scannerizzati e più in generale da documenti incorporanti testo come immagine, oltre che in for

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Allegato B2 - Documentazione tecnica per le domande dl autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca per le piccole utilizzazioni locali

N13


Sezione A - Elaborati Tecnici del titolare del permesso di ricerca

1 Relazione sull’attività svolta, con riferimento al programma approvato


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Allegato C - Documentazione tecnica per le domande di concessione per acque superficiali piccole derivazioni di acque superficiali (articolo 7)

Alla domanda di concessione relativa ai prelievi da acque superficiali per piccole derivazioni è allegato il progetto definitivo, come definito all'articolo 5 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152 del 2006, a firma di tecnico abilitato, delle opere di captazione principali ed accessorie, costituito dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica generale asseverata, contente:

a) descrizione dell’opera e dell’utilizzo;

b) ubicazione territoriale con l’individuazione del punto di prelievo nelle coordinate geografiche UTM33 – WGS 84, nonché degli eventuali vincoli esistenti;

c) caratterizzazione idrologica con stima delle portate disponibili;

d) descrizione del fabbisogno idrico, che giustifichi le portate e i volumi richiesti in funzione delle attività svolte o da svolgere, previa verifica della possibilità di riuso di acque reflue e/o meteoriche;

e) portata media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico, annuale, stagionale, continuo, ecc.);

f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate, dei volumi derivati e di quelli eventualmente restituiti;

g) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.

2. Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale.

3. Planimetria catastale in scala 1:2.000.

4. Cartografia dei vincoli esistenti.

5. Piante, prospetti, sezioni e particolari, in scala adeguata, delle opere di presa dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all’esercizio della derivazione.

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Allegato C1 - Documentazione tecnica per le domande di concessione per le piccole utilizzazioni locali

N13

Sezione A - Elaborati Tecnici

1 Programma tecnico-finanziario di sfruttamento che dimostra la fattibilità e la cantierabilità dell'iniziativa, in aree esterne a concessioni di acque minerali e termali, contenente i seguenti punti:

1. caratteristiche idro-geochimiche dell'area;

2. ubicazione plano-altimetrica e caratteristiche stratigrafiche e di condizionamento del/i pozzo/i, con esplicito riferimento alle caratteristiche della profondità e potenza termica (per ogni pozzo);

3. prova di portata con diagrammi delle corrispondenti reazioni del livello di falda e delle temperature;

4. dichiarazione di non interferenza degli emungimenti previsti con falde sfruttate a scopo termale terapeutico nelle aree circostanti;

5. descrizione delle aree, strutture ed edifici interessati;

6. previsioni delle esigenze energetiche termiche complessive annue e previsione dei risparmi finanziari per lo sfruttamento della piccola utilizzazione locale, in alternativa all'uso di energia elettrica e da idrocarburi. Ai fini del calcolo dei risparmi, deve essere considerata, la temperatura convenzionale dei reflui di 15 °C.

7. caratteristiche dell'impianto di eduzione e collocazione dei misuratori automatici dei v

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Allegato D - Elenco minimo dei soggetti da considerare per l’acquisizione di pareri e nulla osta di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a) (articolo 9, comma 4, lettera a)

1. Autorità di bacino territorialmente competente, per l'acquisizione:

a) del proprio parere vincolante, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 7 comma 2 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, così come modificato dall'articolo 96 comma 1 del D.Lgs 152/2006, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del PTA, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto;

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Allegato E - Documentazione tecnica per le domande di rinnovo per piccole utilizzazioni locali

N13

Sezione A - Elaborati Tecnici

1 Programma generale di prosieguo della coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività eseguite e da eseguire per una corretta e razionale utilizzazione della risorsa, con analisi parallela dei costi necessari alla realizzazione e dei mezzi di finanziamento necessari, oltre a una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione (cronoprogramma). Nel programma è, inoltre, indicata la portata di concessione richiesta per singolo pozzo, motivando la percentuale di sfruttamento compatibile rispetto alla portata d'esercizio.

2 Programma tecnico-finanziario di sfruttamento che dimostra la fattibilità e la cantierabilità dell'iniziativa, in aree esterne a concessioni di acque minerali e termali, contenente i seguenti punti:

1. caratteristiche idro-geochimiche dell'area;

2. ubicazione plano-altimetrica e caratteristiche stratigrafiche e di condizionamento del/i pozzo/i, con esplicito riferimento alle caratteristiche della profondità e potenza termica (per ogni pozzo);

3. prova di portata con diagrammi delle corrispondenti reazioni del livello di falda e delle temperature;

4. dichiarazione di non interferenza degli emungimenti previsti con falde sfruttate a scopo termale terapeutico nelle aree circostanti;

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Allegato F - Documentazione tecnica per le domande di cambio di titolarità per piccole utilizzazioni locali p.u.l.

N13

Sezione A - Elaborati Tecnici per il titolare

1 Relazione sull’attività svolta, con riferimento al programma approvato


Sezione B - Documenti

1 Provvedimento dell’organo deliberativo che autorizza il trasferimento del permesso di ricerca se il soggetto titolare è un Ente Locale o altro organismo di diritto pubblico.

2 Istanza del subentrante.

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